Regolamento (UE) 2016/1077
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1077 della Commissione, del 1° luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma la persistenza del dumping sulle importazioni di silicio dalla RPC e introduce, all'esito del riesame intermedio parziale, un dazio antidumping definitivo ricalibrato secondo la regola del dazio inferiore. La Commissione conclude che, pur non sussistendo un pregiudizio notevole in atto per l'industria dell'Unione, vi è un rischio concreto di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Le misure vengono quindi mantenute, con aliquote differenziate per un produttore esportatore e per tutte le altre società.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio parziale.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di silicio attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00, originario della Repubblica popolare cinese, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Il regolamento riguarda sia le importazioni soggette a dazio sia il contesto delle importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo, rilevanti ai fini dell'analisi del dumping e del pregiudizio, ma il dazio definitivo è istituito sulle importazioni del prodotto in esame immesse sul mercato dell'Unione. Sono richiamate, come misure collegate, l'estensione delle misure alla Repubblica di Corea e a Taiwan disposta da atti precedenti. L'entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1077: dazio antidumping definitivo sul silicio originario della RPC
Il regolamento chiude un procedimento di riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio parziale riguardanti le importazioni di silicio dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conferma la necessità di mantenere le misure antidumping, ritenendo probabile la persistenza del dumping e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione in caso di caduta delle misure.
Quadro procedurale e base giuridica
Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1225/2009, in particolare degli articoli 9, paragrafo 4, e 11, paragrafi 2, 3 e 5. Il riesame in previsione della scadenza è stato avviato su domanda di Euroalliages, presentata per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione di silicio dell'Unione. Il riesame intermedio parziale è stato richiesto da EUSMET e limitato al pregiudizio, in ragione di presunti mutamenti duraturi delle circostanze relative alla struttura industriale dell'Unione, alla domanda e agli approvvigionamenti.
La Commissione ha svolto campionamento dei produttori esportatori cinesi e delle altre parti interessate, inviando questionari ai produttori dell'Unione, all'importatore e agli esportatori selezionati. Sono state effettuate visite di verifica presso i produttori dell'Unione, l'importatore, vari utilizzatori e i produttori esportatori cinesi, nonché presso il produttore del paese di riferimento negli USA.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato è il silicio classificato al codice NC 2804 69 00, originario della RPC. La Commissione qualifica come prodotti simili il silicio venduto negli Stati Uniti, scelti come paese di riferimento, e il silicio prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione, in ragione delle analoghe caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e dei medesimi usi di base.
Dumping: valore normale, prezzo all'esportazione e margini
Poiché la RPC non è trattata come economia di mercato ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il valore normale è stato costruito in un paese terzo a economia di mercato. La Commissione ha ritenuto gli USA il paese di riferimento più appropriato, escludendo la Norvegia per assenza di vendite interne utilizzabili, il Brasile per mancata collaborazione e la Russia per la presenza di distorsioni, posizione dominante di un solo produttore e forte destinazione vincolata della produzione.
Il prezzo all'esportazione è stato ricostruito sui prezzi effettivamente pagati o pagabili dagli acquirenti indipendenti nell'Unione. Dopo gli adeguamenti per imposte indirette, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, costi accessori e imballaggio, la Commissione ha riscontrato margini di dumping per i produttori esportatori collaboranti compresi tra il 20 % e il 30 %.
Prospettive in caso di caduta delle misure
La Commissione ritiene che, se le misure decadessero, le importazioni cinesi continuerebbero a entrare nell'Unione a prezzi di dumping. La conclusione si fonda su tre elementi principali: la rilevante capacità produttiva inutilizzata nella RPC, l'attrattività del mercato dell'Unione e la presenza di barriere doganali o antidumping in altri mercati importanti, che renderebbero l'Unione una destinazione probabile per parte delle esportazioni cinesi.
Un ulteriore dato rilevante è che una parte molto consistente delle importazioni dalla RPC avviene in regime di perfezionamento attivo, soprattutto per l'industria chimica, con prezzi negoziati consapevolmente dell'esenzione dal dazio antidumping. Ciò ha rafforzato la conclusione secondo cui, in assenza di misure, il mercato europeo resterebbe esposto a prezzi bassi e a pratiche di dumping.
Pregiudizio: industria dell'Unione e andamento degli indicatori
L'industria dell'Unione è composta da tre produttori e costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1. La Commissione analizza un ampio set di indicatori ex articolo 3, paragrafo 5: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, prezzi, costi, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti e rendimento del capitale investito.
I consumi dell'Unione crescono nel periodo in esame del 9 %, mentre produzione e vendite dell'industria dell'Unione aumentano solo modestamente. La quota di mercato dell'industria dell'Unione si riduce del 3 %, l'utilizzo degli impianti cala rispetto all'inizio del periodo, i prezzi di vendita diminuiscono sensibilmente e il costo di produzione cresce. Gli indicatori finanziari mostrano un deterioramento rispetto al 2011, anche se i livelli assoluti di redditività, flusso di cassa e ROI restano soddisfacenti.
