Cassazione Civile, Ordinanza n. 09334/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La lite nasce da un contratto di compravendita del 1 febbraio 2010 avente a oggetto la nuda proprietà di un immobile, stipulato tra il titolare apparente del bene e l'acquirente. Un'altra soggetto, già coniuge del venditore, ha chiesto l'annullamento dell'atto sostenendo che il bene rientrasse nella comunione legale e che il trasferimento fosse avvenuto senza il necessario consenso. Il tribunale ha accolto la domanda di annullamento ma ha rigettato la domanda risarcitoria. In appello il venditore ha impugnato la sentenza; l'acquirente si è associata alle sue conclusioni e ha proposto appello incidentale, mentre la controparte e la notaia hanno resistito. La corte d'appello ha confermato l'annullamento, ritenendo che l'acquisto fosse stato compiuto in un contesto di comunione ordinaria/legale e che non fosse configurabile l'acquisto della sola quota in difetto di una domanda specifica; ha inoltre escluso la buona fede dell'acquirente valorizzando la convivenza con il venditore e la mancata prova del danno ulteriore. In cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1445 e 184 c.c., nonché degli artt. 2728, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse superato indebitamente la presunzione di buona fede senza prova della mala fede al momento dell'acquisto; 2) violazione degli artt. 2644 e 2652 c.c., assumendo che la trascrizione della compravendita fosse anteriore alla domanda di annullamento e che mancasse prova di frode o della tempestiva trascrizione della domanda giudiziale; 3) violazione dell'art. 76 della legge notarile e dell'art. 1176, comma 2, c.c., oltre che dell'art. 1299 c.c., lamentando la negligenza professionale della notaia e la solidarietà passiva di notaio e venditore per i danni subiti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la corte d'appello aveva svolto una valutazione di fatto sulla mancanza di buona fede, non sindacabile in sede di legittimità, in coerenza con il principio secondo cui l'annullamento dell'atto ex art. 184 c.c. è soggetto, salvo le regole speciali, all'art. 1445 c.c. e non è opponibile al terzo di buona fede se il bene è stato successivamente accertato come incluso nella comunione legale. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova di un effettivo danno ulteriore rispetto alle restituzioni già operate o conseguibili; la corte territoriale aveva escluso sia il danno emergente sia il lucro cessante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l'impostazione della corte d'appello sul punto decisivo della buona fede dell'acquirente, ritenendo che la relativa valutazione fosse di merito e dunque non censurabile in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la doglianza sulla trascrizione e sulla opponibilità non scalfiva la ratio della decisione, fondata sulla mancanza di buona fede e sull'applicazione dell'art. 1445 c.c. al rimedio ex art. 184 c.c. Infine ha ritenuto inammissibile anche la censura relativa alla responsabilità del notaio, perché la sentenza impugnata aveva negato il risarcimento per difetto di prova di un danno ulteriore rispetto alle restituzioni, e la ricorrente non aveva colto tale fondamento. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite in favore delle controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1445 c.c.
L'azione di annullamento dell'atto di acquisto del terzo, nei casi disciplinati dall'art. 184 c.c., è soggetta alla regola generale dell'opponibilità al terzo di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda.
art. 184 c.c.
L'annullamento dell'atto compiuto da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro può incidere sull'acquisto del terzo, ma resta disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dalla norma generale sull'annullamento dei contratti.
art. 2728 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la presunzione di buona fede non potesse essere vinta senza adeguata prova contraria.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni semplici utilizzate per inferire la mala fede dell'acquirente.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova sulla mala fede e sul danno.
art. 2644 c.c.
Invocato per sostenere l'opponibilità della trascrizione anteriore della compravendita rispetto alla domanda di annullamento.
art. 2652 c.c.
Invocato per la disciplina della trascrizione della domanda giudiziale e dei suoi effetti nei confronti dei terzi.
art. 76 L. 16 febbraio 1913, n. 89
Richiamato per affermare la responsabilità professionale del notaio rogante per negligenza o imprudenza.
art. 1176, comma 2, c.c.
Richiamato quale parametro della diligenza qualificata del professionista.
art. 1299 c.c.
Richiamato per sostenere la solidarietà passiva tra notaio e venditore nel risarcimento del danno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'azione di annullamento dell'atto compiuto da un coniuge in comunione legale senza il consenso dell'altro, quando investe il trasferimento al terzo, è regolata anche dall'art. 1445 c.c.: il bene o il vizio del titolo non sono opponibili al terzo acquirente di buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale.
- La verifica della buona o mala fede dell'acquirente costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per vizi logici o giuridici specifici, non per una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La trascrizione anteriore dell'atto di acquisto non è di per sé decisiva se la decisione di merito si fonda sulla mancata dimostrazione della buona fede o sulla diversa ratio dell'inesistenza di un pregiudizio risarcibile.
- La domanda di risarcimento connessa all'annullamento di un atto non può essere accolta se non è provata l'esistenza di un danno effettivo, sia come danno emergente sia come lucro cessante; le sole restituzioni della prestazione possono escludere ulteriori pretese economiche ove non sia allegato e dimostrato un pregiudizio ulteriore.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma prospettano questioni diverse o già assorbite dal fondamento effettivo della decisione.
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