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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2400

Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un sistema armonizzato per calcolare e dichiarare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immessi nel mercato dell'Unione. Il sistema si basa su uno strumento di simulazione messo a disposizione dalla Commissione e su procedure di certificazione dei dati di input relativi a motore, trasmissione, assi, aerodinamica e pneumatici. Il regolamento prevede anche obblighi di licenza per i costruttori, verifiche periodiche da parte delle autorità di omologazione, meccanismi di conformità della produzione e una graduale applicazione temporale per gruppi di veicoli.

Regole per la determinazione, la certificazione e la dichiarazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi, mediante uno strumento di simulazione, con disciplina connessa per motore, trasmissione, assi, aerodinamica e pneumatici.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli pesanti di categoria N2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7.500 kg e a tutti i veicoli di categoria N3, compresi i veicoli di base nelle omologazioni in più fasi, ma non ai veicoli fuoristrada, ai veicoli per uso speciale e ai veicoli fuoristrada per uso speciale. Incide sui costruttori di veicoli, sui fabbricanti di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi pertinenti (motori, cambi, convertitori di coppia, altri componenti di trasferimento della coppia, componenti aggiuntivi della trasmissione, assi, resistenza aerodinamica e pneumatici) e sulle autorità di omologazione degli Stati membri. Le obbligazioni di determinazione/dichiarazione si applicano in modo graduale per gruppi di veicoli a partire dal 1o gennaio 2019 per alcuni gruppi e con divieti di immatricolazione/vendita/messa in circolazione a decorrere dal 1o luglio 2019, 1o gennaio 2020 e 1o luglio 2020, secondo i gruppi indicati all'articolo 24.

Regolamento (UE) 2017/2400: determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti

Il regolamento costituisce il tassello attuativo del quadro Euro VI per introdurre nell'Unione un metodo armonizzato di determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. La scelta regolatoria è motivata dall'esigenza di colmare l'assenza di un metodo comune, migliorare la trasparenza di mercato e fornire dati confrontabili sulle prestazioni energetiche dei veicoli.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai veicoli di categoria N2 con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 7.500 kg e a tutti i veicoli di categoria N3, secondo le definizioni della direttiva 2007/46/CE. Per le omologazioni in più fasi, l'ambito è limitato ai veicoli di base dotati almeno di telaio, motore, cambio, assi e pneumatici. Restano esclusi i veicoli fuoristrada, i veicoli per uso speciale e i veicoli fuoristrada per uso speciale.

Architettura del sistema: simulazione, pretrattamento e hashing

Il sistema normativo ruota attorno a tre strumenti elettronici messi a disposizione gratuitamente dalla Commissione: lo strumento di simulazione, gli strumenti di pretrattamento e lo strumento di hashing. Lo strumento di simulazione calcola CO2 e consumo di carburante per singoli veicoli; gli strumenti di pretrattamento verificano e trasformano i risultati delle prove sui componenti in dati utilizzabili; lo strumento di hashing assicura un collegamento univoco tra dati, documenti e veicoli. Il software è pubblicamente disponibile su una piattaforma dedicata e la Commissione ne cura manutenzione, modifiche e aggiornamenti.

Licenza del costruttore per l'uso dello strumento di simulazione

Il costruttore del veicolo deve ottenere una licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione presso l'autorità di omologazione competente. La domanda deve essere presentata con una scheda informativa conforme all'allegato II e accompagnata da una descrizione dei processi interni di gestione dei dati e da una relazione di valutazione dell'autorità di omologazione. La licenza è rilasciata solo se i requisiti dell'allegato II sono soddisfatti per il gruppo di veicoli interessato; può essere estesa ad altri gruppi solo se i processi del costruttore restano pienamente conformi.

Obbligo di determinazione e dichiarazione dei valori di CO2

Per ogni veicolo nuovo destinato a essere venduto, immatricolato o messo in circolazione nell'Unione, il costruttore deve determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante con la versione più recente dello strumento di simulazione. I risultati devono essere registrati nel file dei registri del costruttore, che non può essere modificato dopo la creazione, salvo le eccezioni espressamente previste. Il costruttore deve inoltre generare un hash crittografico, predisporre il file di informazioni per il cliente e includere l'impronta hash anche nel certificato di conformità. L'uso dello strumento è subordinato al possesso di una licenza valida per il gruppo di veicoli interessato.

