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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11363/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla revoca, disposta da una regione, di un contributo finanziario concesso a un imprenditore agricolo nell'ambito di programmi regionali di sostegno al settore agricolo successivi al sisma del 2009. Il provvedimento di revoca era stato impugnato senza successo dinanzi al TAR e poi in appello; il Consiglio di Stato aveva infine dichiarato inammissibile la successiva revocazione proposta contro la sentenza d'appello, ritenendo insussistente l'errore revocatorio dedotto. L'interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, prospettando un diniego di giustizia e la violazione di norme processuali per non avere il giudice amministrativo esaminato i motivi già dedotti nei precedenti gradi e riproposti in revocazione, in particolare quelli relativi all'interpretazione del bando, al potere di autotutela dell'amministrazione e al possesso dei requisiti di ammissione al contributo, sostenendo anche che il giudice avesse ignorato la documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non investissero i limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, ma mirassero a contestare valutazioni di merito e di diritto compiute dal giudice amministrativo nella fase rescindente del giudizio di revocazione. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che, quando il Consiglio di Stato si limiti a valutare l'ammissibilità della revocazione e la sussistenza dell'errore di fatto, non è configurabile un ricorso per cassazione per eccesso di giurisdizione. È stata quindi confermata la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario. In assenza di costituzione della regione, non è stata pronunciata condanna alle spese. La parte ricorrente è stata inoltre condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; è stato altresì dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come base dell'errore revocatorio dedotto in sede amministrativa; la revocazione è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla norma

  • art. 106 c.p.a.

    consente la revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato nei casi previsti dal codice di procedura civile

  • art. 362 c.p.c.

    il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice speciale è esperibile solo nei ristretti limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 380-bis c.p.c.

    è la base del procedimento accelerato definito in conformità alla proposta della Prima Presidente

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    è evocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa nei fatti un profilo di violazione dei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 111 Cost., comma 8

    richiamato dal ricorrente per denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale; la Corte esclude che il vizio denunciato integri un motivo inerente alla giurisdizione

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato nel contesto della disciplina dell'abuso del processo e della condanna equitativa in caso di soccombenza temeraria

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    la Corte afferma la sua applicabilità immediata nei casi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e condanna la parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 149/2022

    è richiamato per affermare l'applicazione della nuova disciplina ai giudizi già pendenti e non ancora trattati

  • art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022

    la Corte precisa che la disciplina speciale dell'art. 380-bis c.p.c. opera in deroga alla regola generale transitoria

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 149/2022

    richiamato per la decorrenza della nuova disciplina processuale

  • art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022

    indicato come fonte della novità normativa sull'art. 96, comma 4, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato resa in sede di revocazione, il sindacato per eccesso di giurisdizione è ammissibile solo se si deduce che il giudice amministrativo abbia oltrepassato i limiti esterni del proprio potere giurisdizionale; non basta contestare errori di diritto o di valutazione compiuti nel giudizio rescindente.
  • Quando il Consiglio di Stato si limita a verificare l'ammissibilità dell'istanza di revocazione e la sussistenza dell'errore di fatto revocatorio, la relativa decisione resta interna alla giurisdizione e non può essere impugnata in cassazione per difetto o eccesso di giurisdizione.
  • Le censure che in realtà investono l'interpretazione del bando, la valutazione delle prove o la ricostruzione del materiale di causa integrano, al più, errores in iudicando e non motivi inerenti alla giurisdizione.
  • La decisione conferma che la fase rescindente della revocazione richiede una verifica preliminare e tassativa dei presupposti di ammissibilità, verifica che non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della giurisdizione se resta confinata all'interno del potere del giudice speciale.
  • La disciplina processuale introdotta dall'art. 380-bis c.p.c., con il correlato art. 96, comma 4, c.p.c., si applica anche ai giudizi già pendenti nei casi previsti dalla normativa transitoria e consente la condanna a una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende quando la decisione finale conferma la proposta di definizione accelerata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoAbuso del diritto

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