Sentenza n. 3122/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3972/2023 del 23 novembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sul riconoscimento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3972/2023, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Ministero ed era passata in giudicato, ma l'Amministrazione non vi aveva dato esecuzione entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha attribuito alla ricorrente gli importi dovuti a titolo di carta docente. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, insistendo per la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'integrale soddisfazione della pretesa conseguente all'esecuzione del giudicato nelle more del giudizio e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Milano era stata notificata il 19 febbraio 2025, era passata in giudicato e non era stata eseguita dal Ministero fino a dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, avvenuto il 28 novembre 2025, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge e spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto del carattere seriale e della limitata complessità della controversia, nonché dell'esecuzione intervenuta prima della decisione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza al giudicato; il ricorso è stato proposto per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha ritenuto che tale termine fosse decorso prima della proposizione del ricorso e dell'esecuzione ministeriale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza ma prima della definizione del giudizio, la pretesa sostanziale risulta soddisfatta e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'esecuzione spontanea del giudicato nelle more del giudizio non esclude la regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe avuto ragione alla data di instaurazione del giudizio.
- La mancata esecuzione di una sentenza notificata e passata in giudicato oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni giustifica l'imputazione delle spese del giudizio di ottemperanza all'Amministrazione, anche se questa adempie prima della decisione.
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