Sentenza del 14/12/2016 n. 9496 - Comm. Trib. Prov. Milano
Tassazione delle plusvalenze su partecipazioni - Partecipazioni acquistate per effetto di opzione - Regime impositivo - È quello dell'anno in cui è esercitata l'opzione e sono venduti i titoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la plusvalenza dovesse essere assoggettata al regime fiscale vigente al momento della sottoscrizione del piano di stock option, quando l'imposizione era più favorevole, e non a quello vigente al momento dell'effettivo esercizio dell'opzione e della cessione delle partecipazioni. Deduceva, in particolare, la violazione del principio di irretroattività della legge tributaria previsto dall'art. 11, comma 1, delle Preleggi e dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2000.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. Ai fini fiscali rileva il momento in cui il diritto di opzione viene effettivamente esercitato e i titoli vengono venduti, poiché solo in quel momento si realizza il presupposto impositivo della plusvalenza. Il successivo mutamento del regime fiscale non costituisce applicazione retroattiva della legge, perché al momento della sottoscrizione del piano non si era ancora perfezionata l'acquisizione delle partecipazioni né era stata realizzata la plusvalenza. L'interpretazione è coerente anche con l'art. 1331 c.c., secondo cui la proposta irrevocabile diventa vincolante solo quando viene accettata mediante l'esercizio dell'opzione.
Norme richiamate
Art. 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
Non vi è violazione dell'irretroattività quando si applica il regime vigente al momento in cui si realizza il fatto imponibile, anche se il piano o l'accordo originario è stato sottoscritto in precedenza.
Art. 3, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Il principio impedisce l'applicazione retroattiva della norma, ma non impedisce di applicare una disciplina successiva a una plusvalenza realizzata dopo la sua entrata in vigore.
Art. 1331 c.c.
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329.
Nel caso dell'opzione, l'effetto vincolante e il perfezionamento dell'operazione si producono con l'accettazione, cioè con l'esercizio del diritto di opzione; la mera sottoscrizione del piano non determina ancora l'acquisizione dei titoli.
Massime di principio
- Per determinare il regime fiscale di una plusvalenza occorre individuare il momento in cui si realizza il presupposto impositivo, normalmente coincidente con la cessione o con l'operazione fiscalmente rilevante, non quello in cui è stato originariamente predisposto il piano o stipulato l'accordo.
- Nel caso di partecipazioni assegnate o acquistate tramite stock option, la semplice attribuzione del diritto non equivale necessariamente all'acquisto dei titoli: rileva l'effettivo esercizio dell'opzione, secondo le condizioni previste dalla legge e dal piano.
- L'applicazione di una disciplina fiscale entrata in vigore prima dell'esercizio dell'opzione e della vendita non è retroattiva, anche se il contribuente aveva aderito al piano in un periodo caratterizzato da una tassazione più favorevole.
- Per valutare casi analoghi è necessario distinguere tra momento della promessa o dell'assegnazione del diritto, momento dell'esercizio dell'opzione, momento dell'acquisizione delle partecipazioni e momento della vendita, verificando quale di tali eventi costituisca il presupposto imponibile secondo la normativa applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 375 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 1137 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 2185 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 2186 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 2188 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 dic 2016Sentenza del 14/12/2016 n. 2194 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →