Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11645/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva chiesto l'equa riparazione per la durata eccessiva di un precedente giudizio civile svoltosi davanti alla Corte d'appello e poi in Cassazione, deducendo anche un danno patrimoniale conseguente al protrarsi del processo. La Corte d'appello, in sede di opposizione a un decreto che aveva dichiarato il ricorso tardivo, ha accolto l'opposizione, revocato il decreto e liquidato una somma a titolo di equa riparazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione contro tale decreto, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 2-bis della L. n. 89/2001, in combinato con gli artt. 2056 e 1226 c.c., sostenendo di avere provato il danno patrimoniale derivante dall'ingiustificato protrarsi del giudizio. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il danno patrimoniale è risarcibile solo se risulta conseguenza diretta e immediata del ritardo processuale; nel caso concreto, le poste lamentate dalla società erano invece ricollegabili non alla durata del processo, ma alla legittima realizzazione dell'opera e alle conseguenze economiche della mancata disponibilità delle aree e della cessazione dell'attività. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    L'equa riparazione per irragionevole durata del processo non copre ogni pregiudizio allegato, ma solo il danno patrimoniale causalmente ricollegabile al ritardo processuale secondo il nesso di derivazione diretta e immediata.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno, ma la Corte ribadisce che prima della liquidazione occorre la prova del nesso causale tra ritardo e pregiudizio.

  • art. 1226 c.c.

    La valutazione equitativa del danno presuppone comunque l'accertamento del danno risarcibile e della sua riconducibilità causale al fatto dannoso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il giudizio è esente.

Massime di principio

  • Nel giudizio per equa riparazione ex L. n. 89/2001, il danno patrimoniale non si presume e deve essere specificamente provato quanto alla sua derivazione diretta e immediata dalla durata irragionevole del processo.
  • Non sono risarcibili, a titolo di equa riparazione, perdite o mancati guadagni che dipendano da cause autonome rispetto al ritardo processuale o che attengano al merito del rapporto sostanziale oggetto del giudizio presupposto.
  • La liquidazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. presuppone un danno già dimostrato nell'an e causalmente collegato all'illecito processuale; l'equità non può colmare la mancanza del nesso causale.
  • Nel valutare la domanda di equa riparazione, occorre distinguere tra pregiudizi conseguenti alla durata del processo e pregiudizi che sarebbero stati dedotti o deducibili nel giudizio presupposto o in altro giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.