Cassazione Penale, Ordinanza n. 03895/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dalla Corte d'appello di Bologna. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione ha dedotto erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che l'atto di gravame non dovesse essere ritenuto generico. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi di appello erano effettivamente generici, perché non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata: in particolare mancava una critica specifica alla valutazione circa la non configurabilità di un reato impossibile ex art. 49 c.p. e circa la sussistenza di elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 49 c.p.
La Corte richiama la necessità che l'impugnazione si confronti specificamente con la motivazione che esclude l'ipotesi di reato impossibile nel caso concreto.
art. 131-bis c.p.
La Corte rileva che l'appello non si confrontava con la motivazione che individuava elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- L'appello e il ricorso per cassazione devono contenere motivi specifici e un effettivo confronto con le rationes decidendi della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure generiche integra inammissibilità.
- La genericità dei motivi sussiste quando l'impugnazione non si misura con le argomentazioni centrali della sentenza, come quelle relative alla configurabilità del reato impossibile o alla sussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto.
- La mancanza di specificità dei motivi costituisce causa di inammissibilità sia dell'appello sia del ricorso per cassazione.
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