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Sentenza

Sentenza del 27/04/2018 n. 10218 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lena s.r.l. ha impugnato le fatture TARSU/TIA emesse per gli anni 2006-2010 contestando: il calcolo delle superfici imponibili, ritenuto errato anche perché alcuni locali sarebbero stati sublocati; l’applicazione della classe tariffaria n. 13 anziché della classe n. 6; e l’addebito delle spese amministrative sostenute da AAMPS per verificare la situazione reale. In Cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina TIA e dei regolamenti comunali, nonché omessa o insufficiente motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva considerato più attendibili le misurazioni effettuate dai tecnici AAMPS e sottoscritte dal legale rappresentante di Lena, aveva qualificato i prodotti commercializzati come beni durevoli appartenenti alla classe n. 13 e aveva ritenuto legittimo l’addebito delle spese amministrative previsto dal Regolamento TIA comunale. Le contestazioni della contribuente miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La contribuente è stata condannata al pagamento di 7.300 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 3 e 4

    La disposizione disciplina l’applicazione della tariffa sui rifiuti nei confronti dell’utilizzatore o conduttore dei locali. La Corte ha ritenuto che la censura relativa alla sublocazione non dimostrasse un errore interpretativo della norma, ma riguardasse la valutazione concreta dei fatti.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62

    La norma è stata invocata dalla contribuente in relazione alla debenza del tributo e alla determinazione della superficie imponibile, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • Regolamenti TIA del Comune di Livorno

    Delibere consiliari n. 209 del 2005 e n. 201 del 2007; Delibera di Giunta n. 40 del 2007

    I regolamenti comunali costituiscono il parametro per il calcolo della superficie imponibile, l’attribuzione della classe tariffaria e l’addebito delle spese amministrative. In particolare, l’art. 27 prevedeva tali spese in caso di infedeltà della denuncia o di omessa denuncia di inizio utenza.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Il principio del libero convincimento consente al giudice di merito di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. Tale valutazione non è normalmente sindacabile in Cassazione, salvo vizi motivazionali particolarmente gravi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il ricorso per Cassazione non può fondarsi sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. È deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, oppure una motivazione inesistente, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    La sentenza deve essere motivata, ma il controllo della Cassazione è limitato alla verifica del cosiddetto minimo costituzionale della motivazione, non alla sostituzione della valutazione del giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta della motivazione o una motivazione meramente apparente può determinare la nullità della sentenza. Nel caso concreto, tuttavia, la motivazione della Commissione Tributaria Regionale è stata considerata sintetica ma chiara e ragionevole.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • La Cassazione non è un terzo grado di merito: non consente di ottenere una nuova valutazione delle misurazioni, delle documentazioni tecniche o dell’attendibilità dei testimoni e degli accertatori.
  • Per contestare utilmente una sentenza occorre dimostrare un errore nell’interpretazione della norma oppure l’omesso esame di un fatto storico decisivo; la semplice diversa lettura delle prove è normalmente inammissibile.
  • Le rilevazioni tecniche dell’ente possono essere valorizzate dal giudice soprattutto quando sono effettuate da tecnici qualificati, conformi al regolamento applicabile e sottoscritte dal contribuente o dal suo rappresentante.
  • La sottoscrizione di una scheda di rilevazione può costituire un elemento probatorio rilevante circa la correttezza dei dati accertati e l’eventuale infedeltà della denuncia originaria, salvo prova concreta di errori, vizi o contestazioni tempestive.
  • La classificazione tariffaria deve dipendere dalla concreta attività esercitata e dai criteri del regolamento comunale; per contestarla è necessario dimostrare che la categoria applicata non corrisponde ai prodotti o all’attività effettivamente svolta.
  • L’addebito di spese amministrative è legittimo se previsto da una norma regolamentare applicabile e se l’attività dell’ente è stata resa necessaria da una denuncia infedele o omessa. È comunque necessario verificare la base normativa, la concreta applicazione e l’effettiva imputabilità al contribuente.
  • Sentenze relative ad annualità diverse non producono automaticamente un giudicato esterno utile: occorre provare che siano definitive e che le condizioni di fatto e i criteri di calcolo siano rimasti identici.

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