Parere n. 1040/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Stefania Santori per l’annullamento del DM n. 42 del 2009 con il quale sono stati fissati i criteri per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da utilizzare per l’immissione in ruolo e per il conferimento delle supplenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, relativo all'integrazione e all'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il D.M. n. 42 del 2009, in particolare l'art. 3, comma 6, e la tabella di valutazione dei titoli allegata, nella parte in cui escludevano la valutabilità del servizio prestato durante il periodo di durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, quando il corso fosse utilizzato come titolo di accesso a una graduatoria. La ricorrente aveva inoltre riservato la proposizione di motivi aggiunti dopo la pubblicazione delle graduatorie. Il Ministero ha sollevato eccezioni di difetto di giurisdizione e di omessa notifica ad almeno un controinteressato. La Sezione ha ritenuto tuttavia assorbente il difetto di interesse a ricorrere, poiché dagli atti non risultava che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria, né che fosse stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di omesso o deteriore collocamento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso definitivo parere nel senso dell'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere. Il D.M. n. 42 del 2009 è stato qualificato come atto generale che disciplina una procedura di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Secondo i principi richiamati, gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando producano una lesione immediata; quando la lesione dipenda dall'applicazione dell'atto generale, è necessario partecipare alla procedura e impugnare l'atto applicativo lesivo, eventualmente con motivi aggiunti. La ricorrente non ha dimostrato né la partecipazione alla procedura né l'esistenza di un concreto pregiudizio derivante dal mancato o deteriore collocamento in graduatoria. La Sezione ha quindi ritenuto non necessario esaminare le ulteriori eccezioni ministeriali né proseguire l'istruttoria.
Osservazioni
Interesse a ricorrere e impugnazione dell'atto generale
L'impugnazione diretta di un atto generale richiede una lesione immediata e concreta. Quando la lesione deriva dall'applicazione dell'atto generale nell'ambito di una procedura, il ricorrente deve dimostrare di aver partecipato alla procedura e impugnare anche l'eventuale atto applicativo che abbia determinato l'omesso o deteriore collocamento.
Mancata prova della partecipazione alla procedura
Non risulta dagli atti che la ricorrente abbia presentato domanda di inserimento o conferma nelle graduatorie a esaurimento.
Mancata impugnazione dell'atto lesivo concreto
Non risulta adottato né impugnato alcun provvedimento di omesso o deteriore collocamento in graduatoria; le censure sono rimaste rivolte esclusivamente contro l'atto generale e contro una lesione ipotetica.
Norme richiamate
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario costituisce il rimedio nell'ambito del quale la Sezione ha espresso il parere definitivo sull'ammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006
piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità
La disposizione ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, nel quadro della stabilizzazione del precariato storico.
art. 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Costituisce la base normativa richiamata per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti.
D.M. 8 aprile 2009, n. 42
Atto generale recante le regole per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011; la sua impugnazione diretta non è sufficiente in assenza di una lesione concreta.
art. 3, comma 6, D.M. 8 aprile 2009, n. 42
Prevede, per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi, salvo le eccezioni indicate dalla disposizione.
D.M. 10 settembre 2010, n. 249
Disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24 marzo 2014, n. 1448
Gli atti generali sono direttamente impugnabili quando producano una lesione immediata; negli altri casi l'interesse sorge con l'atto applicativo.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze 27 dicembre 2010, n. 9406, e 6 settembre 2010, n. 6463
La tutela non può fondarsi su potenzialità lesive meramente ipotetiche o future.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 aprile 2018, n. 4
Quando l'atto generale detta le regole di una procedura concorsuale, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione e impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione, anche mediante motivi aggiunti.
Massime di principio
- L'impugnazione diretta di un atto generale è ammissibile soltanto quando l'atto produca una lesione immediata, concreta e attuale della posizione giuridica del destinatario; non è sufficiente una potenzialità lesiva ipotetica o futura.
- Quando un atto generale stabilisce le regole di una procedura selettiva o concorsuale, il soggetto che intenda contestarlo deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare il proprio interesse da quello della generalità dei consociati.
- Se la lesione lamentata deriva dall'applicazione dell'atto generale, l'interessato deve impugnare anche l'atto applicativo concretamente lesivo, eventualmente mediante motivi aggiunti; la sola impugnazione dell'atto generale non radica l'interesse a ricorrere.
- L'interesse a ricorrere non sussiste quando il ricorrente non dimostri né di aver partecipato alla procedura disciplinata dall'atto generale né di aver subito un concreto pregiudizio attraverso un provvedimento di esclusione, omesso inserimento o deteriore collocamento.
Impugnazione del D.M. n. 42 del 2009 sulle graduatorie a esaurimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'annullamento del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, relativo all'integrazione e all'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011.
Premesse e contenuto dell'impugnazione
La ricorrente ha contestato l'art. 3, comma 6, del decreto e la relativa tabella di valutazione dei titoli, nella parte in cui escludevano la valutabilità del servizio prestato durante la durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, quando il corso fosse utilizzato come titolo di accesso a una graduatoria.
La ricorrente aveva inoltre riservato la proposizione di motivi aggiunti dopo la pubblicazione delle graduatorie. Il procedimento consultivo è stato oggetto di un precedente parere interlocutorio dell'11 aprile 2018, n. 988/2018, con il quale la Sezione aveva rilevato la genericità della relazione ministeriale e aveva richiesto una nuova relazione specificamente riferita al ricorso.
Eccezioni dell'amministrazione
Nella relazione istruttoria integrativa il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per omessa notifica ad almeno un controinteressato. La Sezione ha ritenuto tuttavia che tali questioni potessero essere assorbite, poiché il ricorso era comunque inammissibile per difetto di interesse a ricorrere.
Natura dell'atto impugnato
Il D.M. n. 42 del 2009 è stato qualificato come atto generale, in quanto disciplina la procedura di aggiornamento e l'inserimento, limitato ed eccezionale, nelle graduatorie a esaurimento.
La Sezione ha richiamato il quadro normativo relativo alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, previsto dall'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006. È stato inoltre richiamato il D.M. n. 249 del 2010, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007, in materia di formazione iniziale degli insegnanti.
Interesse a ricorrere e atti generali
Secondo la giurisprudenza richiamata, regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando producano una lesione immediata delle posizioni soggettive dei destinatari. Se, invece, la lesione dipende da un successivo atto applicativo, l'interesse a ricorrere sorge soltanto con quest'ultimo; non è sufficiente una lesione meramente potenziale o futura.
Quando l'atto generale opera come lex gara, cioè come fonte delle regole di una procedura selettiva, il ricorrente deve:
- presentare domanda di partecipazione alla procedura, per differenziare la propria posizione da quella del quisque de populo;
- impugnare l'atto applicativo che, in concreto, abbia determinato la lesione, eventualmente mediante motivi aggiunti.
La Sezione ha richiamato, in particolare, l'Adunanza plenaria n. 4 del 26 aprile 2018, oltre alle pronunce delle Sezioni V e VI concernenti l'impugnazione degli atti generali.
Applicazione al caso concreto
Dagli atti non risultava che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma nelle graduatorie a esaurimento. Non risultava neppure che, a seguito della valutazione dei titoli, fosse stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di omesso inserimento o di deteriore collocamento in graduatoria.
L'impugnazione era quindi rimasta concentrata esclusivamente sul contenuto dell'atto generale e sul preteso diritto all'inserimento o alla migliore valutazione dei servizi, senza la dimostrazione della partecipazione alla procedura e di una lesione concreta derivante da un atto applicativo.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto non integrate le condizioni dell'interesse a ricorrere, necessario per la proposizione del ricorso straordinario. Ha pertanto espresso definitivo parere nel senso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, senza esaminare le ulteriori eccezioni ministeriali relative al difetto di giurisdizione e all'omessa notifica al controinteressato.
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