Regolamento (UE) 2020/1375
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1375 della Commissione del 1o ottobre 2020 relativo all’autorizzazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un additivo zootecnico composto da acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina per l’impiego nei mangimi destinati a suinetti lattanti e a tacchini da ingrasso e da riproduzione. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente, e dell’efficacia attesa sul rendimento zootecnico. Il testo disciplina anche condizioni d’uso, indicazioni obbligatorie e misure di protezione per gli operatori esposti al prodotto.
Autorizzazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina quale additivo zootecnico nell’alimentazione animale. Riguarda specificamente i mangimi per suinetti lattanti, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, nell’Unione europea e negli Stati membri, con applicazione diretta. Sono previste condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori; il testo non introduce deroghe generali, ma fissa limiti e istruzioni vincolanti nell’allegato.
Autorizzazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1375 della Commissione autorizza l’impiego di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo zootecnico nei mangimi per suinetti lattanti, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi su animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, pur segnalando rischi di irritazione cutanea e oculare e di sensibilizzazione cutanea per gli utilizzatori.
Presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina motivi e procedure per l’autorizzazione degli additivi per mangimi. Le domande di autorizzazione erano corredate della documentazione prescritta dall’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento. L’EFSA, nel parere del 4 luglio 2019, ha ritenuto il preparato sicuro per animali, consumatori e ambiente, oltre che potenzialmente efficace per il miglioramento del rendimento zootecnico; la Commissione conclude quindi che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito materiale e soggetti interessati
L’autorizzazione riguarda un preparato appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". I destinatari dell’uso sono i mangimi per:
- suinetti lattanti;
- tacchini da ingrasso;
- tacchini allevati per la riproduzione.
Il titolare dell’autorizzazione è Vetagro SpA. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e trova applicazione nel contesto dell’immissione sul mercato e dell’uso dell’additivo nell’alimentazione animale.
Composizione del preparato e identificazione tecnica
L’allegato descrive il preparato come microperle protette contenenti le seguenti quantità minime di sostanze attive:
- acido citrico: 25 g/100 g;
- acido sorbico: 16,7 g/100 g;
- timolo: 1,7 g/100 g;
- vanillina: 1 g/100 g.
Sono riportate anche le denominazioni chimiche, le purezze minime e i numeri CAS delle sostanze attive, utili per la corretta identificazione tecnica e documentale dell’additivo.
Condizioni di impiego e limiti nei mangimi
Per i suinetti lattanti è previsto un tenore minimo di 1 000 mg di additivo per kg di mangime completo con umidità al 12%. Per i tacchini da ingrasso e per i tacchini allevati per la riproduzione è previsto un tenore minimo di 200 mg/kg.
L’allegato impone inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico.
È altresì obbligatoria un’avvertenza secondo cui il tenore massimo totale delle diverse fonti di acido citrico e acido sorbico nel mangime completo non deve essere superato.
Sicurezza per gli utilizzatori
Poiché il preparato può essere irritante per la pelle e per gli occhi e può sensibilizzare la pelle, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Metodi di analisi e controllabilità
Il regolamento richiama i metodi di analisi approvati per verificare la conformità dell’additivo e dei mangimi. In particolare, per l’acido sorbico e il timolo nell’additivo, nelle premiscele e negli alimenti per animali è prevista la cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelazione UV/a serie di diodi (RP-HPLC-UV/DAD). Per l’acido citrico nelle premiscele e negli alimenti per animali è prevista la stessa tecnica analitica; per l’acido citrico negli alimenti per animali è anche ammessa la determinazione enzimatica con metodo spettrometrico basato su NADH.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 22 ottobre 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
Il preparato specificato nell’allegato è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". L’autorizzazione riguarda Vetagro SpA come titolare.
Specie destinatarie e dosaggi
L’allegato prevede l’uso del preparato per suinetti lattanti con tenore minimo di 1 000 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità, e per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione con tenore minimo di 200 mg/kg. Sono indicati i limiti e le condizioni di impiego per ciascuna specie.
Composizione e caratteristiche del preparato
Il preparato è descritto come microperle protette contenenti acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina in quantità minime specifiche: acido citrico 25 g/100 g, acido sorbico 16,7 g/100 g, timolo 1,7 g/100 g e vanillina 1 g/100 g. Sono riportate anche le caratteristiche chimiche e i gradi di purezza delle sostanze attive.
Condizioni d’uso e avvertenze
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Deve inoltre essere riportata l’avvertenza secondo cui il tenore massimo totale delle diverse fonti di acido citrico e acido sorbico nel mangime completo non deve essere superato.
Protezione degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Metodo di analisi
L’allegato indica i metodi analitici per la determinazione dell’acido sorbico e del timolo nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, mediante RP-HPLC-UV/DAD, nonché per l’acido citrico nelle premiscele e nei mangimi, mediante RP-HPLC-UV/DAD e determinazione enzimatica con NADH nei mangimi.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 22 ottobre 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1367
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1370
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1371
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1372
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1373
- Regolamento · 1 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1374
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →