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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1106

Regolamento (UE) 2024/1106 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in modo esteso il quadro REMIT per rendere più efficace la prevenzione e repressione di manipolazioni del mercato e insider trading nei mercati dell’energia all’ingrosso. Introduce definizioni allineate alla disciplina finanziaria, nuovi obblighi di pubblicazione e segnalazione, l’autorizzazione e vigilanza di IIP e RRM, oltre a poteri rafforzati di indagine e ispezione per ACER nei casi transfrontalieri. Prevede inoltre un regime sanzionatorio più armonizzato, con soglie minime per le sanzioni amministrative pecuniarie, e istituisce strumenti specifici per il mercato del GNL, inclusa la valutazione giornaliera del prezzo e un parametro di riferimento dedicato.

Regolamento che rafforza la tutela dell’Unione contro la manipolazione del mercato e l’abuso di informazioni privilegiate nel mercato dell’energia all’ingrosso, modificando il regolamento (UE) n. 1227/2011 e il regolamento (UE) 2019/942.

Ambito di applicazione

Si applica alla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso, inclusi energia elettrica, gas naturale, GNL e relativi derivati, nonché a specifiche attività connesse quali pubblicazione di informazioni privilegiate, segnalazione dei dati di mercato e vigilanza/indagine. Coinvolge operatori di mercato, persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, OMP, IIP, RRM, operatori GNL e, per alcuni profili, autorità nazionali di regolamentazione, Agenzia ACER, autorità finanziarie, tributarie e della concorrenza. Ha portata unionale e si applica anche in relazione a operazioni concluse da soggetti stabiliti o residenti in paesi terzi quando operano nei mercati dell’energia all’ingrosso dell’Unione; sono previste regole specifiche per il coupling unico del giorno prima/infragiornaliero e per la consegna in zone di offerta o bilanciamento transfrontaliere. Restano salvi i regolamenti (UE) n. 648/2012, 596/2014, 600/2014, la direttiva 2014/65/UE e il diritto UE in materia di concorrenza; il trattamento dei dati personali deve rispettare il GDPR e il regolamento (UE) 2018/1725.

Regolamento (UE) 2024/1106 sulla protezione contro la manipolazione del mercato nel mercato dell’energia all’ingrosso

Il regolamento interviene sul quadro REMIT per rafforzare l’integrità e la trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso dell’Unione, in un contesto di crescente interconnessione tra mercati energetici e mercati finanziari. Il legislatore unionale evidenzia l’esigenza di aumentare la capacità di monitoraggio, migliorare la qualità dei dati e rendere più efficace l’enforcement, anche tramite un maggiore coinvolgimento dell’ACER nei casi con dimensione transfrontaliera.

Ambito e impianto generale

Il regolamento modifica principalmente il regolamento (UE) n. 1227/2011 e, in coordinamento, il regolamento (UE) 2019/942. Il nuovo assetto si applica alla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso, includendo energia elettrica, gas naturale, GNL, relativi derivati e, per alcune definizioni, i contratti di stoccaggio e i prodotti con consegna nell’Unione anche quando originati in paesi terzi partecipanti al market coupling.

Resta espressamente salva l’applicazione delle discipline UE sui mercati finanziari e sugli abusi di mercato, nonché del diritto della concorrenza. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.

Definizioni e allineamento con il diritto finanziario

La riforma aggiorna la nozione di informazione privilegiata, precisando che può riguardare un complesso di circostanze, un evento o una tappa intermedia di un processo prolungato, purché sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi. È chiarito che anche le informazioni trasmesse a un prestatore di servizi che negozia per conto dell’operatore di mercato, relative a ordini pendenti, possono rientrare nella nozione.

La nozione di manipolazione del mercato viene resa più articolata e comprensiva di:

  • operazioni, ordini o altre condotte idonei a dare segnali falsi o fuorvianti su offerta, domanda o prezzo;
  • pratiche che fissano il prezzo a un livello artificioso tramite azioni coordinate;
  • uso di strumenti fittizi o artifizi;
  • diffusione di informazioni false o tendenziose tramite media o internet;
  • manipolazione di parametri di riferimento.

La definizione di prodotti energetici all’ingrosso è ampliata per includere, tra l’altro, i contratti per energia elettrica e gas con consegna nell’Unione, i contratti con consegna conseguente al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, i derivati relativi a tali prodotti, i contratti e derivati sullo stoccaggio, nonché i profili collegati al GNL. Sono inoltre definiti RRM, IIP, negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, OMP e figure tecniche come gestori di sistemi di distribuzione, stoccaggio e GNL.

