Cassazione Penale, Sentenza n. 34266/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del Porro ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. Si sosteneva che la particolare tenuità del fatto risultava dal numero di dosi ricavabili (trentasette) e che era stata omessa la valutazione della non abitualità della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era aspecifico e meramente confutativo: la Corte d'appello aveva motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto con riferimento al numero di dosi, e il ricorrente si limitava a chiedere una diversa valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità. La censura sull'omessa valutazione della non abitualità è stata ritenuta priva di pregio, in quanto la valutazione negativa sulla particolare tenuità assorbe tale profilo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti contestata nel giudizio di merito: la Corte d'appello ha confermato la condanna per il reato previsto da tale norma e la Cassazione non ha riesaminato la produzione probatoria a riguardo, ritenendo irrilevante per il motivo di inammissibilità.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha escluso la sua applicabilità sulla base della valutazione del numero di dosi e delle circostanze del caso, e la Cassazione ha ritenuto che la richiesta di diversa valutazione fosse mera riconsiderazione di merito.
Giurisprudenza - Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio richiamato: il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata in riferimento alla responsabilità del ricorrente per le spese e sanzioni quando il ricorso è inammissibile; la pronuncia è usata per giustificare la condanna alle somme a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere semplicemente una diversa valutazione dei fatti già esaminati: i motivi devono essere specifici e indicare vizi di diritto o logici nella motivazione.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è necessario dimostrare concretamente la particolare tenuità attraverso elementi oggettivi e circostanziali (quantità, modalità, finalità, assenza di abitualità e di pericolo sociale), non limitandosi a numeri isolati.
- La valutazione della non abitualità della condotta è rilevante ma tende ad essere assorbita dalla più ampia valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa: va quindi comprovata in modo specifico se proposta come profilo autonomo.
- Un ricorso generico o meramente confutativo è a rischio di inammissibilità e può comportare condanne alle spese e sanzioni finanziarie (es. versamento alla cassa delle ammende).
- Nelle impugnazioni contro il diniego di 131-bis è strategico documentare con precisione la natura della sostanza, il numero di dosi in rapporto a criteri medico-forensi, le condizioni personali e le circostanze della detenzione, per evitare che la richiesta venga considerata una mera riconsiderazione del merito.
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