Cassazione Penale, Sentenza n. 27276/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto già condannato definitivamente per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, in relazione alla violazione dell’obbligo di comunicare, nei termini, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale le variazioni patrimoniali di valore superiore alla soglia di legge. Le condotte riguardavano plurime cessioni immobiliari, avvenute nell’ambito dell’attività di impresa edile gestita dall’imputato. La Corte territoriale aveva inoltre rideterminato in melius la pena, concedendo le attenuanti generiche, e confermato la confisca diretta o per equivalente del corrispettivo dei beni alienati. Con il ricorso per cassazione, l’imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la norma incriminatrice dovesse essere interpretata alla luce del principio di offensività in concreto e che il giudice di merito non avesse verificato se l’omissione delle comunicazioni avesse realmente messo in pericolo il bene giuridico tutelato, cioè l’ordine pubblico economico. Osservava inoltre che le operazioni erano inserite nel lecito esercizio dell’impresa e che gli oneri di pubblicità legale erano stati regolarmente assolti. In memoria difensiva aggiungeva una censura sul preteso difetto di proporzionalità della sanzione, con particolare riguardo alla confisca e al suo importo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse conformata ai principi in materia di obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali per soggetti condannati per reati di criminalità organizzata, avendo correttamente verificato sia la sussistenza dell’elemento soggettivo sia l’offensività in concreto delle condotte. In particolare, ha rilevato che l’imputato era direttamente responsabile della conduzione dell’impresa e non aveva mai delegato ad altri tale funzione; inoltre, le omissioni riguardavano più atti di alienazione idonei a determinare rilevantissime variazioni patrimoniali, tali da rendere necessario il controllo della polizia tributaria. La Corte ha escluso che la mera pubblicità notarile degli atti potesse sostituire la comunicazione dovuta all’autorità competente, poiché non assicura una conoscenza diretta e immediata delle modifiche patrimoniali. Quanto alla doglianza sulla proporzionalità della confisca, l’ha dichiarata inammissibile perché proposta come motivo nuovo e anche tardivamente in memoria. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 31, primo comma, l. 13 settembre 1982, n. 646
integra l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali per il soggetto già condannato per reati di criminalità organizzata; la sua violazione richiede un’omissione effettiva e consapevole e va valutata anche sotto il profilo dell’offensività in concreto
art. 30 l. 13 settembre 1982, n. 646
richiamato come norma in combinato disposto con l’art. 31 per definire l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali
art. 416-bis c.p.
richiamato come antecedente della condanna definitiva dell’imputato per reato di tipo mafioso, rilevante ai fini dell’obbligo di comunicazione
art. 611, comma 1-bis, lett. b), c.p.p.
ha consentito la trattazione scritta del giudizio di cassazione
art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p.
è richiamato per affermare che il motivo nuovo non è consentito se non investe i capi o punti già impugnati
art. 585, comma 4, c.p.p.
è richiamato per qualificare come tardiva la censura proposta in memoria oltre il termine dilatorio
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Nella fattispecie che impone al condannato per reati di criminalità organizzata la comunicazione delle variazioni patrimoniali, il giudice deve verificare non solo la riconducibilità formale della condotta al modello legale, ma anche la sussistenza dell’elemento soggettivo e l’offensività in concreto del fatto, escludendo la punibilità se la condotta non sia idonea a porre in pericolo il bene protetto.
- Il dolo non è in re ipsa: è necessario accertare una omissione effettiva e consapevole dell’obbligo di comunicazione; tuttavia, la semplice ignoranza del precetto non esclude automaticamente la responsabilità quando si tratti di errore sulla norma incriminatrice, rilevante solo se inevitabile.
- La pubblicità legale degli atti dispositivi, anche se notarili, non sostituisce l’obbligo di comunicazione all’autorità competente, perché non garantisce una conoscenza diretta e immediata delle variazioni patrimoniali necessaria per le finalità preventive della norma.
- Pluralità di atti di alienazione idonei a determinare rilevanti mutamenti patrimoniali del soggetto obbligato possono integrare una condotta offensiva in concreto, specie quando l’autorità di controllo ha bisogno di verificare la natura effettiva di ciascun atto rispetto alla personalità del soggetto e al contesto di criminalità organizzata.
- In cassazione non possono essere introdotti, con memoria, motivi nuovi che investano profili non già compresi nell’impugnazione principale; inoltre, tali censure sono comunque inammissibili se proposte oltre i termini dilatori previsti per il deposito delle memorie.
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