Pubblicazione delle informazioni privilegiate: obblighi e piattaforme

Gli operatori di mercato devono comunicare le informazioni privilegiate tramite IIP. Le IIP devono assicurare che le informazioni siano rese pubbliche in modo immediato, gratuito, non discriminatorio e tecnicamente accessibile, anche tramite sito web o interfaccia di programmazione delle applicazioni.

Entro l’8 maggio 2025 l’ACER deve sviluppare e rendere operativa una piattaforma che funge da punto di accesso elettronico settoriale per le informazioni privilegiate. La pubblicazione delle informazioni privilegiate effettuata in applicazione della normativa sul mercato interno dell’energia elettrica o degli orientamenti/codici di rete può soddisfare l’obbligo di comunicazione, ma non necessariamente quello di pubblicazione al pubblico in tempo utile.

Autorizzazione e vigilanza delle IIP

Le IIP possono operare solo dopo autorizzazione dell’ACER, che istituisce un registro pubblico delle IIP autorizzate. Le IIP già registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 possono continuare provvisoriamente l’attività fino alla decisione definitiva dell’ACER.

Le IIP devono:

  • adottare politiche e procedure per la pubblicazione in tempo reale, ove tecnicamente possibile;
  • garantire accesso gratuito e immediato alle informazioni;
  • pubblicare un set minimo di metadati sull’informazione privilegiata;
  • prevenire conflitti di interesse, soprattutto se operano anche come OMP o operatori di mercato;
  • adottare misure di sicurezza, back-up e controlli per verificare completezza, omissioni ed errori.

L’ACER può revocare l’autorizzazione, con garanzie procedurali, nei casi di mancato utilizzo dell’autorizzazione entro 12 mesi, rinuncia, ottenimento con dichiarazioni false, perdita dei requisiti, mancata cessazione della violazione o violazioni gravi e sistematiche. È prevista una sostituzione regolare con periodo ordinario di almeno sei mesi, salvo riduzione motivata. Entro l’8 maggio 2025 la Commissione dovrà adottare un atto delegato che precisI modalità operative, contenuto delle informazioni pubblicate, requisiti organizzativi, procedura di revoca, garanzie procedurali e sostituzione.

Negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto

Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica devono introdurre controlli efficaci di sistema e di rischio, soglie e limiti appropriati, meccanismi per evitare ordini erronei e dispositivi di continuità operativa. Devono inoltre notificare l’attività all’autorità nazionale di regolamentazione e all’ACER, conservare per cinque anni la documentazione rilevante e, se del caso, fornire descrizioni periodiche delle strategie e dei controlli impiegati.

Chi fornisce accesso elettronico diretto a un OMP è soggetto a obblighi analoghi di notifica, controllo e conservazione documentale. Restano impregiudicati gli obblighi derivanti dalla direttiva 2014/65/UE.

Segnalazione delle operazioni, book di negoziazione e RRM

Il sistema di segnalazione viene rafforzato. Gli operatori di mercato, o soggetti che agiscono per loro conto, forniscono all’ACER un registro delle operazioni del mercato dell’energia all’ingrosso, compresi gli ordini di compravendita, tramite RRM autorizzati. Le informazioni includono dati identificativi del prodotto, prezzo, quantità, tempi di esecuzione, parti coinvolte, beneficiari intermedi o finali ed esposizioni, anche fuori borsa.

Per le operazioni eseguite in OMP, tali piattaforme o terzi per loro conto devono mettere a disposizione dell’ACER i dati del book di negoziazione oppure, su richiesta, consentire accesso immediato al book. Anche per il GNL è previsto un obbligo specifico di trasmissione sistematica dei dati di mercato.

Gli RRM sono a loro volta soggetti ad autorizzazione preventiva dell’ACER, registro pubblico, controlli periodici e requisiti di organizzazione, sicurezza, back-up e verifica della completezza delle segnalazioni. La revoca dell’autorizzazione comporta obblighi di sostituzione regolare e continuità del servizio per almeno sei mesi, salvo abbreviazione motivata.

Regime dedicato al GNL

Uno dei nuclei innovativi del regolamento riguarda il GNL. L’ACER deve:

  • elaborare e pubblicare quotidianamente una valutazione dei prezzi del GNL;
  • pubblicare quotidianamente un parametro di riferimento per il GNL;
  • raccogliere e trattare sistematicamente i dati di mercato del GNL relativi alle operazioni.

