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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1143

Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012

Normativa europea32024R1143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento crea un quadro unico e armonizzato per la registrazione e la tutela delle indicazioni geografiche nell’Unione, esteso a vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, con regole comuni su domanda, opposizione, registri, protezione e controlli. Rafforza inoltre il ruolo dei gruppi di produttori, introduce una disciplina organica per sostenibilità e gestione collettiva, e mantiene/riordina il regime delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità. La riforma modifica i regolamenti settoriali sul vino, sulle bevande spiritose e sull’atto di Ginevra/Lisbona, abroga il regolamento n. 1151/2012 e prevede una serie di norme transitorie per la continuità delle registrazioni esistenti.

Disciplina unitaria delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, nonché delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, con armonizzazione di registrazione, protezione, controlli ed etichettatura.

Ambito di applicazione

Si applica alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette dei vini, alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, definiti all’articolo 5 e nell’articolo 51, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. Ha portata territoriale unionale, ma disciplina anche domande, protezione e controlli relativi a prodotti originari di paesi terzi, purché siano soddisfatti i relativi requisiti e la protezione nel paese di origine. Restano ferme le norme UE in materia di immissione sul mercato, sicurezza alimentare, etichettatura, concorrenza, controlli ufficiali e, per i vini e le bevande spiritose, le discipline settoriali richiamate; il regolamento non si applica alle bevande spiritose e ai prodotti vitivinicoli nel titolo sulle STG e sulle indicazioni facoltative di qualità, salvo eccezioni specifiche come gli aceti di vino.

Regolamento (UE) 2024/1143 su indicazioni geografiche, STG e indicazioni facoltative di qualità

Il regolamento istituisce un quadro unitario e direttamente applicabile per la tutela delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché per le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità dei prodotti agricoli. L’intervento è motivato dall’esigenza di rafforzare il valore economico e culturale dei regimi di qualità, garantire protezione uniforme nell’Unione, sostenere la sostenibilità e migliorare trasparenza, controlli e tutela contro gli usi illeciti.

Ambito di applicazione e struttura del regolamento

L’articolo 1 raggruppa i regimi disciplinati in due grandi blocchi: da un lato le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli; dall’altro le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. Il regolamento si applica anche ai prodotti di paesi terzi, purché la corrispondente protezione esista nel paese di origine e siano rispettate le condizioni procedurali e sostanziali previste. Restano applicabili, in via generale, le norme UE su etichettatura, sicurezza alimentare, controlli ufficiali, concorrenza e immissione sul mercato; per il vino e per le bevande spiritose restano inoltre operative le discipline settoriali richiamate e modificate dal regolamento stesso.

Definizioni, dati personali e assetto istituzionale

L’articolo 2 chiarisce nozioni centrali per l’intero sistema: “vini”, “bevanda spiritosa”, “operatore”, “disciplinare”, “documento unico”, “termine generico”, “nomenclatura combinata” e la nozione di “tradizionale”, che richiede un uso storico di almeno 30 anni. L’articolo 3 disciplina il trattamento dei dati personali nelle procedure di registrazione, modifica, opposizione, cancellazione, periodo transitorio e controllo: Commissione, Stati membri ed EUIPO operano come titolari o responsabili del trattamento secondo i rispettivi ruoli, in coordinamento con i regolamenti (UE) 2018/1725 e 2016/679.

Indicazioni geografiche: obiettivi, sostenibilità e produttori

Il titolo II definisce un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche. Gli obiettivi comprendono la tutela dei legami tra prodotto e origine, il rafforzamento della posizione dei produttori lungo la filiera, il supporto alle aree rurali, la corretta informazione al consumatore e la protezione del mercato interno e dei mercati esteri. L’articolo 7 consente ai gruppi di produttori di concordare pratiche sostenibili più rigorose delle norme obbligatorie, riferite ad aspetti ambientali, sociali ed economici, mentre l’articolo 8 permette la redazione di relazioni sulla sostenibilità pubblicate dalla Commissione.

Registrazione delle indicazioni geografiche

La procedura di registrazione è costruita in due fasi. In ambito nazionale, la domanda è presentata dal solo gruppo di produttori richiedente allo Stato membro competente, che svolge istruttoria e opposizione nazionale con pubblicazione della domanda e termine minimo di un mese per opporsi. In ambito unionale, la Commissione esamina la domanda entro sei mesi, può chiedere integrazioni e pubblica il documento unico per l’opposizione entro tre mesi. Sono previste domande comuni per zone geografiche transfrontaliere, protezione nazionale transitoria dal momento della presentazione alla Commissione e regole specifiche per i paesi terzi. La decisione finale è adottata dalla Commissione con atto di esecuzione, con possibile registrazione se non vi sono opposizioni ammissibili o se, in caso di opposizione, le parti raggiungono un accordo conforme al diritto dell’Unione.

Opposizione, osservazioni, periodi transitori e cancellazione

Il sistema prevede una vera e propria opposizione unionale, distinta dalle semplici notifiche di osservazioni. L’opposizione è ricevibile solo se fondata su specifici motivi: non conformità ai requisiti, ostacoli derivanti da altre tutele o pregiudizio a nomi identici/parzialmente identici, marchi o prodotti legittimamente sul mercato da almeno cinque anni. La procedura consente consultazioni tra richiedente e opponente e può portare a periodi transitori fino a cinque anni, prorogabili fino a quindici in casi specifici e con ulteriori condizioni. La cancellazione può essere chiesta o disposta d’ufficio quando manchi più il rispetto del disciplinare o non vi siano prodotti in commercio da almeno sette anni consecutivi; la procedura richiama, per quanto compatibile, le regole della registrazione e dell’opposizione.

Registri, estratti e documentazione

La Commissione crea e mantiene un registro elettronico unico delle indicazioni geografiche dell’Unione, organizzato in tre sezioni (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli) e gestito operativamente dall’EUIPO per registrazioni, modifiche e cancellazioni. I fascicoli inseriti dal 13 maggio 2024 devono essere in formato leggibile meccanicamente. Chiunque può scaricare gratuitamente un estratto ufficiale del registro, utilizzabile come certificato in procedimenti giuridici o amministrativi. La documentazione di registrazione è conservata per 10 anni dopo la cancellazione.

Contenuto del disciplinare e del documento unico

Per i prodotti agricoli, il disciplinare deve contenere il nome, la descrizione del prodotto, la delimitazione della zona geografica, la prova del legame con l’origine e il metodo di ottenimento, compreso il confezionamento se giustificato. Il documento unico ne riassume gli elementi essenziali. Per i vini e per le bevande spiritose, i regolamenti settoriali sono allineati al nuovo quadro: disciplinare e documento unico sono ridisegnati e la protezione è ricondotta alle norme comuni del regolamento 2024/1143. Il regolamento consente inoltre, con atti delegati e di esecuzione, di limitare la quantità di informazioni riportate nel disciplinare e di standardizzare la forma dei documenti.

Protezione delle indicazioni geografiche

La protezione è ampia: copre usi commerciali diretti e indiretti, usurpazioni, imitazioni, evocazioni, indicazioni false o ingannevoli, confezioni fuorvianti e altre pratiche che inducano in errore il consumatore. La tutela vale anche per i nomi di dominio accessibili nell’Unione, per i prodotti in transito doganale, per le vendite a distanza e per le esportazioni verso paesi terzi. Le IG registrate non diventano generiche nell’Unione. Il regolamento chiarisce inoltre il rapporto con i marchi commerciali: i marchi posteriori incompatibili devono essere respinti o dichiarati nulli, mentre i marchi anteriori di buona fede possono coesistere se non ricorrono motivi di nullità o decadenza.

Gruppi di produttori e gruppi riconosciuti

I gruppi di produttori sono centrali nella gestione del sistema. Devono essere costituiti da produttori del medesimo prodotto, su base volontaria, in modo democratico e non discriminatorio, e possono svolgere funzioni di registrazione, modifica, cancellazione, vigilanza interna, promozione, tutela, contrasto alle frodi e sviluppo di pratiche sostenibili. Gli Stati membri possono istituire un sistema di riconoscimento con requisiti minimi di rappresentatività e forma giuridica; il gruppo riconosciuto acquisisce ulteriori diritti esclusivi, tra cui la notifica per l’uso dell’IG come ingrediente, la richiesta di regolazione dell’offerta e la gestione di alcune azioni collettive. Sono previste regole particolari per IG transfrontaliere e, nel settore vino, il gruppo riconosciuto rileva anche per la disciplina delle menzioni tradizionali e dei controlli.

