Cassazione Civile, Ordinanza n. 37344/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 relativo a immobili compresi nell'area aeroportuale di Bari. Il giudice tributario regionale aveva respinto l'appello del Comune, ritenendo che gli immobili, pur classificati catastalmente in categoria D/8, fossero vincolati al servizio pubblico del trasporto aereo e dunque esenti da ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 504/1992. Il Comune ricorre in cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; (2) violazione degli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 504/1992, per avere riconosciuto l'esenzione nonostante la classificazione catastale D/8 dichiarata dalla contribuente; (3) violazione degli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 2, commi 40-44, D.L. n. 262/2006, per avere ritenuto strumentali al servizio pubblico tutti gli immobili dell'area aeroportuale, senza distinguere tra spazi strettamente funzionali al trasporto aereo e spazi con autonoma funzione commerciale o reddituale.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sufficiente a superare il "minimo costituzionale"; accoglie invece il secondo e il terzo motivo, affermando che la disciplina catastale e fiscale impone di distinguere, all'interno di un compendio aeroportuale o comunque di un complesso immobiliare polifunzionale, tra immobili strettamente strumentali al servizio pubblico di trasporto aereo e immobili destinati ad attività commerciali o comunque dotati di autonomia funzionale e reddituale. La Corte censura quindi la decisione di merito per aver applicato in modo generico la categoria E/1 all'intero compendio, senza verificare la concreta destinazione delle singole porzioni. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza di motivazione rilevante come nullità ricorre solo quando la motivazione sia radicalmente mancante o meramente apparente, cioè incapace di rendere percepibile la ratio decidendi e di consentire il controllo logico-giuridico della decisione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
artt. 5 e 7, comma 1, lett. b, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
ai fini dell'ICI l'esenzione per gli immobili destinati a servizio pubblico va interpretata restrittivamente, non potendo estendersi indistintamente a immobili che, pur ricadendo in un'area destinata al pubblico trasporto, abbiano autonoma funzione commerciale o reddituale
art. 2, commi 40, 41, 42, 43 e 44, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286
gli immobili o porzioni di immobili ricompresi in unità catastali di categoria E che abbiano autonomia funzionale e reddituale e siano destinati a uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad altri usi non strettamente strumentali devono essere scorporati e censiti in categoria autonoma diversa dalla E
art. 1, commi 1-4, provvedimento Direttore Agenzia del Territorio 2 gennaio 2007
per il classamento degli immobili nei gruppi E rilevano autonomia funzionale e autonomia reddituale; sono strumentali solo gli immobili utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio pubblico
art. 2, comma 42, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262
rimetteva al provvedimento tecnico dell'Agenzia la definizione delle modalità applicative per l'accertamento e il classamento delle porzioni di immobili da scorporare
art. 1, comma 578, L. 27 dicembre 2017, n. 205
la previsione che banchine, aree portuali scoperte e relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni portuali siano da censire in categoria E/1 opera solo per il futuro dal 1° gennaio 2020
art. 1, comma 579, L. 27 dicembre 2017, n. 205
le eventuali procedure di aggiornamento e revisione di rendita producono effetti solo dalla data indicata dalla legge, senza retroagire ai periodi d'imposta precedenti
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
ha consentito la trattazione camerale da remoto nel periodo emergenziale
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
ha disposto la proroga del regime processuale richiamato
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria in cassazione
Massime di principio
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consenta di ricostruire la ratio decidendi o renda impossibile il controllo del ragionamento decisorio.
- In materia di classamento catastale di compendi immobiliari complessi, non è decisivo il solo criterio localizzativo: occorre verificare se le singole porzioni abbiano autonoma funzionalità e autonomia reddituale.
- Gli immobili destinati ad attività commerciali, industriali o ad uffici privati, ancorché situati all'interno di infrastrutture di pubblico servizio, non possono essere mantenuti in categoria E se presentano autonomia funzionale e reddituale.
- Per le infrastrutture di trasporto pubblico, la categoria E/1 comprende solo gli spazi strettamente e esclusivamente strumentali all'erogazione del servizio pubblico; gli spazi accessori o commerciali vanno censiti separatamente in categorie ordinarie o speciali.
- L'esenzione ICI/IMU collegata alla destinazione pubblicistica dell'immobile non può essere riconosciuta in modo generalizzato all'intero compendio, ma va verificata con riguardo alla concreta destinazione delle singole unità immobiliari.
- Classificazioni catastali e relativi giudicati resi in altri giudizi non spiegano automaticamente effetti retroattivi nei confronti dell'ente impositore per annualità d'imposta precedenti.
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