La pubblicazione della valutazione del prezzo è prevista entro le ore 18:00 CET per le operazioni definitive; il parametro di riferimento entro le ore 19:00 CET o non appena tecnicamente possibile. Gli operatori di mercato del GNL devono trasmettere i dati quotidianamente, gratuitamente, in formato standardizzato e il più vicino possibile al tempo reale, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera.

Il regolamento dettaglia il contenuto minimo dei dati di mercato del GNL, includendo parti del contratto, prezzo, quantitativi, finestra temporale di arrivo, condizioni e punti di consegna, e marcature temporali. Sono inoltre previste regole su valuta, unità di misura, indicazioni UTC e criteri per gestire concentrazioni rilevanti dei dati su singoli operatori.

Sistema di monitoraggio, scambio dati e centro di riferimento

L’ACER rafforza il monitoraggio delle attività di negoziazione per individuare e prevenire insider trading, manipolazioni e tentativi di manipolazione. È inoltre tenuta a redigere una relazione almeno annuale sulle attività svolte e può formulare raccomandazioni sulle regole e pratiche di mercato utili a migliorare l’integrità e il funzionamento del mercato interno.

L’ACER deve istituire entro l’8 maggio 2025 un centro di riferimento contenente informazioni sui dati del mercato dell’energia all’ingrosso dell’Unione. Tramite questo centro potrà pubblicare, purché non commercialmente sensibili, informazioni aggregate e dati anche per scopi scientifici, con criteri di divulgazione equi e trasparenti.

Sono previsti meccanismi di condivisione delle informazioni fra ACER, Commissione, autorità nazionali di regolamentazione, autorità finanziarie, autorità antitrust, autorità tributarie ed Eurofisc, con obblighi di riservatezza e protezione dei dati.

Poteri di indagine e ispezione dell’ACER nei casi transfrontalieri

Il regolamento attribuisce all’ACER un ruolo centrale nelle indagini sui casi transfrontalieri. L’ACER può esercitare poteri investigativi quando gli atti riguardano prodotti energetici con consegna in almeno due Stati membri o incidono su informazioni privilegiate, segnalazioni, monitoraggio o obblighi professionali in contesti transfrontalieri. In caso di consegna in zone di offerta o bilanciamento che comprendono almeno due Stati membri, la consegna è considerata come effettuata in un unico Stato membro ai fini della verifica delle condizioni di intervento dell’ACER.

L’ACER può:

  • svolgere ispezioni in loco;
  • richiedere informazioni;
  • raccogliere dichiarazioni;
  • nominare un funzionario incaricato delle indagini;
  • imporre penalità di mora per costringere al rispetto delle decisioni.

Le ispezioni nei locali privati richiedono una decisione motivata e l’autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria nazionale. Sono previste garanzie specifiche: diritto di non autoincriminarsi, assistenza di una persona scelta, lingua ufficiale dello Stato membro dell’ispezione, accesso al fascicolo nei limiti consentiti e possibilità di osservazioni prima della relazione finale. Le decisioni dell’ACER in materia di ispezioni e richieste di informazioni sono impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia; per le penalità di mora la Corte dispone di giurisdizione di merito e può annullare, ridurre o aumentare l’importo.

Penalità di mora

Le penalità di mora hanno natura amministrativa e costituiscono titolo esecutivo. Sono fissate in misura giornaliera fino all’adempimento:

  • per persone giuridiche: 3 % del fatturato medio giornaliero dell’esercizio precedente;
  • per persone fisiche: 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente.

La durata massima è di sei mesi. Gli importi sono assegnati al bilancio generale dell’Unione. Prima dell’adozione, l’ACER deve consentire il contraddittorio e basare la decisione solo su fatti sui quali gli interessati hanno potuto esprimersi.

Obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti

Le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale devono segnalare senza ritardo, e comunque entro quattro settimane dalla conoscenza del fatto, gli ordini o le operazioni sospetti di violare gli articoli 3, 4 o 5, sia che siano stati inoltrati in un OMP sia fuori. L’obbligo vale anche per chi, ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, esegue operazioni per conto di clienti e svolge altresì attività nel mercato dell’energia all’ingrosso non qualificabili come strumenti finanziari.

