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Sentenza

Sentenza del 25/01/2022 n. 326 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Imu - Ici - Accertamento - Termine di decadenza e prescrizione - Termine quinquennale - Individuazione - Fattispecie

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento ICI 2011 per violazione del termine di decadenza/prescrizione; la questione centrale era la decorrenza e la scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della legge 296/2006, e se l'avviso notificato nel 2016 era tempestivo o invece decaduto

La decisione

il giudice ha ritenuto che il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006 si applica calcolandolo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento; per l'ICI 2011 il termine ultimo era quindi il 31/12/2016. L'avviso notificato nel corso del 2016 è risultato tempestivo e non prescritto/decaduto, con conseguente rigetto del ricorso del contribuente e conferma della legittimità dell'accertamento

Norme richiamate

  • L. 296/2006, art. 1, comma 161

    "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    la norma è stata interpretata nel senso che il termine di decadenza si estingue il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento; nella fattispecie, per l'anno 2011 il termine era il 31/12/2016, perciò una notifica effettuata nel 2016 è tempestiva

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento dei tributi locali è fissato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno della dichiarazione o del versamento: calcolare sempre sulla base dell'anno interessato (es. anno 2011 → termine 31/12/2016).
  • La notifica effettuata entro l'anno di scadenza (ossia entro il 31 dicembre del quinto anno) è considerata tempestiva; occorre però verificare la data effettiva di notifica comprovata dagli atti (data di ricezione/ritiro o data certa ai sensi delle regole di notifica).
  • Distinguere sempre tra decadenza (termine entro cui l'amministrazione deve notificare l'atto, oltre il quale l'atto è invalido) e prescrizione (estinzione del diritto al recupero): è necessario verificare entrambi i termini nella fattispecie concreta.
  • Se manca la dichiarazione, il termine si calcola comunque rispetto all'anno in cui il versamento sarebbe dovuto avvenire o a quello a cui si riferisce l'imposta; in presenza di comportamenti fraudolenti o occultamento potrebbero sussistere cause di sospensione o interruzione diverse, da valutare caso per caso.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe acquisire e conservare la prova della data di notifica/ricezione e, in caso di contestazione, verificare la corretta applicazione della regola del 31/12 del quinto anno oltre ad altre eventuali norme speciali che incidono sui termini.

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