Sentenza del 27/04/2018 n. 10218 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lena s.r.l. ha impugnato le fatture TARSU/TIA emesse per gli anni 2006-2010 contestando: il calcolo delle superfici imponibili, ritenuto errato anche perché alcuni locali sarebbero stati sublocati; l’applicazione della classe tariffaria n. 13 anziché della classe n. 6; e l’addebito delle spese amministrative sostenute da AAMPS per verificare la situazione reale. In Cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina TIA e dei regolamenti comunali, nonché omessa o insufficiente motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva considerato più attendibili le misurazioni effettuate dai tecnici AAMPS e sottoscritte dal legale rappresentante di Lena, aveva qualificato i prodotti commercializzati come beni durevoli appartenenti alla classe n. 13 e aveva ritenuto legittimo l’addebito delle spese amministrative previsto dal Regolamento TIA comunale. Le contestazioni della contribuente miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La contribuente è stata condannata al pagamento di 7.300 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 3 e 4
La disposizione disciplina l’applicazione della tariffa sui rifiuti nei confronti dell’utilizzatore o conduttore dei locali. La Corte ha ritenuto che la censura relativa alla sublocazione non dimostrasse un errore interpretativo della norma, ma riguardasse la valutazione concreta dei fatti.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La norma è stata invocata dalla contribuente in relazione alla debenza del tributo e alla determinazione della superficie imponibile, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Regolamenti TIA del Comune di Livorno
Delibere consiliari n. 209 del 2005 e n. 201 del 2007; Delibera di Giunta n. 40 del 2007
I regolamenti comunali costituiscono il parametro per il calcolo della superficie imponibile, l’attribuzione della classe tariffaria e l’addebito delle spese amministrative. In particolare, l’art. 27 prevedeva tali spese in caso di infedeltà della denuncia o di omessa denuncia di inizio utenza.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Il principio del libero convincimento consente al giudice di merito di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. Tale valutazione non è normalmente sindacabile in Cassazione, salvo vizi motivazionali particolarmente gravi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il ricorso per Cassazione non può fondarsi sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. È deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, oppure una motivazione inesistente, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
Costituzione, art. 111, comma 6
La sentenza deve essere motivata, ma il controllo della Cassazione è limitato alla verifica del cosiddetto minimo costituzionale della motivazione, non alla sostituzione della valutazione del giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta della motivazione o una motivazione meramente apparente può determinare la nullità della sentenza. Nel caso concreto, tuttavia, la motivazione della Commissione Tributaria Regionale è stata considerata sintetica ma chiara e ragionevole.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: non consente di ottenere una nuova valutazione delle misurazioni, delle documentazioni tecniche o dell’attendibilità dei testimoni e degli accertatori.
- Per contestare utilmente una sentenza occorre dimostrare un errore nell’interpretazione della norma oppure l’omesso esame di un fatto storico decisivo; la semplice diversa lettura delle prove è normalmente inammissibile.
- Le rilevazioni tecniche dell’ente possono essere valorizzate dal giudice soprattutto quando sono effettuate da tecnici qualificati, conformi al regolamento applicabile e sottoscritte dal contribuente o dal suo rappresentante.
- La sottoscrizione di una scheda di rilevazione può costituire un elemento probatorio rilevante circa la correttezza dei dati accertati e l’eventuale infedeltà della denuncia originaria, salvo prova concreta di errori, vizi o contestazioni tempestive.
- La classificazione tariffaria deve dipendere dalla concreta attività esercitata e dai criteri del regolamento comunale; per contestarla è necessario dimostrare che la categoria applicata non corrisponde ai prodotti o all’attività effettivamente svolta.
- L’addebito di spese amministrative è legittimo se previsto da una norma regolamentare applicabile e se l’attività dell’ente è stata resa necessaria da una denuncia infedele o omessa. È comunque necessario verificare la base normativa, la concreta applicazione e l’effettiva imputabilità al contribuente.
- Sentenze relative ad annualità diverse non producono automaticamente un giudicato esterno utile: occorre provare che siano definitive e che le condizioni di fatto e i criteri di calcolo siano rimasti identici.
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