Gestione delle modifiche e dei malfunzionamenti del software

Quando la Commissione rende disponibili modifiche o aggiornamenti dello strumento di simulazione, il costruttore deve adottarli entro 3 mesi. Se il calcolo non può essere effettuato per malfunzionamento dello strumento, il costruttore deve informare immediatamente la Commissione e svolgere la simulazione entro 7 giorni di calendario; fino a quel momento gli obblighi di determinazione e dichiarazione risultano sospesi per i veicoli interessati.

Conservazione dei documenti e accesso delle autorità

Il file dei registri del costruttore e i certificati delle proprietà correlate dei componenti devono essere conservati per almeno 20 anni dalla data di produzione del veicolo. La Commissione o un ente autorizzato di uno Stato membro possono richiederli, e il costruttore o l'autorità di omologazione devono trasmetterli entro 15 giorni lavorativi. Questo presidio documentale è centrale per la tracciabilità dei dati e per le verifiche di conformità.

Dati di input e certificazione dei componenti

Lo strumento di simulazione utilizza dati di input relativi a motore, cambio, convertitore di coppia, altri componenti di trasferimento della coppia, componenti aggiuntivi della trasmissione, assi, resistenza aerodinamica, dispositivi ausiliari e pneumatici. Per diversi elementi il regolamento ammette valori standard in assenza di valori certificati, così da consentire una soluzione economicamente e operativamente praticabile, soprattutto per componenti prodotti in piccole quantità.

Motore: prove, famiglie e certificazione

L'allegato V disciplina la verifica dei dati del motore. I motori sono raggruppati in famiglie di motori in base alla CO2; il motore capostipite è scelto tra quelli con potenza nominale più alta e deve rappresentare il caso peggiore della famiglia. La prova comprende, a seconda del caso, curva di pieno carico, curva di trascinamento, prova WHTC, prova WHSC e ciclo di mappatura del consumo di carburante. Sono previste regole dettagliate su condizioni di prova, carburanti di riferimento, lubrificanti, misure e incertezze, nonché sui fattori di correzione per i sottocicli WHTC, per il bilanciamento caldo/freddo e per i sistemi con rigenerazione periodica. Il certificato e la scheda informativa del motore devono contenere dati tecnici molto dettagliati e sono previsti marchi di certificazione specifici con lettera identificativa "E".

Trasmissione: cambi, convertitori di coppia, OTTC e ADC

L'allegato VI disciplina la certificazione dei cambi, dei convertitori di coppia, degli altri componenti di trasferimento della coppia e dei componenti aggiuntivi della trasmissione. Il regolamento distingue tre opzioni di prova per i cambi: misurazione delle perdite non dipendenti dalla coppia con calcolo delle perdite dipendenti, misurazione con interpolazione lineare a partire dalla coppia massima, o misurazione completa della perdita di coppia. Sono disciplinati anche i retarder e i rinvii angolari, con possibilità di misurazione separata o combinata. Le famiglie sono definite per criteri tecnici comuni, e il capostipite è individuato in base al caso peggiore. La conformità della produzione è verificata con limiti quantitativi specifici; per i cambi, ad esempio, la deviazione ammessa tra l'efficienza del campione e quella omologata è pari a 1,5 % per MT/AMT/DCT e 3 % per AT o trasmissioni con più di due innesti a frizione.

Assi: certificazione, famiglia e conformità

L'allegato VII disciplina le perdite di coppia degli assi di propulsione. Sono definiti i tipi SR, SP, HR, SRT e HRT, i criteri di famiglia, il capostipite e le prove da eseguire con diverse configurazioni di banco. Le misurazioni possono riguardare la mappa completa della perdita di coppia oppure la coppia di trascinamento. La conformità della produzione è verificata su campioni annuali stabiliti in funzione dei volumi produttivi, con limiti di scostamento differenziati per famiglia e per metodo di prova.

Resistenza aerodinamica

L'allegato VIII disciplina la determinazione e la certificazione della resistenza aerodinamica mediante una prova a velocità costante su pista, con misurazioni a bassa e alta velocità e una specifica prova di taratura del disallineamento dell'anemometro. Il valore da dichiarare è il prodotto Cd · A, che deve ricadere in un intervallo non superiore a +0,2 m2 rispetto al valore misurato dallo strumento di pretrattamento. Sono previste regole dettagliate per pista, condizioni ambientali, installazione sul veicolo, strumenti di misura e criteri di validità. Per i veicoli che non sono misurati si applicano valori standard per gruppo di veicoli. La conformità è verificata con margine di tolleranza del 7,5 % rispetto al valore dichiarato, con limiti di numerosità dei controlli annuali e regole specifiche per famiglie e trasferimenti di valori tra gruppi.

Dispositivi ausiliari

L'allegato IX fissa valori standard di potenza per i principali dispositivi ausiliari: ventola, impianto sterzante, impianto elettrico, sistema pneumatico, impianto di condizionamento dell'aria e presa di potenza della trasmissione. I valori dipendono dalla classe di impiego del veicolo e dalla tecnologia adottata, con coefficienti correttivi per l'efficienza dell'alternatore e per le tecnologie di risparmio energetico. Il sistema è concepito per essere integrato automaticamente nello strumento di calcolo del consumo di energia.

Pneumatici

L'allegato X stabilisce la procedura di certificazione degli pneumatici per il coefficiente di resistenza al rotolamento Cr e per il carico di prova FZTYRE. Sono previsti requisiti sul fabbricante, sulla marcatura e tracciabilità dello pneumatico, sulla prova presso servizi tecnici o, in casi specifici, presso le strutture del fabbricante. La conformità di produzione è verificata con frequenza proporzionata ai volumi annui di unità vendute ai costruttori di equipaggiamenti originali, con soglie di tolleranza di 0,3 N/kN e 0,4 N/kN.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L'applicazione pratica degli obblighi verso i veicoli nuovi è graduale: per i gruppi indicati dall'articolo 24, gli Stati membri devono vietare immatricolazione, vendita o messa in circolazione in caso di mancato rispetto degli obblighi a partire dal 1o luglio 2019, dal 1o gennaio 2020 e dal 1o luglio 2020; per alcuni gruppi, gli obblighi si applicano già ai veicoli prodotti dal 1o gennaio 2019.

Rapporti con la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (UE) n. 582/2011

Il regolamento modifica gli allegati della direttiva quadro 2007/46/CE e il regolamento (UE) n. 582/2011 per integrare il nuovo requisito di licenza e certificazione per le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti. In tal modo, il sistema di omologazione Euro VI viene raccordato con la nuova disciplina di simulazione e dichiarazione delle prestazioni ambientali ed energetiche dei veicoli pesanti.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Integra il quadro di omologazione previsto dal regolamento (CE) n. 595/2009 e dal regolamento (UE) n. 582/2011, stabilendo le norme per il rilascio delle licenze d'uso dello strumento di simulazione, per la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli nuovi e per la dichiarazione dei valori così determinati (art. 1).

Ambito di applicazione e esclusioni

Si applica ai veicoli N2 oltre 7.500 kg e a tutti i veicoli N3; per le omologazioni in più fasi riguarda solo i veicoli di base dotati almeno di telaio, motore, cambio, assi e pneumatici. Sono esclusi veicoli fuoristrada, veicoli per uso speciale e veicoli fuoristrada per uso speciale (art. 2).

Strumento di simulazione e strumenti accessori

La Commissione fornisce gratuitamente uno strumento di simulazione, strumenti di pretrattamento e uno strumento di hashing, in formato scaricabile ed eseguibile, mediante una piattaforma elettronica pubblica; li mantiene e aggiorna (art. 5).

Licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione

Il costruttore del veicolo deve presentare all'autorità di omologazione una domanda di licenza, in forma di scheda informativa conforme all'allegato II, accompagnata dalla descrizione dei processi interni e dalla relazione di valutazione dell'autorità. La domanda va presentata al più tardi insieme alla domanda di omologazione CE del veicolo interessato (artt. 6-8).

Obbligo di determinazione e dichiarazione delle emissioni

Per ogni veicolo nuovo da vendere, immatricolare o mettere in circolazione nell'Unione, il costruttore deve determinare CO2 e consumo di carburante con l'ultima versione dello strumento di simulazione, registrare i risultati nel file dei registri del costruttore, generare un hash crittografico, predisporre il file di informazioni per il cliente e includere il relativo hash anche nel certificato di conformità; l'uso dello strumento è consentito solo con licenza valida per il gruppo di veicoli interessato (art. 9).

Aggiornamenti, malfunzionamenti e sospensione temporanea

Le modifiche o gli aggiornamenti dello strumento devono essere adottati dal costruttore entro 3 mesi dalla messa a disposizione. In caso di malfunzionamento, il costruttore ne informa senza indugio la Commissione e deve effettuare la simulazione entro 7 giorni di calendario; fino ad allora gli obblighi dell'articolo 9 per i veicoli interessati sono sospesi (art. 10).

Conservazione e accesso ai documenti

Il file dei registri del costruttore e i certificati delle proprietà correlate devono essere conservati per almeno 20 anni dalla produzione del veicolo. Su richiesta di Commissione o ente autorizzato, il costruttore o l'autorità di omologazione devono trasmettere i documenti entro 15 giorni lavorativi (art. 11).

Componenti e dati di input rilevanti

I dati di input dello strumento comprendono motori, cambi, convertitori di coppia, OTTC, ADC, assi, resistenza aerodinamica della carrozzeria o del rimorchio, dispositivi ausiliari e pneumatici. Per alcuni elementi sono ammessi valori standard in assenza di valori certificati (artt. 12-14).

Certificazione per famiglie di componenti

Prevede il concetto di famiglia, il componente capostipite e l'estensione della certificazione. I valori certificati del capostipite valgono per tutta la famiglia se i criteri sono rispettati; il fabbricante deve provare la rappresentatività del capostipite e notificare modifiche progettuali o produttive che incidano sui valori certificati. Analoghe regole valgono per motori, cambi, convertitori di coppia, OTTC, ADC, assi, resistenza aerodinamica e pneumatici (artt. 15-19 e allegati da V a X).

Conformità del funzionamento dello strumento di simulazione

Il costruttore deve garantire la tenuta dei processi di determinazione delle emissioni; l'autorità di omologazione effettua quattro valutazioni l'anno e, in caso di non conformità, può richiedere un piano di ripristino entro 30 giorni, approvarlo o respingerlo e, se necessario, ritirare la licenza (artt. 20-21).

Conformità dei dati certificati e interventi correttivi

Per componenti e sistemi certificati il fabbricante deve prevenire scostamenti dai valori certificati, fornire annualmente i verbali di prova e sottoporre a supervisione un numero minimo di prove svolte da autorità diversa da quella che ha rilasciato la certificazione. Se emergono difformità, l'autorità può richiedere un piano di interventi entro 30 giorni, approvarlo o respingerlo e, in caso di mancata regolarizzazione, ritirare il certificato (artt. 22-23).

Disposizioni transitorie e divieti di commercializzazione

Se gli obblighi dell'articolo 9 non sono rispettati, gli Stati membri vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di veicoli indicati a decorrere dal 1o luglio 2019, dal 1o gennaio 2020 e dal 1o luglio 2020. Per alcuni gruppi, gli obblighi si applicano già dal 1o gennaio 2019 per i veicoli prodotti da tale data (art. 24).

Modifiche a direttiva 2007/46/CE e regolamento (UE) n. 582/2011

Aggiorna gli allegati della direttiva quadro 2007/46/CE e modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 introducendo il richiamo agli obblighi di licenza e certificazione del presente regolamento per l'omologazione CE dei veicoli interessati (artt. 25-26 e allegato XI).

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicoliambienteemissioni di co2mercato interno

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