Tali soggetti devono inoltre adottare sistemi, procedure e presidi efficaci per individuare violazioni, prevenire conflitti di interesse e segnalare ordini e operazioni sospetti. Entro l’8 maggio 2025 e poi annualmente l’ACER, con le autorità nazionali, pubblica una relazione aggregata sull’attuazione dell’articolo.

Cooperazione tra autorità, delega e orientamenti ACER

Le autorità nazionali di regolamentazione mantengono il compito di assicurare l’attuazione e il rispetto dei divieti e degli obblighi principali del regolamento, ma devono cooperare in modo più strutturato con autorità finanziarie, antitrust e tributarie. È introdotta la possibilità di delegare compiti e responsabilità ad ACER o ad altre autorità nazionali, previa accettazione del delegato e con pubblicità degli accordi di delega.

ACER può inoltre adottare orientamenti e raccomandazioni non vincolanti per garantire pratiche di vigilanza uniformi e coerenti, in particolare sugli articoli 3-5 bis, 8, 9, 9 bis e 10. Tali atti devono essere oggetto di consultazione pubblica e di valutazione costi-benefici, e vengono richiamati nella relazione di cui al regolamento (UE) 2019/942.

Regime sanzionatorio degli Stati membri

L’articolo 18 riformato impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate, inclusi rimedi amministrativi e pecuniari. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter ordinare la cessazione della violazione, la restituzione di profitti o perdite evitate, la diffusione di avvisi pubblici, l’irrogazione di penalità di mora e sanzioni amministrative pecuniarie.

Sono fissati minimi sanzionatori per persone fisiche e giuridiche, differenziati per tipologia di violazione. In sintesi:

  • violazioni degli articoli 3 e 5: soglie più elevate;
  • violazioni degli articoli 4 e 15: soglie intermedie;
  • violazioni degli articoli 8 e 9: soglie inferiori.

Le sanzioni massime sono collegate al reddito annuo o al fatturato annuo dell’anno precedente e, se vi è un vantaggio finanziario, devono essere almeno pari a tale vantaggio. È prevista la possibilità di divulgare al pubblico le sanzioni, salvo danno sproporzionato. La Commissione dovrà riferire, entro l’8 maggio 2027 e poi ogni tre anni, sulla coerenza applicativa delle sanzioni negli Stati membri.

Modifiche al regolamento (UE) 2019/942 e finanziamento di ACER

Il regolamento 2019/942 viene aggiornato per attribuire espressamente ad ACER la competenza di svolgere e coordinare le indagini ai sensi del nuovo REMIT, autorizzare e vigilare IIP e RRM e irrogare penalità di mora. Viene inoltre modificato il regime delle tasse dovute ad ACER, che coprono anche la divulgazione delle informazioni privilegiate e i costi delle nuove funzioni di vigilanza e indagine.

Entrata in vigore e decorrenze

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia:

  • le disposizioni su IIP e RRM si applicano dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati in materia;
  • le norme su GNL si applicano dal 1° gennaio 2025;
  • le modifiche all’articolo 15 relative alla segnalazione da parte dei professionisti si applicano dall’8 novembre 2024.

Sono inoltre previste scadenze specifiche per atti delegati e relazioni della Commissione, con una revisione generale dell’applicazione del regolamento entro il 1° giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, nonché una valutazione anticipata sull’efficacia di eventuali sanzioni penali entro il 1° giugno 2025.

Disposizioni principali

Allineamento del quadro REMIT alla disciplina sugli abusi di mercato

Vengono aggiornati i rinvii normativi e allineate le definizioni chiave del regolamento (UE) n. 1227/2011 alla disciplina dei mercati finanziari, in particolare al regolamento (UE) n. 596/2014. La nozione di manipolazione del mercato e quella di informazione privilegiata sono ampliate e precisate, includendo anche le tappe intermedie di un processo prolungato e varie forme di condotta manipolativa, nonché la diffusione di informazioni false o fuorvianti e la manipolazione di parametri di riferimento.

Obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate e IIP

Gli operatori di mercato devono pubblicare le informazioni privilegiate tramite piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP), che devono garantire accesso immediato, gratuito e non discriminatorio, anche tramite sito web o API. È istituita entro l’8 maggio 2025 una piattaforma settoriale di accesso elettronico alle informazioni privilegiate. Le IIP sono soggette ad autorizzazione dell’ACER, a vigilanza periodica e a possibili revoche in caso di inadempimenti, con procedure di sostituzione regolare e garanzie procedurali.

