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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1063

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1063 della Commissione, del 30 giugno 2016, recante duecentoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32016R1063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità sottoposti a congelamento dei capitali e delle risorse economiche. La modifica recepisce variazioni deliberate dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24 giugno 2016 su nove voci dell’elenco. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 mediante la modifica di nove voci dell’elenco di persone ed entità soggette a congelamento di capitali e risorse economiche.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità inclusi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè ai soggetti designati nell’ambito delle misure restrittive dell’UE nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’effetto è territoriale generale nell’Unione, poiché il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Non istituisce un nuovo regime sanzionatorio autonomo, ma aggiorna dati identificativi e riferimenti di designazione nell’elenco esistente.

Aggiornamento dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1063 della Commissione costituisce un intervento di aggiornamento puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina il congelamento dei capitali e delle risorse economiche nei confronti di persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’atto è adottato per allineare l’elenco dell’Unione alle modifiche deliberate il 24 giugno 2016 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5, quale fondamento per la modifica dell’allegato I. La finalità è assicurare che le misure restrittive siano aggiornate e che l’efficacia del regime sanzionatorio non sia compromessa da informazioni obsolescenti o incomplete.

Ambito materiale: congelamento di capitali e risorse economiche

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 contiene l’elenco dei soggetti a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il regolamento non introduce nuovi criteri sostanziali di designazione, ma interviene sulle informazioni identificative di soggetti già inseriti nell’elenco, rettificando dati anagrafici e ulteriori elementi utili all’esatta individuazione dei destinatari delle misure.

Modifiche alle singole voci dell’allegato

L’allegato del regolamento sostituisce nove voci dell’elenco.

Per le persone fisiche, vengono aggiornate o rettificate le seguenti informazioni:

  • Lionel Dumont: data di nascita, cittadinanza e riferimento alla data di designazione, con conferma degli alias già indicati;
  • Emilie Edwige Konig: aggiornamento del nome completo, degli alias, della cittadinanza, dei numeri di passaporto/carta d’identità e della designazione;
  • Kevin Guiavarch: sostituzione della dicitura "nazionalità" con "cittadinanza" e aggiornamento del riferimento di designazione;
  • Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim: aggiunta di un ulteriore alias e conferma degli altri dati essenziali, compreso l’indirizzo in Repubblica araba siriana;
  • Peter Cherif: precisazione del luogo di nascita (Parigi, 20o arrondissement);
  • Maxime Hauchard: correzione della data e del luogo di nascita, nonché inserimento del numero di carta d’identità nazionale francese e della relativa scadenza;
  • Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi: aggiornamento della data di designazione con riferimento alla previsione dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), e indicazione che sarebbe deceduto in Yemen nel giugno 2015;
  • Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi: aggiornamento del nome, degli alias, del luogo di nascita, dei documenti yemeniti e dell’informazione sulla madre.

Per l’entità "Al-Qaida in the Arabian Peninsula" vengono aggiornate le informazioni descrittive, mantenendo gli alias e la sede storica indicata come Yemen o Arabia Saudita tra il 2004 e il 2006, con riferimento alla data di designazione del 19 gennaio 2010.

Effetti applicativi e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come espressamente previsto all’articolo 2, per garantire l’immediata efficacia delle misure. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Significato operativo per i professionisti

Per gli operatori legali e fiscali, il provvedimento rileva soprattutto ai fini della due diligence sanzionatoria, dei controlli antiriciclaggio e dell’operatività bancaria e commerciale con controparti potenzialmente riconducibili ai soggetti elencati. La funzione principale dell’atto è quella di assicurare la precisione dell’identificazione dei destinatari del congelamento, riducendo il rischio di errori nella verifica dei nominativi e dei dati anagrafici presenti nelle liste sanzionatorie UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco di persone ed entità sanzionate

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sostituisce e rettifica nove voci dell’elenco, relative sia a persone fisiche sia a un’entità, aggiornando dati anagrafici, alias, numeri di documento, luoghi di nascita, cittadinanza e date di designazione.

Recepimento delle decisioni del Comitato sanzioni ONU

Il considerando 2 spiega che il 24 giugno 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato nove voci del proprio elenco; di conseguenza, l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 deve essere adeguato per mantenere allineate le misure restrittive dell’Unione.

Entrata in vigore immediata e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Modifiche nominative e identificative nell’allegato

L’allegato sostituisce le voci relative a Lionel Dumont, Emilie Edwige Konig, Kevin Guiavarch, Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi e Al-Qaida in the Arabian Peninsula, aggiornando informazioni come date di nascita, luoghi di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto e formule di designazione richiamate all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), o, nel caso di alcune voci precedenti, all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b).

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivecongelamento di capitalicontrasto al terrorismo

Testo integrale

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