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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2019

Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Normativa europea32024R2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riforma in modo significativo lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, spostando al Tribunale la competenza a conoscere di talune questioni pregiudiziali in materie specifiche e rafforzando al contempo la trasparenza del procedimento. Estende inoltre la procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni a nuove categorie di contenzioso, per concentrare l'intervento della Corte di giustizia sui profili di diritto più rilevanti. La riforma è accompagnata da regole transitorie, obblighi di pubblicazione e di relazione, nonché da un meccanismo di consultazione preventiva in caso di future modifiche dello statuto.

Modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, trasferendo al Tribunale la competenza su talune domande pregiudiziali e ampliando la procedura di ammissione preventiva di alcune impugnazioni, oltre a introdurre misure di trasparenza e di organizzazione del contenzioso.

Ambito di applicazione

Si applica all'organizzazione e al funzionamento della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Tribunale, con effetti su tutte le domande di pronuncia pregiudiziale ex articolo 267 TFUE e su determinate impugnazioni contro decisioni del Tribunale. In particolare, riguarda le domande pregiudiziali che rientrano esclusivamente in specifiche materie individuate dall'articolo 50 ter dello statuto, nonché le impugnazioni relative a decisioni del Tribunale su determinate commissioni di ricorso indipendenti e su controversie contrattuali con clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE. Sono previste norme transitorie per le domande pregiudiziali già pendenti alla data di entrata in vigore e per alcune impugnazioni già investite alla stessa data, che restano sottratte alla nuova procedura di ammissione preventiva.

Modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Il regolamento interviene sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea per riorganizzare la ripartizione del contenzioso pregiudiziale tra Corte di giustizia e Tribunale. La riforma risponde all'aumento del numero e della complessità delle cause pregiudiziali e mira a migliorare la celerità del giudizio, la trasparenza del procedimento e l'efficienza dell'intero sistema giurisdizionale dell'Unione.

Contesto e finalità della riforma

Dai considerando emerge che la Corte di giustizia, già nel quadro del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422, aveva segnalato la possibilità di un successivo trasferimento di competenze pregiudiziali al Tribunale in materie specifiche, qualora il carico di lavoro lo imponesse. Il nuovo intervento legislativo è giustificato dall'aumento delle cause pendenti e dei tempi di trattazione, nonché dall'esigenza di permettere alla Corte di concentrarsi sulle questioni più complesse e sensibili, preservando l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione.

Ambito materiale del trasferimento di competenza pregiudiziale

L'articolo 50 ter attribuisce al Tribunale la competenza sulle domande pregiudiziali ex articolo 267 TFUE che rientrino esclusivamente in alcune materie specifiche:

  • sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
  • diritti di accisa;
  • codice doganale;
  • classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
  • compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione dei servizi di trasporto;
  • sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Il legislatore sottolinea che tali materie sono sufficientemente delimitabili e che, per alcune di esse, esiste già una giurisprudenza consolidata della Corte che può guidare il Tribunale. Restano invece nella competenza della Corte le domande che pongano questioni autonome di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell'Unione o della Carta dei diritti fondamentali.

Meccanismo di filtro e rinvio al Tribunale

Le domande pregiudiziali sono comunque presentate alla Corte di giustizia. È poi la Corte, secondo le modalità del proprio regolamento di procedura, a verificare quanto prima possibile se la domanda rientri esclusivamente nelle materie attribuite al Tribunale e, in caso positivo, a trasmetterla a quest'ultimo. Il sistema è quindi centralizzato in fase di deposito, ma decentrato in fase di esame, con un filtro preliminare affidato alla Corte.

L'articolo 54, secondo comma, è modificato per disciplinare espressamente i rinvii tra i due organi: se il Tribunale è incompetente, rinvia alla Corte; se la Corte ritiene che la causa rientri nella competenza del Tribunale, la trasmette a quest'ultimo, che non può declinare la competenza. I considerando precisano inoltre che il Tribunale può, quando la causa richieda una decisione di principio idonea a incidere sull'unità o coerenza del diritto dell'Unione, rinviarla alla Corte ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE.

Organizzazione del procedimento pregiudiziale presso il Tribunale

Per assicurare al rinvio pregiudiziale garanzie equivalenti a quelle della Corte, il nuovo articolo 49 bis prevede che il Tribunale sia assistito da uno o più avvocati generali. Essi sono eletti tra i giudici del Tribunale per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta e, per il periodo in cui svolgono tale funzione, non partecipano al collegio giudicante nelle cause pregiudiziali. L'avvocato generale chiamato a trattare una specifica domanda deve appartenere a una sezione diversa da quella cui la causa è stata attribuita.

