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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05785/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato i loro appelli cautelari avverso l'ordinanza del GIP di Pisa (del 16/4/2018) di rigetto delle istanze di perdita di efficacia delle misure cautelari per reati in materia di stupefacenti. Il ricorso in Cassazione, affidato a un unico motivo, denunciava la violazione degli artt. 297 e 303, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che non era stata retrodatata correttamente l'inizio della decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare in carcere, con conseguente errata valutazione della liceità della prosecuzione della misura

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse attuale, poiché i ricorrenti erano stati scarcerati e il procedimento a loro carico si era concluso con sentenza passata in giudicato, per cui un'eventuale accoglimento del ricorso cautelare non avrebbe potuto produrre effetti pratici a loro favore. Inoltre la Corte ha escluso la condanna alle spese e qualsiasi somma per la Cassa delle Ammende, ritenendo che l'intervenuta mancanza di interesse fosse dovuta a cause sopravvenute non imputabili ai ricorrenti (tra cui la ritardata trasmissione degli atti), e quindi non configurasse soccombenza a loro carico

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    La norma è stata evocata dai ricorrenti nel quadro della dedotta errata contabilizzazione dei termini della custodia cautelare; la Corte non ha affrontato nel merito la questione normativa perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse

  • art. 303, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti rispetto alla decorrenza e al calcolo dei termini massimi di custodia cautelare; anche questa questione non è stata decisa nel merito a causa dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.6, n.1259 del 03/05/1993; Sez.2, n.4452 del 08/01/2019; Sez.1, n.13607 del 10/12/2010)

    Principio secondo cui è configurabile inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando, per fatti intervenuti (es. scarcerazione, sentenza passata in giudicato), l'accoglimento dell'impugnazione non può produrre effetti pratici; inoltre tale inammissibilità non comporta automaticamente soccombenza e condanna alle spese se il venir meno dell'interesse dipende da cause non imputabili al ricorrente (es. ritardata trasmissione degli atti)

Massime di principio

  • Se, nel corso del procedimento, viene meno l'interesse attuale del ricorrente (ad es. perché è intervenuta la scarcerazione e il procedimento si è concluso con sentenza passata in giudicato), il ricorso diventa inammissibile per carenza di interesse.
  • La Corte evita di esaminare questioni di merito sulla legittimità della custodia cautelare quando l'eventuale accoglimento non può produrre effetti pratici a favore del ricorrente.
  • L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale automaticamente a soccombenza: non sussiste obbligo di condanna alle spese quando il venir meno dell'interesse è dipeso da cause sopravvenute non imputabili al ricorrente (es. ritardi nella trasmissione degli atti).
  • Le questioni relative alla retrodatazione dell'inizio della decorrenza dei termini di custodia cautelare devono essere sollevate tempestivamente e, se non più attuali per eventi successivi, rischiano di essere dichiarate inammissibili per mancanza di interesse.
  • In casi di ritardi procedurali (trasmissione atti, registrazioni, ecc.) la Corte può tener conto di tali cause per escludere sanzioni processuali (spese, ammende) a carico del ricorrente quando la perdita dell'interesse è riconducibile a tali ritardi.

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