Ordinanza n. 3943/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza FNC3-F-00004_0017, comunicato il 23.4.2026, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ammesso al finanziamento i soli lavoratori della Regione Campania, con esclusione dei lavoratori delle Regioni Lazio e Puglia; - di ogni atto connesso, presupposto o conseguenziale, tra i quali, in particolare, la comunicazione dell’1.10.2025, con cui la medesima amministrazione ha rigettato l’istanza della ricorrente per presunta tardività degli accordi collettivi; e per la conseguente declaratoria del diritto della società ricorrente alla riammissione integrale della propria istanza di finanziamento alla fase istruttoria e del conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere in tal senso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso nel merito né ha accolto o respinto definitivamente le censure. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della società fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, fissando l’udienza pubblica del 24 novembre 2026. Non è stata quindi disposta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento di accoglimento parziale di un’istanza di finanziamento, con ammissione dei soli lavoratori di una regione ed esclusione dei lavoratori di altre due regioni, nonché precedente rigetto per presunta tardività degli accordi collettivi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale comunicato il 23 aprile 2026 che aveva accolto solo parzialmente la sua istanza di finanziamento, ammettendo al finanziamento i lavoratori della Regione Campania ed escludendo quelli delle Regioni Lazio e Puglia. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi, tra cui la comunicazione del 1° ottobre 2025 con cui l’amministrazione aveva rigettato l’istanza per presunta tardività degli accordi collettivi. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto alla riammissione integrale dell’istanza alla fase istruttoria e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in tal senso. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il giudice ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura sospensiva.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può non concedere una misura cautelare sospensiva e fissare rapidamente l’udienza pubblica di trattazione nel merito, compensando le spese della fase cautelare.
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