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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1067

Regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione, del 1° luglio 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Normativa europea32016R1067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose contenuto nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. La modifica deriva dall'obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione le schede tecniche delle indicazioni registrate: quelle non presentate entro il 20 febbraio 2015 vengono soppresse, mentre quelle trasmesse restano iscritte in attesa di verifica. L'atto sostituisce integralmente l'allegato III e si applica direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Sostituzione dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 con l'elenco aggiornato delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle bevande spiritose disciplinate dal regolamento (CE) n. 110/2008, in particolare alle indicazioni geografiche iscritte nell'allegato III relativo a denominazione, presentazione, etichettatura e protezione. Incide sugli operatori economici che producono, commercializzano o etichettano tali bevande, nonché sugli Stati membri che hanno presentato le schede tecniche richieste. Restano escluse dall'allegato le 87 indicazioni geografiche per le quali la scheda tecnica non è stata presentata entro il 20 febbraio 2015; le 243 indicazioni per le quali la scheda tecnica è stata depositata restano temporaneamente inserite in attesa della verifica di conformità ai requisiti dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013.

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Il regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione interviene sul sistema delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose disciplinato dal regolamento (CE) n. 110/2008. L'atto dà attuazione alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 20 di tale regolamento, in base alla quale gli Stati membri dovevano trasmettere alla Commissione una scheda tecnica per ciascuna indicazione geografica registrata nell'allegato III entro il 20 febbraio 2015.

Contesto normativo e finalità

Dai considerando emerge che, alla scadenza fissata, la Commissione aveva ricevuto schede tecniche per 243 indicazioni geografiche su 330 complessive; per 87 indicazioni non era pervenuta alcuna scheda tecnica. In applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008, tali indicazioni non documentate dovevano essere soppresse dall'allegato III. Le indicazioni per le quali la scheda tecnica è stata invece presentata restano per il momento iscritte, in attesa della verifica della loro conformità ai requisiti dell'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento, secondo la procedura prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente le bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e, in particolare, l'elenco delle loro indicazioni geografiche protette. Il suo effetto è rilevante per produttori, imbottigliatori, distributori e operatori che utilizzano tali denominazioni nella presentazione ed etichettatura dei prodotti, nonché per le autorità nazionali coinvolte nella trasmissione e nel controllo delle schede tecniche.

Modifica dell'allegato III

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 con il testo allegato al regolamento in esame. Il nuovo allegato contiene l'elenco aggiornato delle indicazioni geografiche per categorie di prodotto, con l'indicazione del relativo paese d'origine e, in alcuni casi, di precisazioni supplementari sulle denominazioni ammesse o sulle condizioni di uso.

Contenuto dell'allegato sostitutivo

L'allegato elenca numerose indicazioni geografiche distribuite per categorie, tra cui:

  • rum;
  • whisky/whiskey;
  • acquavite di cereali;
  • acquavite di vino;
  • brandy/weinbrand;
  • acquavite di vinaccia;
  • acquavite di frutta;
  • acquavite di sidro di mele e di sidro di pere;
  • vodka;
  • gin e altre bevande spiritose al ginepro;
  • akvavit/aquavit;
  • bevande all'anice e anisi distillati;
  • liquori e altre bevande spiritose.

Per alcune indicazioni sono previste precisazioni specifiche. Ad esempio, per "Cognac" e "Armagnac" sono indicate menzioni complementari ammesse; per "Somerset Cider Brandy" deve figurare la denominazione di vendita "acquavite di sidro di mele"; per alcune vodke aromatizzate la denominazione di vendita "vodka aromatizzata" deve comparire in ეტichetta; per "Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky" e "Irish Cream" è precisato l'ambito territoriale di produzione anche all'Irlanda del Nord. Inoltre, la protezione della denominazione "Pisco" è espressamente chiarita come non pregiudizievole rispetto ai prodotti originari del Cile protetti dall'accordo di associazione UE-Cile del 2002.

Conseguenze per le indicazioni non incluse

Il regolamento conferma, in via applicativa, che le 87 indicazioni geografiche per le quali non era stata presentata la scheda tecnica entro il termine del 20 febbraio 2015 devono essere espunte dall'allegato III. Per le indicazioni rimaste inserite, la Commissione conserva il potere di valutare la conformità delle schede tecniche ai requisiti sostanziali previsti dal regolamento di base.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato III

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 con il testo allegato al regolamento, che contiene l'elenco aggiornato delle indicazioni geografiche per categorie di bevande spiritose e il relativo paese d'origine.

Criterio di soppressione delle indicazioni non documentate

Nei considerando si chiarisce che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008, le 87 indicazioni geografiche per le quali non è stata presentata la scheda tecnica entro il 20 febbraio 2015 devono essere soppresse dall'allegato III.

Mantenimento provvisorio delle indicazioni con scheda tecnica

Le 243 indicazioni geografiche per le quali la scheda tecnica è stata presentata entro il 20 febbraio 2015 restano incluse nell'allegato III; la Commissione ne valuta la conformità ai requisiti dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell'allegato

L'allegato elenca numerose indicazioni geografiche per categorie quali rum, whisky/whiskey, acquavite di cereali, acquavite di vino, brandy, acquavite di vinaccia, acquavite di frutta, acquavite di sidro di mele e di sidro di pere, vodka, gin, akvavit, bevande all'anice, ouzo, bitter, vodka aromatizzata, liquori e altre bevande spiritose, indicando per ciascuna il paese d'origine e, in alcuni casi, condizioni specifiche di uso o di presentazione.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichebevande spiritoseetichettaturaprotezione delle denominazionimercato interno

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