Sentenza del 29/11/2023 n. 33214 - Corte di Cassazione
Processotributario - Appello - Vizio di apparente motivazione - Ipotesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio impugnava la sentenza della CTR Toscana che aveva annullato le cartelle di pagamento dei contributi consortili anno 2009 per difetto di motivazione. Le questioni sollevate riguardavano: ammissibilita del ricorso collettivo-cumulativo; presunta carenza motivazionale delle cartelle (mancata indicazione dei costi, dei benefici attribuiti a ciascun immobile, dei parametri di calcolo e documentazione sulle opere realizzate); onere della prova circa il beneficio fondiario; e l'inclusione o meno nelle ripartizioni delle spese di funzionamento/amministrative del consorzio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (rilievo sull'ammissibilita del ricorso cumulativo) ritenendo che la CTR si sia implicitamente pronunciata sull'ammissibilita e richiamando precedenti che consentono ricorsi congiunti ove vi siano questioni giuridiche identiche. Ha invece accolto i motivi 2, 3, 5, 6 e 7 constatando che la CTR aveva errato nella valutazione di alcuni profili di motivazione: la cartella, se costituisce primo ed unico atto impositivo, deve contenere elementi idonei al controllo del contribuente ma puo' adempiere per relationem purché vengano indicati gli estremi dell'atto richiamato; nel caso di specie la nota integrativa richiamava chiaramente i piani di classifica e gli estremi delle deliberazioni rendendoli conoscibili; inoltre la CTR ha sbagliato nel ritenere che il consorzio dovesse provare l'esistenza del beneficio quando il piano approvato produce una presunzione che il contribuente puo' comunque contestare; e la CTR ha errato nel escludere le spese di funzionamento dalla contribuzione, mentre la normativa regionale allora vigente prevedeva che il contributo coprisse anche le spese di funzionamento del Consorzio. Il quarto motivo (contraddittorieta/insufficienza motivazione) e' stato dichiarato inammissibile in cassazione perche' il sindacato sulla motivazione in questa sede e' limitato ai vizi estremi previsti dall'art.111 Cost.. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla CTR Toscana per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma 6
Limite del sindacato di legittimita sulla motivazione: la cassazione verifica solo il 'minimo costituzionale' della motivazione (totale mancanza, apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilita).
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Fondamento delle doglianze in cassazione: vizi di motivazione e di omessa decisio sulle questioni rilevanti, con i limiti di ammissibilita delle censure sulla motivazione.
Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia su eccezioni di merito (omessa decisione su questioni preliminari).
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente)
La cartella che sia primo atto impositivo deve essere motivata come atto impositivo; l'adempimento per relationem e' ammesso se vengono indicati gli estremi dell'atto richiamato (notifica/pubblicazione) affinche' sia conoscibile.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 21 e 58
Disciplina la riscossione dei contributi di bonifica e le modalita' di pubblicita' del perimetro di contribuenza; il contributo e' esigibile ai sensi dell'art.21 e la delimitazione del perimetro e' data a pubblicita' mediante trascrizione/art.58.
Legge Regione Toscana n.34 del 1994, artt. 15, 16, 28 (applicabile ratione temporis)
Stabilisce la costituzione del consorzio, il perimetro di contribuenza, il piano di classifica e che il contributo consortile copre anche le spese di funzionamento del Consorzio; prevede pubblicazione/affissione delle deliberazioni e del piano di riparto.
Codice civile, artt. 857, 860, 862 e art. 2697 c.c.
Richiamati in rapporto alla disciplina dei benefici fondiari e all'onere della prova; la Cassazione richiamata distingue l'onere probatorio quando la cartella si fonda su piano di classifica approvato: il contribuente puo' poi disattendere la presunzione con prova contraria.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
Ha riformulato l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 restringendo le censure ammissibili in cassazione sulla motivazione.
Massime di principio
- Se la cartella esattoriale costituisce il primo atto impositivo verso il contribuente, deve contenere elementi essenziali tali da consentire il controllo: indicazione degli estremi dell'atto impositivo richiamato (deliberazioni, piano di classifica), riferimenti alla pubblicazione o notifica oppure, in mancanza, l'allegazione quando il contribuente non ne abbia conoscenza.
- La motivazione della cartella puo' essere adempiuta per relationem facendo espresso riferimento e indicando gli estremi dell'atto richiamato; la sola evocazione generica non e' sufficiente.
- Quando la cartella si basa su un piano di classifica approvato dalle autorita' competenti, si instaura una presunzione iuris tantum circa l'esistenza del beneficio fondiario per gli immobili compresi nel perimetro; tuttavia il contribuente puo' sempre fornire prova contraria per disconoscere il beneficio o contestare i criteri applicati.
- Le spese di funzionamento del consorzio, se previste dalla normativa regionale applicabile ratione temporis, possono rientrare nel computo del contributo consortile; non e' automaticamente escluso che oneri amministrativi siano ripartiti.
- In materia di ricorsi tributari, la proposizione congiunta da parte di piu contribuenti e' possibile quando le questioni sono identiche non solo in diritto ma anche direttamente collegabili ai medesimi fatti o a una situazione di diritto comune (applicazione di principio ex art.103 c.p.c. e giurisprudenza di legittimita).
- In cassazione il sindacato sulla motivazione e' limitato: sono impugnabili solo vizi estremi (motivazione totalmente mancante o meramente apparente, contraddittorieta insanabile o incomprensibilita), non la complessiva valutazione di sufficienza/completezza fatta dal giudice di merito.
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