Cassazione Penale, Sentenza n. 3071/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
D'Amato, comandante della Polizia Municipale di Ischia, non diede riscontro a una richiesta di copia della relazione redatta dal m.llo Vincenzo De Luca (istanza del 19/06/2009 e sollecito del 13/07/2009 presentati dall'Avv. Marasco per conto di Giuseppe Roberto Minichino). Per questo fu ritenuto responsabile di omissione di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328, comma 2 c.p. Il ricorso in Cassazione deduceva due censure: (1) la richiesta costituiva una domanda di acquisizione per investigazioni difensive disciplinata dall'art. 391-quater c.p.p. (con rinvio agli artt. 367 e 368), e non una istanza di accesso documentale ex legge 241/90; (2) Minichino sarebbe privo di interesse soggettivo all'ostensione poiché la relazione era già presente nel fascicolo del processo conclusosi con patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione della domanda come istanza di accesso documentale obbligatoria per la P.A., ha ritenuto integrata l'omissione di atti d'ufficio per mancata risposta o giustificazione entro 30 giorni e ha escluso che l'invocazione dell'art. 391-quater esoneri dalla responsabilità penale. Ha inoltre ritenuto concreto l'interesse di Minichino, anche in vista di un'azione di revisione. Pertanto è stata confermata la sentenza di merito che aveva inflitto a D'Amato la multa di euro 500, l'interdizione dai pubblici uffici per un anno e la condanna al risarcimento dei danni con una provvisionale di euro 1.000; in Cassazione il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, con i giudici che hanno ritenuto giustificata la compensazione delle spese nei confronti della parte civile.
Norme richiamate
art. 328, comma 2 cod. pen.
La mancata risposta o giustificazione dell'amministrazione alla richiesta di un atto dovuta configura l'omissione di atti d'ufficio; responsabilità penale compatibile con l'esistenza di rimedi/processi amministrativi o processuali alternativi
legge 7 agosto 1990, n. 241 (accesso amministrativo)
La richiesta presentata per ottenere copia della relazione è stata qualificata come istanza di accesso documentale alla P.A.; la P.A. è obbligata a rispondere o a motivare il ritardo entro 30 giorni
art. 391‑quater cod. proc. pen.
La disciplina delle investigazioni difensive e delle richieste alla P.A. prevista dall'art. 391‑quater non assorbe il diritto di accesso amministrativo: l'eventuale rimedio/processo previsto non esclude, di per sé, la rilevanza penale dell'omissione di risposta
artt. 367 e 368 cod. proc. pen.
Richiamati dal terzo comma dell'art. 391‑quater per il modulo procedimentale, ma non ritenuti esclusivi rispetto al diritto di accesso amministrativo
artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.
artt. 210, 211, 213 c.p.c.
La giurisprudenza citata esclude che la disciplina civilistica dell'esibizione istruttoria assorba in astratto il diritto di accesso documentale; principio ritenuto applicabile, per analogia, anche alle facoltà difensive in materia penale
Giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 19 del 25/09/2020)
Cons. Stato, Ad plen., n. 19 del 25/9/2020
Principio secondo cui l'accesso documentale difensivo è strumento autonomo e non può essere escluso in generale con richiamo alle regole processualcivilistiche di esibizione; principio riprodotto quale supporto a favore dell'autonomia del diritto di accesso
Massime di principio
- Una richiesta di copia di documenti amministrativi indirizzata alla P.A. va valutata anche alla luce della legge n. 241/1990: la P.A. ha l'obbligo di rispondere o motivare il ritardo entro 30 giorni; la mancata risposta può integrare omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma 2 c.p.).
- L'invocazione di strumenti processuali penali per l'acquisizione di documenti (es. art. 391‑quater c.p.p.) non esclude automaticamente il diritto di accesso amministrativo; i rimedi processuali non sono necessariamente sostitutivi delle conseguenze penali derivanti dall'omissione.
- La presenza del documento nel fascicolo processuale non elimina automaticamente l'interesse soggettivo del richiedente: l'interesse va valutato in base alla situazione concreta (es. finalità di tutela, avvio di procedimento di revisione).
- In situazioni analoghe la P.A. e i suoi dirigenti/ufficiali devono sempre fornire una risposta formale tempestiva; in caso di difficoltà devono comunque motivare il ritardo per evitare profili di responsabilità penale.
- Per il richiedente è opportuno documentare l'interesse concreto e gli scopi difensivi (es. riferimento a iniziative processuali future) e, in caso di diniego o silenzio, attivare tempestivamente i rimedi amministrativi e giudiziari mantenendo traccia delle diffide e dei solleciti.
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