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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1068

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione, del 1° luglio 2016, che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la ciromazina come principio attivo esistente per l’impiego nei biocidi del tipo di prodotto 18, sulla base della valutazione effettuata nell’ambito del programma di esame dei principi attivi previsto dal regolamento sui biocidi. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni di purezza, a prescrizioni particolari per la valutazione del prodotto e a obblighi di attenzione verso determinati rischi, inclusi quelli per gli utilizzatori professionali e per comparti ambientali sensibili. Il testo impone inoltre l’etichettatura degli articoli trattati con ciromazina o che la contengono, richiamando l’articolo 58 del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione ha efficacia dal 1o gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2027.

Approva la ciromazina (N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina) come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fissandone condizioni, specifiche e data di scadenza dell’approvazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai biocidi del tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, quando contengono ciromazina o la utilizzano come principio attivo. Riguarda gli operatori che richiedono o rilasciano autorizzazioni di biocidi, i produttori e gli immettitori sul mercato di articoli trattati con ciromazina o contenenti tale sostanza, nonché le autorità competenti degli Stati membri incaricate della valutazione e dell’autorizzazione. Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; l’approvazione decorre dal 1o gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2027. Restano rilevanti, per gli articoli trattati, gli obblighi di etichettatura di cui all’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Approvazione della ciromazina come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 18

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina, detta ciromazina, come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. Il provvedimento si colloca nell’ambito del programma di esame sistematico dei principi attivi previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e fa seguito alla valutazione effettuata dall’autorità competente greca e al parere del comitato sui biocidi dell’ECHA.

Contesto e base normativa

La Commissione richiama l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, che disciplina l’approvazione dei principi attivi esistenti. Dai considerando emerge che la ciromazina è stata valutata per il tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. Il parere tecnico ha concluso che i biocidi contenenti ciromazina possono soddisfare le prescrizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui biocidi, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso.

Oggetto dell’approvazione e durata

L’articolo 1 dispone l’approvazione della ciromazina come principio attivo per il tipo di prodotto 18, subordinandola alle condizioni contenute nell’allegato. Nell’allegato sono indicati la data di approvazione, fissata al 1o gennaio 2018, e la scadenza dell’approvazione, fissata al 31 dicembre 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Specifiche tecniche del principio attivo

L’allegato riporta i dati identificativi della sostanza: nome comune ciromazina, denominazione IUPAC N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina, numero CE 266-257-8 e numero CAS 66215-27-8. Il grado minimo di purezza del principio attivo usato per la valutazione è pari a 950 g/kg. È inoltre chiarito che il principio attivo presente nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza uguale o diversa, a condizione che sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Condizioni per la valutazione e l’autorizzazione dei biocidi

Il regolamento impone che, in sede di valutazione del prodotto, si presti particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello dell’Unione del principio attivo. In considerazione dei rischi individuati, la valutazione del prodotto deve inoltre concentrarsi sugli utilizzatori professionali e, per i prodotti impiegati nei locali di stabulazione degli animali, sulle acque di superficie, sui sedimenti e sul comparto suolo.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, l’allegato richiede una verifica specifica circa la necessità di stabilire nuovi limiti massimi di residui o di modificare quelli esistenti. Tale verifica deve avvenire in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005. Devono inoltre essere adottate misure di mitigazione del rischio volte a garantire che i limiti massimi di residui applicabili non siano superati.

Etichettatura degli articoli trattati

Il regolamento considera anche gli articoli trattati con ciromazina o contenenti tale sostanza. Per la loro immissione sul mercato, il responsabile deve assicurare che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. I considerando evidenziano inoltre che la ciromazina soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza molto persistente (vP) ai sensi del regolamento REACH, giustificando così l’esigenza di un’adeguata etichettatura degli articoli trattati.

Disposizioni principali

Approvazione della ciromazina

L’articolo 1 approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente alle specifiche e condizioni stabilite nell’allegato.

Durata ed entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato, la data di approvazione è fissata al 1o gennaio 2018 e la scadenza dell’approvazione al 31 dicembre 2027.

Specifiche del principio attivo

L’allegato indica per la ciromazina la denominazione IUPAC, i numeri di identificazione CE 266-257-8 e CAS 66215-27-8, nonché un grado minimo di purezza di 950 g/kg. È precisato che il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con quello valutato.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

L’allegato prevede che, nella valutazione del prodotto, si presti particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello UE del principio attivo. Inoltre, per i prodotti interessati, la valutazione deve porre particolare attenzione agli utilizzatori professionali e, per i prodotti usati nei locali di stabulazione degli animali, alle acque di superficie, ai sedimenti e al comparto suolo.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, l’allegato richiede di verificare la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti, in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e di adottare misure di mitigazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

Etichettatura degli articoli trattati

Per l’immissione sul mercato di articoli trattati con ciromazina o contenenti tale sostanza, l’allegato impone al responsabile dell’immissione sul mercato di assicurare che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheetichettatura dei prodottisicurezza alimentareautorizzazione dei prodotti

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