Cassazione Penale, Sentenza n. 25267/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente confermato la condanna di primo grado per plurimi fatti di introduzione nel territorio italiano di gasolio per autotrazione e olio lubrificante in evasione delle accise dovute, intervenendo solo sul quantum della confisca, ridotta in relazione all'unica ipotesi di reato contestata nella forma tentata. Il ricorso era affidato a un unico motivo di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deducendo l'illegittimità della confisca sia quanto alla determinazione del quantum sia per l'omessa ripartizione tra i concorrenti del reato. La Procura Generale ha chiesto il rigetto. La Corte, pur rilevando la fondatezza del ricorso per ragioni diverse, ha ritenuto che all'epoca dei fatti non fosse prevista la confisca per equivalente per tali reati ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 504/1995, norma che nel testo vigente è stata introdotta solo dal d.l. n. 124/2019, e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla statuizione di confisca, assorbendo gli ulteriori profili relativi alla solidarietà tra concorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ma per ragioni diverse da quelle prospettate, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca. Ha ritenuto che la confisca per equivalente non fosse legalmente prevista al momento della consumazione dei fatti e che, comunque, un successivo mutamento giurisprudenziale sfavorevole non potesse operare retroattivamente in malam partem. Restano assorbite le censure sulla ripartizione della confisca tra concorrenti.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È la base del motivo di ricorso per vizio di motivazione relativo alla confisca.
art. 44 d.lgs. 504/1995
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
La disposizione che consente la confisca per equivalente nei reati del decreto legislativo è stata introdotta solo dal d.l. n. 124/2019; quindi non era applicabile ai fatti commessi nel 2018.
d.l. n. 124/2019
Ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 44 d.lgs. 504/1995, rendendo espressamente prevista la confisca per equivalente per tali delitti.
l. n. 157/2019
Conversione con modifiche del d.l. n. 124/2019.
art. 578-bis c.p.p.
Richiamato in via comparativa per affermare che un mutamento giurisprudenziale sfavorevole sulla natura della confisca per equivalente non ne consente l'applicazione retroattiva in caso di fatti anteriori.
art. 7 CEDU
Impone di escludere l'applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale sfavorevole quando non ragionevolmente prevedibile al momento della condotta.
Massime di principio
- La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria quando colpisce beni non costituenti il diretto profitto del reato; perciò non può essere applicata se, al momento della consumazione del fatto, la legge non la prevedeva espressamente.
- Un successivo mutamento giurisprudenziale sfavorevole che estenda la portata applicativa della confisca per equivalente non può essere applicato retroattivamente ai fatti anteriori, ove il nuovo approdo interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile, alla luce dell'art. 7 CEDU.
- Quando la statuizione di confisca è illegittima per difetto di base legale o per inammissibile retroattività, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio limitatamente alla misura ablativa, assorbendo le ulteriori censure relative alla sua quantificazione o ripartizione tra concorrenti.
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