L'articolo 50, inoltre, introduce una sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione. Le cause pregiudiziali sono attribuite a sezioni designate a tale scopo e, quando il Tribunale è adito ex articolo 267 TFUE, uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione parte nel procedimento può chiedere la convocazione della sezione intermedia. La scelta risponde all'esigenza di garantire coerenza delle pronunce pregiudiziali e buona amministrazione della giustizia.

Trasparenza del procedimento e partecipazione degli interessati

L'articolo 23 è profondamente rivisto. La decisione del giudice nazionale che sospende il procedimento e rinvia la questione alla Corte è notificata alla Corte dal giudice nazionale e poi, tramite il cancelliere, alle parti, agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE e all'istituzione, organo o organismo che ha adottato l'atto contestato.

Entro due mesi dalla notificazione, possono depositare memorie o osservazioni scritte le parti, gli Stati membri, la Commissione e, se ritengono di avere un interesse particolare, il Parlamento europeo, il Consiglio e la BCE. L'istituzione, organo o organismo autore dell'atto impugnato mantiene comunque il proprio diritto di intervento scritto. Le memorie e osservazioni sono pubblicate sul sito della Corte entro un termine ragionevole dopo la chiusura del caso, salvo opposizione dell'interessato.

Estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni

L'articolo 58 bis viene riscritto per ampliare l'area di operatività della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni. Oltre alle impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a commissioni di ricorso indipendenti di una serie di organi e organismi dell'Unione già elencati, il meccanismo si applica anche:

  • alle decisioni del Tribunale su commissioni di ricorso indipendenti istituite dopo il 1° maggio 2019 in altri organi o organismi dell'Unione, quando tale commissione deve essere previamente adita;
  • alle decisioni del Tribunale relative all'esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 272 TFUE.

L'impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, solo se solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La decisione sull'ammissione deve essere motivata e pubblicata. I considerando chiariscono che, nei contenziosi contrattuali con clausola compromissoria, la procedura si giustifica perché spesso il Tribunale applica soltanto il diritto nazionale richiamato dalla clausola; quando invece debba applicare il diritto dell'Unione al merito della controversia, l'impugnazione resta ammissibile se presenta il necessario rilievo sistemico.

Motivazione delle decisioni, esempi applicativi e pubblicità

Il regolamento rafforza la trasparenza anche sotto il profilo motivazionale e documentale. Le decisioni sul rinvio pregiudiziale devono indicare brevemente le ragioni della competenza dell'organo giurisdizionale adito. Inoltre, la Corte di giustizia deve pubblicare e aggiornare un elenco di esempi che illustrano l'applicazione dell'articolo 50 ter, così da orientare i giudici nazionali e gli operatori.

Rapporti con istituzioni e consultazioni per future modifiche

L'articolo 62 quinquies introduce un obbligo di ampie consultazioni prima della presentazione di future domande o proposte di modifica dello statuto: la Corte di giustizia o, se del caso, la Commissione deve consultare in modo aperto e trasparente i portatori di interesse. Inoltre, il regolamento prevede che la Corte presenti entro il 2 settembre 2028 una relazione dettagliata sull'attuazione della riforma, con dati numerici e qualitativi su rinvii pregiudiziali, materie specifiche, tempi di trattazione, ammissione preventiva delle impugnazioni e pubblicazione delle osservazioni scritte.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Le domande pregiudiziali già pendenti alla Corte nel primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del regolamento restano trattate dalla Corte stessa. Analogamente, alcune impugnazioni già sottoposte alla Corte alla data di entrata in vigore non sono soggette alla nuova procedura di ammissione preventiva.

Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Trasferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale

L'articolo 50 ter dello statuto attribuisce al Tribunale la competenza sulle domande di pronuncia pregiudiziale ex articolo 267 TFUE che rientrino esclusivamente in una o più materie specifiche: sistema comune di IVA, diritti di accisa, codice doganale, classificazione tariffaria nella nomenclatura combinata, compensazione e assistenza ai passeggeri per negato imbarco/ritardo/cancellazione, sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Le domande sono presentate alla Corte di giustizia, che verifica rapidamente la riconducibilità esclusiva alle materie specifiche e le trasmette al Tribunale. Restano sempre nella competenza della Corte le questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali o della Carta dei diritti fondamentali.

Notifiche e partecipazione nel rinvio pregiudiziale

L'articolo 23 è modificato per imporre la notifica della decisione di rinvio alla Corte di giustizia a cura del giudice nazionale e, successivamente, la notificazione alle parti, agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE e all'istituzione/organismo che ha adottato l'atto contestato. Entro due mesi dall'ultima notificazione, le parti, gli Stati membri e la Commissione, nonché il Parlamento europeo, il Consiglio e la BCE se ritengono di avere un interesse particolare, possono depositare memorie o osservazioni scritte. Le memorie o osservazioni presentate sono pubblicate sul sito della Corte entro un termine ragionevole dopo la chiusura del caso, salvo opposizione dell'interessato.

Organizzazione del Tribunale nelle cause pregiudiziali

È introdotto l'articolo 49 bis, che prevede uno o più avvocati generali presso il Tribunale per il trattamento delle domande pregiudiziali trasferite. I giudici del Tribunale eleggono tra loro, per tre anni rinnovabili una sola volta, i membri che svolgono tali funzioni; durante tale periodo essi non partecipano come giudici alle cause pregiudiziali. L'avvocato generale deve appartenere a una sezione diversa da quella assegnata alla causa. L'articolo 50 prevede inoltre una sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione, e stabilisce che le domande pregiudiziali attribuite al Tribunale sono esaminate da sezioni designate a tale scopo; quando il Tribunale è adito ex articolo 267 TFUE, uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione parte nel procedimento può chiedere la sezione intermedia.

Rinvio tra Corte e Tribunale e criteri di competenza

L'articolo 54, secondo comma, è sostituito per prevedere che, se il Tribunale constata di essere incompetente su un ricorso o su una domanda pregiudiziale rientrante nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; reciprocamente, la Corte rinvia al Tribunale i ricorsi o le domande che rientrano nella competenza di quest'ultimo, senza che il Tribunale possa declinare la propria competenza. Le motivazioni della competenza devono essere brevemente indicate nella decisione sul rinvio pregiudiziale.

Ammissione preventiva delle impugnazioni

L'articolo 58 bis estende la procedura di ammissione preventiva a nuove categorie di impugnazioni: oltre alle decisioni del Tribunale relative a commissioni di ricorso indipendenti di vari organi e organismi elencati, vi rientrano anche le decisioni di tribunali su commissioni istituite dopo il 1° maggio 2019 in altri organi o organismi dell'Unione e le decisioni del Tribunale su controversie relative all'esecuzione di contratti con clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE. L'impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, quando solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione; la decisione sull'ammissione deve essere motivata e pubblicata.

Consultazioni preliminari per future modifiche dello statuto

È inserito l'articolo 62 quinquies, che impone alla Corte di giustizia o, se del caso, alla Commissione di svolgere ampie consultazioni prima di presentare una domanda o proposta di modifica dello statuto.

Disposizioni transitorie

Le domande pregiudiziali pendenti dinanzi alla Corte di giustizia nel primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del regolamento restano trattate dalla Corte. Le impugnazioni già investite dinanzi alla Corte alla data di entrata in vigore contro decisioni del Tribunale su alcune commissioni di ricorso e sulle clausole compromissorie indicate non sono soggette alla nuova procedura di ammissione preventiva.

Monitoraggio, elenco di esempi e relazione entro il 2028

Entro il 2 settembre 2025 la Corte di giustizia deve pubblicare e aggiornare periodicamente un elenco di esempi sull'applicazione dell'articolo 50 ter. Entro il 2 settembre 2028 deve trasmettere una relazione a Parlamento, Consiglio e Commissione sull'attuazione della riforma, indicando almeno numero e tipologia delle domande pregiudiziali, quelle trattate dal Tribunale, i rinvii alla Corte, i tempi medi di trattazione, le cause esaminate nella procedura di ammissione preventiva e le informazioni sull'applicazione delle nuove regole di pubblicazione delle osservazioni scritte. La relazione può essere accompagnata da una richiesta di modifica legislativa dello statuto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieordinamento giudiziario dell'unioneprocedura civile dell'unionediritto tributario indirettodiritto doganaletrasportiambiente e clima

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