Etichettatura, simboli UE e uso del nome del produttore

L’articolo 37 disciplina simboli, diciture e abbreviazioni. Per i prodotti agricoli e le bevande spiritose originari dell’Unione, il simbolo UE e la corrispondente indicazione devono figurare sull’etichetta e nel materiale pubblicitario, con regole specifiche per il posizionamento e per l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’IG. Per i prodotti etichettati prima del 14 maggio 2026 è prevista una disciplina transitoria fino a esaurimento scorte. Per i prodotti trasformati è possibile indicare l’IG dell’ingrediente, ma con regole precise e senza simbolo UE accanto alla denominazione dell’alimento ai sensi del regolamento n. 1169/2011.

Controlli ufficiali, mercato online e attestazione di conformità

Il capo sui controlli e sulla tutela è uno degli snodi più rilevanti per gli operatori. L’autocontrollo del produttore è affiancato da verifiche ufficiali svolte prima dell’immissione sul mercato da autorità competenti o organismi delegati/certificatori, con accreditamento secondo le norme EN ISO/IEC 17065 o 17020. Dopo l’immissione sul mercato, le autorità nazionali devono vigilare sull’uso delle IG nel commercio, compreso l’e-commerce, e adottare misure amministrative e giudiziarie contro gli usi illeciti, anche disabilitando l’accesso ai nomi di dominio in violazione. Le informazioni pubblicitarie o di vendita online che violano la protezione sono qualificate come contenuti illegali ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. L’operatore conforme ha diritto a un’attestazione del rispetto del disciplinare o all’inserimento in un elenco ufficiale, utile anche nei controlli doganali e commerciali.

Specialità tradizionali garantite

Il titolo III, capo 2, riordina la disciplina delle STG per i prodotti agricoli e alimentari, con esclusione di vini e bevande spiritose, salvo gli aceti di vino. La STG tutela metodi di produzione, trasformazione, composizione o materie prime tradizionali e mira a valorizzare i prodotti tradizionali nella comunicazione al consumatore e nella catena del valore. Il nome è registrabile se designa un prodotto ottenuto con metodo o ingredienti tradizionali e se il nome è tradizionalmente utilizzato o indica il carattere tradizionale del prodotto. Sono previste procedure analoghe a quelle delle IG: fase nazionale, opposizione, pubblicazione, fase unionale, consultazioni, registrazione o rigetto, registro unionale, modifiche del disciplinare e cancellazione. La STG è protetta contro usurpazione, imitazione, evocazione e uso ingannevole; l’etichettatura prevede simbolo UE, dicitura “specialità tradizionale garantita” e abbreviazione “STG”.

Indicazioni facoltative di qualità e prodotto di montagna

Il regime delle indicazioni facoltative di qualità ha funzione promozionale e informativa: consente ai produttori di comunicare caratteristiche o modalità produttive di rilevanza europea che conferiscono valore aggiunto. L’indicazione “prodotto di montagna” è riservata ai prodotti destinati al consumo umano nei quali materie prime e alimenti per animali provengano essenzialmente da zone montane e, per i prodotti trasformati, la trasformazione avvenga in zone montane. La Commissione può fissare deroghe e criteri tecnici con atti delegati, mentre gli Stati membri devono effettuare controlli basati sul rischio e applicare sanzioni amministrative adeguate in caso di violazione.

Modifiche ai regolamenti settoriali

Il regolamento interviene pesantemente sul regolamento (UE) n. 1308/2013: ridefinisce l’indicazione geografica nel settore vitivinicolo, sostituisce gli articoli su disciplinare, documento unico, protezione e controlli, introduce l’articolo 113 bis sulle menzioni tradizionali e riscrive l’articolo 116 bis sui controlli. Nel regolamento (UE) 2019/787 elimina il vecchio impianto procedurale sulle IG delle bevande spiritose, inserisce un richiamo alle pratiche sostenibili, sostituisce il documento unico e aggiorna l’allegato I con nuove categorie di bevande spiritose, tra cui l’acquavite di patate, di pane e di linfa di betulla/acero. Il regolamento (UE) 2019/1753 è adeguato per coordinare la registrazione internazionale nell’ambito dell’atto di Ginevra e rafforzare il ruolo dei gruppi di produttori riconosciuti.

Disposizioni transitorie, abrogazione e applicazione

Il regolamento contiene una disciplina transitoria ampia: le registrazioni esistenti nei vecchi registri sono automaticamente trasposte nel nuovo registro unionale al 12 maggio 2024; le domande pendenti seguono in linea di massima il vecchio regime, con applicazione di alcune nuove norme se la pubblicazione per opposizione avviene dopo il 13 maggio 2024. Le protezioni nazionali per talune IG che non rientravano prima nel regolamento n. 1151/2012 cessano il 14 maggio 2025 se non viene presentata domanda unionale. Il regolamento n. 1151/2012 è abrogato, i riferimenti sono rinviati alla tavola di concordanza e gli atti delegati/esecutivi devono essere adattati. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione generale dal 13 maggio 2024 e con decorrenza differita al 1° gennaio 2025 per talune disposizioni su opposizione, controlli e attestazione di conformità.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e protezione dei dati

L’articolo 1 delimita i regimi di qualità disciplinati: IG e DOP di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, STG e indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. L’articolo 2 fornisce le definizioni chiave, tra cui "gruppo di produttori", "gruppo di produttori riconosciuto", "disciplinare", "documento unico", "termine generico", "nomenclatura combinata" e il concetto di "tradizionale" come uso di almeno 30 anni. L’articolo 3 definisce il trattamento dei dati personali, attribuisce la titolarità del trattamento alla Commissione e agli Stati membri secondo la rispettiva competenza e qualifica l’EUIPO come responsabile del trattamento per il registro unionale.

Indicazioni geografiche: obiettivi, ambito e sostenibilità

Gli articoli 4-8 fissano gli obiettivi del sistema unitario di indicazioni geografiche: tutela dei nomi legati all’origine, rafforzamento della competitività dei produttori, distribuzione del valore lungo la filiera, informazione corretta ai consumatori, protezione nei mercati esteri e sostegno alle zone rurali. L’ambito di applicazione comprende vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, inclusi alimenti e alcuni prodotti della pesca/acquacoltura nei capitoli NC da 1 a 23 e nelle voci dell’allegato I. L’articolo 7 consente ai gruppi di produttori di concordare pratiche sostenibili più rigorose della normativa obbligatoria; l’articolo 8 consente relazioni sulla sostenibilità rese pubbliche dalla Commissione.

Procedura di registrazione delle indicazioni geografiche

Gli articoli 9-21 disciplinano la procedura in due fasi: fase nazionale presso lo Stato membro (con domanda del solo gruppo di produttori richiedente, istruttoria e opposizione nazionale di almeno un mese) e fase unionale presso la Commissione. Sono previste domande comuni per aree transfrontaliere, protezione nazionale transitoria dal momento della domanda alla Commissione, documentazione di accompagnamento, presentazione elettronica, esame della Commissione entro sei mesi, pubblicazione del documento unico e opposizione unionale entro tre mesi. Sono disciplinate anche le notifiche di osservazioni, i motivi di opposizione, i periodi transitori fino a 5 o 15 anni in casi specifici e la decisione finale della Commissione di registrazione o rigetto con atti di esecuzione.

Registri unionale, modifiche e cancellazioni

Gli articoli 22-25 istituiscono il registro elettronico unico delle indicazioni geografiche dell’Unione, gestito e aggiornato dall’EUIPO, nonché estratti ufficiali scaricabili gratuitamente e utilizzabili come certificato in procedimenti giuridici o amministrativi. Le modifiche del disciplinare si distinguono in modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie, con competenza della Commissione per le prime e degli Stati membri/paesi terzi per le seconde; le modifiche temporanee sono ammesse in caso di misure sanitarie o fitosanitarie, calamità naturali o turbative di mercato. La cancellazione può avvenire d’ufficio o su richiesta motivata in caso di mancato rispetto del disciplinare o di assenza di immissione in commercio per sette anni consecutivi; è vietata per un anno la registrazione di un marchio o altro diritto di PI dopo la cancellazione, salvo diritti anteriori.

Protezione delle indicazioni geografiche e rapporti con marchi, domini e prodotti trasformati

L’articolo 26 definisce la protezione contro usi commerciali diretti o indiretti, imitazione, evocazione, indicazioni false o ingannevoli e altre pratiche idonee a trarre in inganno il consumatore; la protezione si estende ai nomi di dominio accessibili nell’Unione, ai prodotti in transito, alle vendite a distanza e alle esportazioni. L’articolo 27 ammette l’uso di un’indicazione geografica nel nome di un prodotto trasformato quando l’ingrediente IG non ha equivalenti comparabili, è presente in quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale ed è indicato in etichetta; è prevista notifica preventiva al gruppo di produttori riconosciuto e possibile accordo contrattuale sugli aspetti di presentazione. Gli articoli 28-31 disciplinano termini generici, indicazioni geografiche omonime, conflitti con marchi e la coesistenza/invalidità dei marchi posteriori, preservando i marchi anteriori in buona fede.

Gruppi di produttori e gruppi riconosciuti

Gli articoli 32-34 attribuiscono ai gruppi di produttori un ruolo centrale nella gestione, tutela e promozione dell’IG/STG: possono elaborare disciplinari, chiedere registrazioni, opporsi a usi illeciti, promuovere sostenibilità e valore economico, e monitorare il mercato. Gli Stati membri possono istituire sistemi di riconoscimento; il gruppo riconosciuto, se istituito, acquisisce diritti esclusivi su alcune attività, inclusa la notifica sull’uso dell’IG come ingrediente, la richiesta di regolazione dell’offerta per alcuni prodotti, la stipula di clausole standard di ripartizione del valore e la presentazione di domande di modifica o cancellazione. Sono previste regole per indicazioni geografiche transfrontaliere e per le associazioni di gruppi di produttori.

Nomi di dominio, diritto d’uso, simboli ed etichettatura

L’articolo 35 impone ai registri dei nomi di dominio geografici nell’Unione di riconoscere le IG come diritto invocabile nelle ADR e prevede un possibile sistema di allerta gestito dall’EUIPO. L’articolo 36 stabilisce il diritto d’uso della IG per ogni operatore conforme al disciplinare. L’articolo 37 disciplina simboli, indicazioni e abbreviazioni: obbligo del simbolo UE per i prodotti agricoli e le bevande spiritose originari dell’Unione, obbligo del nome del produttore/operatore in etichetta (con applicazione dal 14 maggio 2026 per l’obbligo pieno e scorte esauribili per i prodotti già etichettati prima di tale data), possibilità di usare DOP/IGP e norme speciali per i prodotti trasformati; i dettagli tecnici sono rimessi ad atti di esecuzione.

Controlli ufficiali, verifica di conformità e applicazione sul mercato

Gli articoli 38-45 definiscono il sistema dei controlli: il capo si applica a vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, ma la verifica di conformità e le misure di controllo ex articoli 39-44 valgono solo per bevande spiritose e prodotti agricoli; per i vini restano i controlli settoriali del regolamento n. 1308/2013. I produttori effettuano autocontrolli, mentre autorità competenti, organismi delegati o certificatori verificano la conformità prima dell’immissione sul mercato. Sono previste pubblicità delle autorità di controllo, accreditamento secondo EN ISO/IEC 17065 o 17020, misure di tutela sul mercato e online, assistenza reciproca tra Stati membri e qualificazione dei contenuti illeciti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. L’articolo 45 introduce l’attestazione del rispetto del disciplinare o l’inserimento in un elenco di operatori approvati, utilizzabili in controlli, commercio e dogana.

Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli: DOP e IGP

Gli articoli 46-50 definiscono in dettaglio la denominazione di origine e l’indicazione geografica per i prodotti agricoli, compresi i casi eccezionali di uso di materie prime da aree più ampie o diverse (con condizioni e controllo, per denominazioni riconosciute nel paese di origine prima del 1° maggio 2004). L’articolo 47 disciplina specificamente la provenienza degli alimenti per animali e delle materie prime e ammette deroghe temporanee; l’articolo 48 tratta il conflitto con varietà vegetali e razze animali e l’uso leale di tali denominazioni. L’articolo 49 elenca il contenuto minimo del disciplinare, inclusi nome, descrizione del prodotto, zona geografica, prova del legame e, se del caso, confezionamento ed etichettatura; l’articolo 50 definisce il documento unico e ne consente la presentazione online con anonimizzazione dei dati personali.

Specialità tradizionali garantite: ambito, registrazione, protezione e controlli

Gli articoli 51-77 riordinano integralmente il regime delle STG per i prodotti agricoli e alimentari, escludendo vini e bevande spiritose salvo gli aceti di vino. La STG tutela metodi di produzione, trasformazione, composizione o materie prime tradizionali, con criteri di ammissibilità basati su uso tradizionale o carattere tradizionale del nome, e disciplinare definito dai produttori. La procedura di registrazione, opposizione, periodi transitori, cancellazione, registro unionale e modifica del disciplinare è analoga a quella delle IG, con termini e condizioni propri; la STG è protetta contro usurpazione, imitazione, evocazione e uso ingannevole, anche online. Sono previsti simbolo UE, indicazione "STG", verifiche di conformità, accreditamento degli organismi e attestazione del rispetto del disciplinare, con possibilità di applicazione anche ai prodotti di paesi terzi.

Indicazioni facoltative di qualità e prodotto di montagna

Gli articoli 78-83 istituiscono il regime delle indicazioni facoltative di qualità per valorizzare caratteristiche o modalità produttive di prodotti agricoli di dimensione europea. La Commissione può istituire sistemi digitali di notifica, definire criteri tecnici e riservare ulteriori indicazioni facoltative; l’indicazione "prodotto di montagna" è riservata ai prodotti destinati al consumo umano le cui materie prime e alimenti per animali provengano essenzialmente da zone montane e, per i trasformati, la trasformazione avvenga in tali zone. Sono previste deroghe e criteri specifici via atti delegati, nonché controlli basati sul rischio e sanzioni amministrative nazionali.

Modifiche ai regolamenti settoriali e nuove regole sul vino

Gli articoli 84-86 modificano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per allineare il settore vitivinicolo al nuovo quadro: nuova definizione di indicazione geografica del vino, nuovo disciplinare e documento unico, protezione rinviata agli articoli 26-31, 35 e 36 del regolamento 2024/1143, nuove norme sui controlli e sulle menzioni tradizionali, inclusi gli articoli 113 bis e 116 bis. Il regolamento (UE) 2019/787 è semplificato: sono abrogati diversi articoli procedurali, si aggiorna il documento unico, si consente l’inserimento di pratiche sostenibili e si aggiungono nuove bevande spiritose all’allegato I. Il regolamento (UE) 2019/1753 è adattato per rafforzare il ruolo dei gruppi di produttori riconosciuti nell’atto di Ginevra e per gestire la registrazione o cancellazione delle denominazioni di origine degli Stati membri parte dell’accordo di Lisbona.

Deleghe, comitato, transitori, abrogazione e applicazione

Gli articoli 87 e 88 disciplinano deleghe alla Commissione per sette anni dal 13 maggio 2024, rinnovabili tacitamente, e la procedura di comitato. Gli articoli 89-93 prevedono transitori sulla classificazione, sulle domande pendenti e sui registri, la cessazione della protezione nazionale per talune IG entro il 14 maggio 2025, e l’iscrizione automatica delle registrazioni esistenti nel nuovo registro unionale al 12 maggio 2024. L’articolo 94 abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; l’articolo 95 mantiene i riferimenti tramite tavola di concordanza; l’articolo 96 consente l’adeguamento degli atti delegati ed esecutivi. L’articolo 97 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 13 maggio 2024, con alcune disposizioni dal 1° gennaio 2025.

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