Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22977/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di denunce di variazione catastale presentate con procedura Docfa da un soggetto terzo, denunciate come erronee e illegittime perché avrebbero rappresentato in catasto, in modo difforme dai titoli di proprietà, una corte comune e un vano scala interno a un edificio condominiale. La parte privata sosteneva la proprietà comune della corte pertinenziale e la proprietà del vano scala; il primo giudice aveva però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo la lite attinente ai titoli di proprietà e quindi al giudice ordinario. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione tributaria e aveva affermato che, in assenza di prescrizione, l'Ufficio potesse procedere alle rettifiche richieste. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, per difetto di giurisdizione del giudice tributario, perché la domanda non riguardava operazioni catastali in funzione dell'imposizione tributaria ma la titolarità e delimitazione di diritti di proprietà tra privati; (2) violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché difetterebbe un vero provvedimento impositivo impugnabile, essendo le operazioni catastali derivate da iniziativa privata (Docfa) senza autonoma determinazione dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la parte resistente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 oltre spese prenotate a debito. La ratio decisiva è che la lite investiva in radice la titolarità del diritto di proprietà e, quindi, non rientrava nella giurisdizione tributaria, che è circoscritta alle controversie catastali connesse alla funzione tributaria.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2

    "le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale"

    Attribuisce alla giurisdizione tributaria solo le controversie catastali connesse alla natura tributaria del rapporto; non ricomprende le azioni che, pur coinvolgendo dati catastali, hanno ad oggetto l'esistenza o l'estensione del diritto di proprietà tra privati.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. f)

    "atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2"

    L'impugnabilità degli atti catastali vale solo per gli atti riferiti alle operazioni catastali rientranti nell'art. 2, comma 2; non consente di attrarre nella giurisdizione tributaria controversie sostanzialmente dominicali.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo relativo al difetto di giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di violazione di legge in ordine all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, cioè alla causa petendi e alla natura della posizione soggettiva dedotta, non alla sola forma della domanda o al tipo di atto catastale impugnato.
  • Le controversie catastali rientrano nella giurisdizione tributaria solo quando sono funzionalmente collegate alla materia tributaria; se la lite investe l'esistenza, la titolarità o l'estensione del diritto di proprietà tra privati, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • La mera contestazione di annotazioni o variazioni catastali non basta a radicare la giurisdizione tributaria quando il vero oggetto del contendere è la delimitazione di proprietà esclusive o comuni, assimilabile ad azione di rivendica o regolamento di confini.
  • L'art. 2, comma 2, e l'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546 del 1992 non possono essere interpretati in modo da snaturare la giurisdizione tributaria e da attrarvi tipiche controversie di diritto reale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioProprietà
RamiProcesso civileTributiDiritti reali
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.