Segnalazione dei dati di mercato e RRM

Gli operatori di mercato devono trasmettere all’ACER un registro delle operazioni e degli ordini tramite meccanismi di segnalazione registrati (RRM), con possibilità di fare affidamento su OMP e terzi per la trasmissione dei book di negoziazione e, per il GNL, di dati di mercato specifici. Anche gli RRM sono soggetti ad autorizzazione dell’ACER, registro pubblico, controlli periodici, requisiti organizzativi e possibile revoca. È previsto che gli obblighi di segnalazione siano ridotti al minimo quando le informazioni siano già disponibili da fonti esistenti.

Nuovi obblighi per negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto

Gli operatori che svolgono negoziazione algoritmica o forniscono accesso elettronico diretto a un OMP devono adottare controlli di sistema e di rischio, meccanismi di continuità operativa, monitoraggio e conservazione della documentazione per cinque anni. L’attività va notificata all’autorità nazionale competente e all’ACER; restano impregiudicati gli obblighi previsti dalla direttiva 2014/65/UE.

Poteri rafforzati di ACER per indagini transfrontaliere e ispezioni in loco

ACER ottiene poteri diretti di indagine nei casi con chiara dimensione transfrontaliera, inclusi accesso ai locali, esame e acquisizione di documenti, ispezioni in loco anche senza preavviso, richiesta di informazioni, raccolta di dichiarazioni e imposizione di penalità di mora. Le ispezioni nei locali privati richiedono una decisione motivata e l’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria nazionale. Le indagini devono svolgersi in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e con garanzie procedurali, inclusi diritti di difesa, presunzione di innocenza e diritto a non autoincriminarsi.

Vigilanza nazionale, coordinamento e cooperazione tra autorità

Le autorità nazionali di regolamentazione restano competenti per l’attuazione generale del regolamento nei mercati nazionali, con poteri di indagine ed esecuzione esercitabili direttamente, in collaborazione con altre autorità o su raccomandazione di ACER. È rafforzata la cooperazione e lo scambio di informazioni con autorità finanziarie, antitrust, fiscali ed Eurofisc, sia a livello nazionale sia unionale. Sono previsti meccanismi di delega di compiti e responsabilità tra autorità nazionali o ad ACER.

Mercato del GNL: valutazione prezzi e parametro di riferimento

ACER deve elaborare e pubblicare quotidianamente una valutazione del prezzo del GNL e un parametro di riferimento per il GNL, sulla base dei dati di mercato trasmessi dagli operatori del GNL il più vicino possibile al tempo reale. Sono disciplinati contenuto dei dati, formati, orari di pubblicazione (entro le 18:00 CET per la valutazione e entro le 19:00 CET per il benchmark, o non appena tecnicamente possibile), metodologie, orientamenti e aggiornamenti periodici.

Rappresentante nell’Unione per operatori di paesi terzi

Gli operatori di mercato stabiliti o residenti in paesi terzi che effettuano operazioni segnalabili devono, entro l’8 novembre 2024, designare un rappresentante nell’Unione, registrarsi presso l’autorità nazionale competente e attribuire al rappresentante poteri e risorse adeguati. Il rappresentante è il punto di contatto per autorità nazionali e ACER e la designazione non pregiudica eventuali azioni legali contro l’operatore.

Regime sanzionatorio armonizzato

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni amministrative pecuniarie e altre misure amministrative. Sono fissati importi minimi per persone fisiche e giuridiche in funzione della violazione (articoli 3 e 5; 4 e 15; 8 e 9), con limiti massimi collegati al reddito o al fatturato annuo e possibilità di pubblicazione delle sanzioni. Per gli Stati membri privi di sanzioni amministrative pecuniarie è prevista una disciplina equivalente con intervento dell’autorità giudiziaria; la Commissione deve riferire periodicamente sulla coerenza applicativa tra gli Stati membri.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Alcune disposizioni si applicano in momenti diversi: gli articoli su IIP e RRM dall’entrata in vigore degli atti delegati corrispondenti; le norme su GNL dall’1 gennaio 2025; le nuove regole sulla segnalazione delle operazioni professionali dall’8 novembre 2024. Sono inoltre fissate scadenze al 2025, 2026 e 2027 per atti delegati, relazioni della Commissione e valutazioni periodiche.

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