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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1064

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1064 della Commissione, del 30 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una determinata giornata, i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che richiede un aggiornamento quotidiano sulla base di dati variabili. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e, ove rilevante, per paese terzo di origine. Il testo entra in vigore immediatamente il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati dai relativi codici NC e, quando previsto, dai codici dei paesi terzi di origine. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1064 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. Si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che, in attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, disciplina la fissazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1. Il sistema dei valori forfettari all'importazione serve a determinare il prezzo di entrata dei prodotti interessati quando provenienti da paesi terzi, secondo i criteri applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.

Ambito oggettivo: prodotti e codici interessati

Il testo non introduce criteri generali nuovi, ma recepisce i valori applicabili per una serie di prodotti identificati in allegato tramite codici NC. I codici interessati sono:

  • 0702 00 00
  • 0709 93 10
  • 0805 50 10
  • 0808 10 80
  • 0809 10 00
  • 0809 29 00
  • 0809 30 10 e 0809 30 90
  • 0809 40 05

Per ciascuna voce sono indicati valori espressi in EUR/100 kg, talvolta distinti per paese terzo di origine. Il codice "ZZ" è utilizzato per indicare "altre origini", secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nel regolamento (UE) n. 1106/2012.

Valori forfettari fissati nell'allegato

L'allegato riporta i valori applicabili alle diverse origini. A titolo esemplificativo:

  • 0702 00 00: 128,2 EUR/100 kg per MA e ZZ
  • 0709 93 10: 135,6 EUR/100 kg per TR e ZZ
  • 0805 50 10: valori variabili da 133,2 a 198,5 EUR/100 kg a seconda dell'origine
  • 0808 10 80: valori variabili da 67,7 a 161,9 EUR/100 kg a seconda dell'origine
  • 0809 29 00: 350,8 EUR/100 kg per TR e ZZ
  • 0809 30 10 e 0809 30 90: 124,7 EUR/100 kg per TR e ZZ
  • 0809 40 05: 148,6 EUR/100 kg per TR e ZZ

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, coerentemente con la natura giornaliera del meccanismo di calcolo dei valori forfettari. È espressamente previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della fissazione dei valori forfettari

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene i valori espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli e, per talune voci, per specifiche origini paesi terzi.

Base normativa e aggiornamento quotidiano

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori per codice NC e origine

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per i prodotti individuati dai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, con valori differenziati per origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, US, UY, ZA e codice ZZ per "altre origini").

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutticolidazi doganali

Testo integrale

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