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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1157

Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce integralmente il precedente regime del regolamento (CE) n. 1013/2006 e rafforza il controllo delle spedizioni di rifiuti nell’ottica di tutela dell’ambiente, della salute umana, dell’economia circolare e della neutralità climatica. Introduce un sistema più rigoroso per le spedizioni soggette a notifica, un regime semplificato per talune spedizioni di rifiuti cosiddetti "verdi", limiti stringenti all’esportazione di rifiuti pericolosi, non pericolosi e plastici, nonché obblighi di audit degli impianti di destinazione e di tracciabilità elettronica. Sono inoltre previste regole dettagliate su ripresa dei rifiuti, sanzioni, ispezioni, cooperazione tra autorità e pubblicazione di informazioni.

Disciplina unitaria delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti nell’Unione e tra Unione e paesi terzi, con divieti, procedure di notifica/autorizzazione, obblighi di gestione ecologicamente corretta e controlli rafforzati.

Ambito di applicazione

Si applica alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, importati nell’Unione da paesi terzi, esportati dall’Unione verso paesi terzi e in transito nel territorio dell’Unione verso o da paesi terzi (art. 2, par. 1). Esclude, tra l’altro, i rifiuti disciplinati da normative speciali sul trasporto/navi/acque reflue, i rifiuti radioattivi, i sottoprodotti di origine animale salvo specifiche contaminazioni, il biossido di carbonio per stoccaggio geologico, i rifiuti dall’Antartico all’Unione, nonché, in linea generale, le navi rientranti nel regolamento (UE) n. 1257/2013 salvo i casi espressamente richiamati (art. 2, par. 2-5). Prevede regole particolari per spedizioni di forze armate e organizzazioni umanitarie in crisi/pace/guerra, per le spedizioni tra regioni ultraperiferiche e lo Stato membro di appartenenza, per i paesi e territori d’oltremare e per il solo trasporto interno agli Stati membri.

Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti

Il regolamento sostituisce il precedente regime del regolamento (CE) n. 1013/2006, recependo e rafforzando gli obiettivi del Green Deal europeo, del piano d’azione per l’economia circolare e della convenzione di Basilea. La logica di fondo è quella di ridurre i rischi ambientali e sanitari connessi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, favorendo al contempo il recupero, il riciclaggio, la prossimità e l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti.

Ambito applicativo e fonti di disciplina

Il regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, alle importazioni nell’Unione, alle esportazioni verso paesi terzi e ai transiti nel territorio dell’Unione. Sono previste esclusioni per varie categorie regolate da normative speciali, come i rifiuti radioattivi, i rifiuti delle navi e delle piattaforme offshore finché non sono scaricati a terra, le acque reflue disciplinate da altra normativa UE, i sottoprodotti di origine animale salvo eccezioni, il biossido di carbonio per stoccaggio geologico, i rifiuti dall’Antartico all’Unione e, con disciplina speciale, le navi ricomprese nel regolamento (UE) n. 1257/2013.

Definizioni e soggetti responsabili

L’art. 3 è centrale perché definisce notificatore, persona che organizza la spedizione, destinatario, autorità competenti, spedizione illegale, gestione ecologicamente corretta, miscela di rifiuti, recupero e smaltimento intermedio. Per la pratica professionale, rileva che la responsabilità non è limitata al produttore originario: in presenza di commerciante o intermediario, o in caso di insolvenza/inconsapevolezza dei soggetti primari, il regolamento identifica espressamente il soggetto tenuto a notificare o a organizzare la spedizione.

Regime delle spedizioni interne all’Unione

Per le spedizioni interne all’Unione, il regolamento distingue tre macro-casi: divieto di esportare rifiuti destinati allo smaltimento salvo autorizzazione; procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte per rifiuti più rischiosi o non classificati come "verdi"; obblighi generali di informazione per specifiche categorie di rifiuti elencate negli allegati III e III B e per talune miscele dell’allegato III A. Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati sono particolarmente penalizzate: in linea generale non possono essere avviate allo smaltimento in un altro Stato membro e, se destinate al recupero, restano soggette a notifica e autorizzazione.

Notifica, contratto, garanzia e autorizzazione

Il sistema di notifica è costruito in modo rigoroso: il notificatore deve trasmettere un documento di notifica e un documento di movimento, allegando documentazione tecnica, contratto e garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. Il contratto deve coprire tutta la spedizione e stabilire gli obblighi di ripresa, recupero alternativo e certificazione finale. La garanzia finanziaria copre trasporto, recupero/smaltimento e deposito per 90 giorni, con approvazione dell’autorità competente di spedizione.

Tempi procedurali e poteri delle autorità

Gli artt. 8 e 9 fissano termini perentori per richieste di integrazione, valutazione della notifica e adozione della decisione: in linea di massima 30 giorni per autorizzare, imporre condizioni, opporsi o non autorizzare. Il regolamento prevede autorizzazione tacita per le autorità di transito se non intervengono nei termini. L’art. 10 consente condizioni aggiuntive; l’art. 11 elenca le condizioni per autorizzare spedizioni destinate allo smaltimento; l’art. 12 disciplina le obiezioni alle spedizioni destinate al recupero, ad esempio per ragioni di conformità alla direttiva quadro rifiuti, ai piani di gestione, alla tutela dell’ordine pubblico o alla capacità tecnica degli impianti.

Digitalizzazione e trasparenza

Il regolamento impone una transizione strutturale verso lo scambio elettronico delle informazioni: la Commissione gestisce un sistema centrale interoperabile con sistemi nazionali, con l’eFTI e con lo sportello unico doganale UE. Dal 21 maggio 2026 l’interscambio elettronico diventa l’assetto ordinario per le spedizioni interne. Parallelamente, la Commissione deve pubblicare regolarmente dati selezionati sulle spedizioni e sugli esiti delle notifiche, nel rispetto delle regole sulla riservatezza e sull’accesso all’informazione ambientale.

Controllo delle esportazioni verso paesi terzi

Il regolamento introduce una forte segmentazione geografica. Le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono in linea generale vietate, salvo eccezioni limitate, e quelle destinate al recupero sono vietate per molte categorie di rifiuti pericolosi e per altri flussi ad alto rischio verso paesi non OCSE. Per i rifiuti non pericolosi destinati al recupero verso paesi non OCSE, il regolamento prevede un elenco positivo di paesi autorizzati, subordinato a una procedura di richiesta, valutazione e aggiornamento costante. I rifiuti di plastica sono oggetto di un regime particolarmente severo: il divieto di esportazione verso paesi non OCSE è esteso a tutti i rifiuti di plastica, con possibile deroga solo per paesi che dimostrino una gestione ecologicamente corretta e, comunque, tramite atto delegato.

Audit degli impianti esteri e gestione ecologicamente corretta

Un elemento qualificante del nuovo regime è l’obbligo, per l’esportatore, di dimostrare che l’impianto di destinazione estero gestirà i rifiuti in modo ecologicamente corretto. A tal fine è richiesto un audit indipendente, condotto da terzi qualificati e accreditati/autorizzati, che verifichi sia il quadro autorizzativo sia le condizioni operative dell’impianto, inclusa la tracciabilità dei rifiuti residui, la sicurezza ambientale e la conformità ai criteri dell’allegato X. La Commissione istituisce un registro pubblico degli audit, mentre taluni accordi internazionali UE-paese terzo possono esentare dall’obbligo di audit.

Gestione delle spedizioni non completate e delle spedizioni illegali

Gli artt. 22-26 costruiscono un sistema dettagliato di ripresa dei rifiuti o di recupero/smaltimento alternativo quando una spedizione non può essere completata o risulta illegale. Sono definiti termini di 90 giorni per la ripresa o il trattamento alternativo delle spedizioni non completate e di 30 giorni per le spedizioni illegali, con obblighi economici a carico del notificatore, del destinatario o, in ultima istanza, delle autorità competenti. Il regolamento disciplina anche la responsabilità dei soggetti sostitutivi quando il notificatore originario è un commerciante/intermediario o quando i soggetti primari sono insolventi o sconosciuti.

Ispezioni, sanzioni e cooperazione tra autorità

Il regolamento rafforza i meccanismi di enforcement: gli Stati membri devono predisporre piani di ispezione basati sul rischio, cooperare tra loro e con la Commissione e prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che possano includere multe, sospensione/revoca di autorizzazioni ed esclusione dagli appalti pubblici. La Commissione può svolgere ispezioni in casi complessi e transfrontalieri, con ampie garanzie procedurali per gli operatori e nel rispetto delle attività investigative nazionali in corso. Sono inoltre previsti un gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti e obblighi di rendicontazione annuale degli Stati membri.

Rapporti con altri atti e disposizioni transitorie

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi e il regolamento (UE) 2020/1056 sulle informazioni elettroniche sul trasporto merci per coordinare i rispettivi ambiti. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato dal 20 maggio 2024, ma continua ad applicarsi per un periodo transitorio fino al 21 maggio 2026, con eccezioni specifiche e proroghe ulteriori per alcune disposizioni. L’applicazione generale del nuovo regolamento decorre dal 21 maggio 2026, con alcune disposizioni già applicabili dal 20 maggio 2024 o dal 21 novembre 2026 e dal 21 maggio 2027, soprattutto in materia di esportazioni di plastica, elenco dei paesi autorizzati, audit e digitalizzazione.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e architettura del regime

L’art. 1 definisce la finalità generale: prevenire o ridurre gli impatti negativi delle spedizioni di rifiuti e del trattamento nel luogo di destinazione, contribuendo alla protezione dell’ambiente e della salute umana, alla neutralità climatica, all’economia circolare e all’obiettivo di inquinamento zero. Il regolamento struttura le spedizioni in funzione di origine, destinazione, itinerario, tipo di rifiuti e tipo di trattamento.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’art. 2 delimita l’ambito alle spedizioni intra-UE, importazioni, esportazioni e transiti. Sono previste esclusioni per diverse categorie speciali di rifiuti o movimenti, con regimi prevalenti del diritto UE o internazionale. Le navi rientranti nel regolamento (UE) n. 1257/2013 sono in linea generale escluse, ma se considerate rifiuti pericolosi ed esportate dall’Unione si applicano talune disposizioni del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Definizioni chiave

L’art. 3 introduce definizioni autonome rilevanti per la pratica: notificatore, persona che organizza la spedizione, destinatario, autorità competenti di spedizione/destinazione/transito, spedizione illegale, gestione ecologicamente corretta, miscela di rifiuti, recupero/smaltimento intermedio, itinerario e tragitto. Le definizioni della direttiva 2008/98/CE restano centrali e si applicano in via integrativa.

Regimi procedurali: divieto, notifica e obblighi generali di informazione

L’art. 4 stabilisce che tutte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate salvo autorizzazione ai sensi dell’art. 11. Le spedizioni di numerose categorie di rifiuti destinati al recupero sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, mentre taluni rifiuti dell’elenco "verde" e miscele ammesse possono essere spediti con obblighi generali di informazione, se il quantitativo supera 20 kg. Le spedizioni per analisi di laboratorio o prove sperimentali seguono un regime agevolato entro 250 kg, salvo maggior quantitativo concordato.

Notifica, documentazione e contratto

Gli artt. 5 e 6 disciplinano la notifica preventiva, composta da documento di notifica e documento di movimento, con obbligo di completezza documentale, firma del produttore iniziale o di altri soggetti legittimati e contratto vincolante tra notificatore e destinatario. Il contratto deve restare efficace fino al certificato di recupero o smaltimento e includere obblighi di ripresa, recupero alternativo, certificazione e, nei casi interni allo stesso soggetto giuridico, può essere sostituito da una dichiarazione.

Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente

L’art. 7 impone una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente per le spedizioni soggette a notifica, a copertura di trasporto, recupero/smaltimento, eventuali operazioni intermedie e deposito per 90 giorni. La copertura deve essere efficace al momento della notifica o, se ammesso, al più tardi al momento del documento di movimento; l’autorità competente di spedizione approva forma, contenuto e importo. È prevista anche la possibilità di garanzia parziale per notifiche generali. La Commissione deve valutare un metodo armonizzato di calcolo.

Tempi procedurali, autorizzazioni, obiezioni e validità

Gli artt. 8-12 fissano termini stringenti per richieste di integrazione, validazione della notifica e decisioni delle autorità competenti. L’art. 9 prevede un termine ordinario di 30 giorni per autorizzare, autorizzare con condizioni, obiettare o non autorizzare; in assenza di obiezioni da parte delle autorità di transito opera l’autorizzazione tacita. L’art. 10 consente condizioni ulteriori; l’art. 11 elenca i presupposti per autorizzare lo smaltimento; l’art. 12 stabilisce i motivi di obiezione alle spedizioni di recupero, inclusi motivi di tutela ambientale, piani di gestione, ordine pubblico, concorrenza regolatoria e capacità tecnica degli impianti.

Notifiche generali e impianti titolari di autorizzazione preventiva

L’art. 13 consente notifiche generali per più spedizioni omogenee verso lo stesso destinatario e impianto, con eventuali tragitti alternativi. L’art. 14 introduce il regime degli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva: requisiti documentali, decisione entro 55 giorni, validità ordinaria di 10 anni, ispezione almeno una volta nel periodo e possibilità di revoca. Per le spedizioni verso tali impianti, i termini decisionali si riducono e, con notifica generale, la validità dell’autorizzazione può arrivare a 3 anni.

Recupero o smaltimento intermedio

L’art. 15 richiede la completa indicazione di tutti gli impianti successivi quando la spedizione è destinata a operazioni intermedie, prevede conferma di ricezione entro 2 giorni e certificazione dell’operazione intermedia entro 30 giorni e comunque entro un anno. Se la consegna successiva avviene in altro Stato membro o in un paese terzo, può rendersi necessaria una nuova notifica.

Obblighi dopo l’autorizzazione e gestione delle modifiche

L’art. 16 impone la compilazione elettronica dei documenti di movimento, la messa a disposizione via sistema elettronico della documentazione durante il trasporto, la comunicazione anticipata della spedizione e l’obbligo di conferma di ricezione e certificazione di recupero/smaltimento entro 2 giorni e 30 giorni rispettivamente. L’art. 17 disciplina le modifiche essenziali (quantitativi, itinerario, date, vettori, durata) e prevede nuova notifica salvo diversa valutazione delle autorità competenti.

Regime degli obblighi generali di informazione

L’art. 18 si applica ai rifiuti di cui all’art. 4, paragrafi 4 e 5. Richiede che la persona che organizza la spedizione sia autorizzata o registrata, che i rifiuti siano inviati solo a impianti autorizzati/registrati, che il modulo dell’allegato VII sia completato e disponibile anche in formato elettronico, che vi sia contratto con obblighi analoghi a quelli delle spedizioni notificate, nonché conferma e certificazione da parte dell’impianto. Entro il 21 maggio 2026 la Commissione deve adottare istruzioni per la compilazione dell’allegato VII.

Divieto di miscelazione e conservazione documentale

L’art. 19 vieta la miscelazione dei rifiuti durante la spedizione fino al ricevimento nell’impianto di destinazione. L’art. 20 impone la conservazione per almeno cinque anni di documenti e informazioni, sia per le spedizioni notificate sia per quelle soggette a obblighi generali di informazione, nonché per le spedizioni illegali.

Trasparenza e pubblicazione delle spedizioni

L’art. 21 impone alla Commissione la pubblicazione mensile di informazioni sulle notifiche e sulle spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione, tratte dal sistema centrale elettronico, nel rispetto delle norme su accesso all’informazione e riservatezza.

Ripresa e gestione di spedizioni non completate o illegali

Gli artt. 22-26 disciplinano la ripresa dei rifiuti quando la spedizione autorizzata non può essere completata e la ripresa/recupero/smaltimento in caso di spedizione illegale. Sono previsti termini di 90 giorni per la ripresa o il recupero alternativo nelle spedizioni non completate e di 30 giorni per le spedizioni illegali, con possibili soluzioni alternative solo in casi e condizioni tassativi. Gli oneri economici seguono una sequenza predeterminata e, ove esistente, si fa anzitutto ricorso alla garanzia finanziaria o assicurazione equivalente.

Digitalizzazione del regime e interoperabilità

L’art. 27 introduce un sistema centrale gestito dalla Commissione per la trasmissione e lo scambio elettronico delle informazioni e documenti, interoperabile con i sistemi nazionali, con eFTI e con lo sportello unico doganale UE. Entro il 21 maggio 2025 la Commissione deve adottare atti di esecuzione su requisiti tecnici, sicurezza, governance dei dati e modelli di dati. L’applicazione dell’obbligo elettronico per le spedizioni interne diventa effettiva dal 21 maggio 2026.

Lingua e traduzioni

L’art. 28 stabilisce che notifiche, documenti e comunicazioni devono essere forniti in una lingua accettabile per le autorità competenti; su richiesta possono essere imposte traduzioni autenticate. Entro il 21 maggio 2028 la Commissione deve incorporare nel sistema centrale una funzione di traduzione di cortesia.

Classificazione di rifiuti e distinzione tra beni usati e rifiuti

L’art. 29 impone agli Stati membri di applicare la direttiva 2008/98/CE per la classificazione di rifiuti, sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto. Definisce condizioni minime per qualificare un bene come usato e non come rifiuto. Se le autorità di spedizione e destinazione non concordano, il bene/oggetto è trattato come rifiuto ai fini della spedizione; la Commissione può adottare criteri uniformi con atti di esecuzione e criteri di classificazione con atti delegati.

Spese amministrative e accordi di frontiera

L’art. 30 consente di addossare a notificatore e, se del caso, persona che organizza la spedizione, spese amministrative, analisi e ispezioni. L’art. 31 consente accordi bilaterali in zone di confine e con Stati EFTA per semplificare la notifica verso l’impianto idoneo più vicino, con notifica alla Commissione.

Regole speciali per regioni ultraperiferiche e Isole Fær Øer

L’art. 32 consente, per spedizioni tra regioni ultraperiferiche e Stato membro di appartenenza con transito in altro Stato membro, un’autorizzazione tacita di transito in sette giorni. L’art. 33 consente alla Danimarca di trattare importazioni dalle Isole Fær Øer come trasporti interni, previa notifica alla Commissione.

Spedizioni con transito attraverso paesi terzi

Gli artt. 34 e 35 estendono mutatis mutandis il titolo II alle spedizioni intra-UE che transitano in paesi terzi, con adattamenti differenti a seconda che i paesi terzi siano o meno parti della convenzione di Basilea o soggetti alla decisione OCSE. Sono previsti termini di 60 giorni per l’autorizzazione tacita di transito esterna all’UE in alcuni casi.

Divieti di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento

L’art. 37 vieta in generale l’esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento, con eccezione per gli Stati EFTA parti della convenzione di Basilea e per i casi di ripresa ex artt. 22 e 25. Gli artt. 38 e seguenti dettagliano la procedura di esportazione verso gli Stati EFTA, con obblighi di notifica, documentazione doganale, contratto, garanzia finanziaria e prova di gestione ecologicamente corretta.

Divieti di esportazione di rifiuti pericolosi e altri rifiuti verso paesi non OCSE

L’art. 39 vieta l’esportazione verso paesi non OCSE di rifiuti pericolosi, rifiuti dell’allegato V, parte 2, rifiuti plastici B3011, rifiuti POP oltre soglia e altre categorie elencate. Sono previste limitate deroghe/correttivi caso per caso, con obbligo di informare Commissione e autorità di destinazione, e potere della Commissione di modificare l’allegato V.

Divieto generale di esportazione di rifiuti non pericolosi verso paesi non OCSE e lista di paesi autorizzati

L’art. 40 vieta l’esportazione di rifiuti non pericolosi verso paesi non OCSE, salvo verso i paesi inclusi nell’elenco adottato ai sensi dell’art. 41. Le esportazioni consentite sono soggette a condizioni sul tipo di impianto e sulle operazioni successive; alcune categorie sono sottoposte a notifica e autorizzazione preventive, altre agli obblighi generali di informazione.

Lista di paesi autorizzati e requisiti di inclusione

Gli artt. 41-43 istituiscono un elenco dei paesi non OCSE verso i quali è autorizzata l’esportazione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero. I paesi devono presentare richiesta in inglese, dimostrare di avere strategia di gestione rifiuti, quadro giuridico, adesione ad accordi ambientali multilaterali e meccanismi di controllo e sanzioni. Sono previste scadenze specifiche: contatto della Commissione entro il 21 agosto 2024, domanda dei paesi entro il 21 febbraio 2025, adozione dell’elenco entro il 21 novembre 2026 e aggiornamenti almeno biennali. Per i rifiuti di plastica le domande sono ammesse non prima del 21 maggio 2029.

Esportazioni verso paesi OCSE e monitoraggio della Commissione

L’art. 44 disciplina le esportazioni verso paesi OCSE per il recupero, applicando in via generale il titolo II con adattamenti: procedure obbligatorie per B3011, rifiuti dell’allegato III B e prove di laboratorio, divieto per i rifiuti di cui all’art. 4, par. 3, possibile autorizzazione tacita del paese terzo e obblighi rafforzati sui documenti doganali. L’art. 45 introduce un monitoraggio specifico della Commissione e un potere di salvaguardia: se mancano prove di gestione ecologicamente corretta o emergono impatti negativi, la Commissione può imporre divieti di esportazione con atto delegato.

Obblighi degli esportatori: audit, registro e pubblicità

L’art. 46 impone all’esportatore di dimostrare che gli impianti esteri gestiranno i rifiuti in modo ecologicamente corretto, tramite audit indipendenti sui siti di destinazione. Sono fissati criteri di indipendenza e qualifiche del revisore, contenuti minimi dell’audit e l’obbligo di effettuare audit ad hoc se emergono informazioni attendibili di non conformità. La Commissione istituisce un registro pubblico degli audit; in presenza di accordo internazionale UE-paese terzo che riconosca la gestione ecologicamente corretta, alcune verifiche possono essere esentate.

Obblighi degli Stati membri di esportazione

L’art. 47 richiede agli Stati membri di impedire esportazioni non conformi agli artt. 39-46 e di verificare i casi dubbi sulla base di informazioni attendibili. Restano fermi i controlli nazionali e gli obblighi di enforcement.

Divieti di esportazione verso Antartico e territori d’oltremare

L’art. 48 vieta le esportazioni verso l’Antartico. L’art. 49 vieta le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi e territori d’oltremare e rinvia al divieto dell’art. 39 per i rifiuti destinati al recupero, salvo applicazione mutatis mutandis del titolo II nei casi consentiti.

Importazioni nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento

L’art. 50 vieta le importazioni salvo da paesi parte della convenzione di Basilea, da paesi con accordi compatibili con l’UE e la convenzione, o da casi eccezionali di crisi/pace/guerra. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali in casi eccezionali. L’art. 51 disciplina la procedura procedurale speciale, comprensiva di notifica, garanzia finanziaria, contratto, controlli doganali e informazioni per importazioni di forze armate e organizzazioni umanitarie.

Importazioni nell’Unione di rifiuti destinati al recupero

L’art. 52 vieta le importazioni salvo da paesi OCSE, parti della convenzione di Basilea, paesi con accordi compatibili o casi eccezionali. L’art. 53 prevede adattamenti procedurali per importazioni da paesi OCSE o da contesti di crisi, con possibile autorizzazione tacita del paese terzo, regole particolari per prove di laboratorio e spedizioni sperimentali, e conferme dell’impianto entro tre giorni lavorativi. L’art. 54 rinvia all’art. 51 per importazioni da paesi non OCSE o transiti da tali paesi parte della convenzione di Basilea.

Obblighi dell’autorità di destinazione e importazioni da territori d’oltremare

L’art. 55 impone all’autorità competente di destinazione dell’Unione di garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti importati durante tutta la spedizione e di vietare importazioni quando ritenga che tale gestione non sia assicurata. L’art. 56 rinvia al titolo II per le importazioni da paesi o territori d’oltremare e consente, in taluni casi, l’applicazione di procedure nazionali dello Stato membro collegato.

Transito nell’Unione da e verso paesi terzi

Gli artt. 57 e 58 disciplinano il transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero, richiamando rispettivamente l’art. 51 o l’art. 53 mutatis mutandis e prevedendo raccordi con gli uffici doganali e la possibilità di garanzie finanziarie aggiuntive.

Gestione ecologicamente corretta

L’art. 59 impone a produttore, notificatore, persona che organizza la spedizione e altri operatori coinvolti di assicurare che i rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione. Per l’esportazione, la gestione è considerata ecologicamente corretta se equivalente, quanto a livello di protezione, agli obblighi UE, prendendo a riferimento la normativa UE e gli orientamenti internazionali dell’allegato IX.

Ispezioni, documenti e prova della legalità

Gli artt. 60-61 impongono agli Stati membri di effettuare ispezioni su stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti, anche mediante controlli fisici e richieste di documenti. Se la prova richiesta non è fornita o è insufficiente, la spedizione può essere qualificata come illegale e trattata ai sensi degli artt. 25 e 26. È anche prevista una tavola di concordanza tra nomenclatura doganale e codici rifiuti, con adozione di atti di esecuzione.

Piani di ispezione e valutazione del rischio

L’art. 62 obbliga ciascuno Stato membro a predisporre uno o più piani di ispezione, basati sulla valutazione del rischio, con obiettivi, priorità, numero minimo di controlli, cooperazione tra autorità, formazione e risorse. I piani vanno riesaminati almeno ogni tre anni e notificati alla Commissione, che li esamina e può formulare raccomandazioni.

Sanzioni

L’art. 63 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto di natura, gravità, dolo/colpa, capacità finanziaria, vantaggio economico e danno ambientale. Devono essere previste almeno sanzioni pecuniarie, sospensione o revoca dell’autorizzazione e esclusione temporanea da appalti pubblici. Il regolamento richiama espressamente l’obbligo di coordinamento con la direttiva 2008/99/CE e il rispetto del ne bis in idem.

Cooperazione nazionale, tra Stati membri e gruppo di controllo della conformità

Gli artt. 64-66 richiedono meccanismi nazionali di cooperazione e coordinamento, designazione di autorità e punti di contatto, e istituiscono un gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Il gruppo funge da sede di scambio di informazioni, buone pratiche e valutazione di questioni tecniche e si riunisce almeno una volta l’anno.

Poteri della Commissione in materia di controllo e ispezione

Gli artt. 67-71 attribuiscono alla Commissione poteri di intervento in casi complessi e transfrontalieri, ivi compresa la possibilità di svolgere ispezioni, richiedere informazioni, utilizzare relazioni come elementi probatori e cooperare con le autorità nazionali e con OLAF, nel rispetto delle garanzie procedurali, della riservatezza e della protezione dei dati. Le ispezioni della Commissione richiedono sospetti sufficienti di spedizioni illegali e possono includere accesso ai locali, esame documenti, audizioni, dichiarazioni e campionamenti.

Comunicazioni, reporting e cooperazione internazionale

Gli artt. 72-74 disciplinano formati alternativi di comunicazione quando non opera il sistema elettronico, la rendicontazione annuale degli Stati membri alla Commissione e la cooperazione internazionale con le parti della convenzione di Basilea e altre organizzazioni, inclusi scambio di informazioni e buone pratiche.

Designazioni nazionali e pubblicità istituzionale

Gli artt. 75-77 richiedono agli Stati membri di designare autorità competenti, corrispondenti e, se del caso, uffici doganali specifici di entrata/uscita. L’art. 78 impone la notifica alla Commissione delle designazioni e dei loro aggiornamenti, con pubblicazione degli elenchi sul sito della Commissione.

Poteri delegati e di esecuzione

Gli artt. 79-81 attribuiscono alla Commissione ampi poteri delegati per aggiornare allegati, criteri di classificazione, elenchi di paesi, contenuti di audit e moduli, nonché poteri di esecuzione per requisiti tecnici del sistema elettronico, calcolo delle garanzie e criteri di applicazione uniforme. La delega dura cinque anni dalla data di entrata in vigore, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio.

Modifiche ad altri regolamenti

Gli artt. 82 e 83 modificano il regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi e il regolamento (UE) 2020/1056 sulle informazioni elettroniche sul trasporto merci, per allinearli al nuovo regime delle spedizioni di rifiuti e all’interscambio elettronico dei dati.

Riesame, abrogazione e regime transitorio

L’art. 84 impone alla Commissione un riesame entro il 31 dicembre 2035, con particolare attenzione a efficienza procedurale, trasparenza, contributo agli obiettivi climatici e del principio di uguaglianza. L’art. 85 abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 dal 20 maggio 2024 ma ne mantiene l’applicazione transitoria fino al 21 maggio 2026, con eccezioni specifiche e ulteriori proroghe per alcune disposizioni; i procedimenti avviati prima del 21 maggio 2026 restano disciplinati dal vecchio regolamento. L’art. 86 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 21 maggio 2026, con numerose date differenziate per singole disposizioni, tra cui quelle già operative dal 20 maggio 2024 o dal 21 novembre 2026 e dal 21 maggio 2027.

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