La Commissione conclude quindi che l'industria dell'Unione non subisce un pregiudizio notevole attuale, ma che esiste un rischio concreto di reiterazione del pregiudizio se le misure venissero meno.
Interesse dell'Unione
Nel bilanciamento degli interessi, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia conforme all'interesse dell'Unione. L'industria dell'Unione, che ha collaborato integralmente all'inchiesta, beneficia della protezione contro il dumping e dimostra di essere redditizia in assenza di concorrenza sleale. L'impatto sugli importatori indipendenti è limitato, e per molti utilizzatori l'effetto delle misure è attenuato dal fatto che una parte rilevante degli acquisti avviene in regime di perfezionamento attivo.
La Commissione osserva inoltre che il mercato dell'Unione non è privo di concorrenza: oltre ai produttori dell'Unione, operano fornitori norvegesi, brasiliani, russi e di altri paesi terzi. Pertanto non viene accolta la tesi di una situazione duopolistica né l'argomento secondo cui la qualifica del silicio come materia prima essenziale imporrebbe l'abrogazione delle misure antidumping.
Riesame intermedio parziale e mutamento duraturo di circostanze
Sul riesame intermedio parziale, la Commissione accerta un mutamento duraturo delle circostanze rispetto al precedente riesame del pregiudizio: si è ridotto il numero dei produttori dell'Unione, alcuni operatori si sono fusi, la domanda di silicio nell'Unione è aumentata in modo significativo e la dipendenza dalle importazioni è cresciuta. Tale mutamento giustifica la revisione del livello del dazio.
Determinazione del livello del dazio e regola del dazio inferiore
Per il riesame intermedio parziale la Commissione applica la regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Il livello di eliminazione del pregiudizio è fissato al 16,8 %, calcolato sui soli volumi di importazioni assoggettate a dazio, poiché le importazioni in regime di perfezionamento attivo non sono immesse in libera pratica e non sono soggette a dazio antidumping.
La Commissione respinge le critiche volte a includere nel calcolo anche le importazioni in perfezionamento attivo, ritenendo che tale metodo non sia coerente con il regime giuridico applicabile né con la struttura effettiva delle vendite. Per questa ragione il confronto è effettuato sulle importazioni destinate all'immissione in libera pratica, prevalentemente rivolte all'industria dell'alluminio.
Aliquote definitive e disciplina applicativa
Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della RPC. Le aliquote sono:
- 16,3 % per Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi, codice TARIC addizionale A971;
- 16,8 % per tutte le altre società, codice TARIC addizionale A999.
Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate e alle importazioni del prodotto fabbricato da tali soggetti; per le altre società si applica l'aliquota residuale. È prevista la possibilità di chiedere l'aggiornamento dell'aliquota in caso di modifica della denominazione sociale o dell'indirizzo, previa domanda alla Commissione.
Disposizioni finali
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto del procedimento e misure pregresse
Il regolamento interviene su un dazio antidumping definitivo già esistente sulle importazioni di silicio originario della RPC, istituito in precedenza con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010. Le misure precedenti prevedevano dazi tra il 16,3 % e il 19 % del valore delle merci importate.
Riesame in previsione della scadenza e riesame intermedio parziale
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, su domanda presentata da Euroalliages per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione dell'Unione. Ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, su domanda di EUSMET.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato è il silicio, attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00, originario della RPC. La Commissione riconosce come prodotti simili il silicio prodotto e venduto negli USA, selezionati come paese di riferimento, e il silicio fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
Determinazione del valore normale e scelta del paese di riferimento
Poiché la RPC non è trattata come economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi o valori costruiti in un paese terzo a economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a). La Commissione ha ritenuto gli USA il paese di riferimento più appropriato, escludendo Norvegia, Brasile e Russia per ragioni di rappresentatività del mercato, assenza di vendite interne utilizzabili o distorsioni del mercato.
Margine di dumping
Il prezzo all'esportazione è stato calcolato sui prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione. Dopo gli adeguamenti necessari, la Commissione ha riscontrato margini di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato compresi tra il 20 % e il 30 % del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
Rischio di persistenza o reiterazione del dumping
La Commissione conclude che, in assenza di misure, le importazioni dalla RPC continuerebbero a entrare nell'Unione a prezzi di dumping. La conclusione si fonda sulla significativa capacità produttiva inutilizzata nella RPC, sull'attrattività del mercato dell'Unione e sul fatto che i prezzi all'esportazione verso l'Unione risultano negoziati in un contesto in cui il dazio antidumping non viene riscosso, specie per le vendite in regime di perfezionamento attivo.
Industria dell'Unione e analisi del pregiudizio
L'industria dell'Unione è composta da tre produttori e non subisce un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5. Tuttavia, la Commissione rileva un andamento disomogeneo degli indicatori economici: crescita modesta di produzione e vendite, riduzione della quota di mercato, pressione sui prezzi, tendenza negativa dell'utilizzo degli impianti e risultati finanziari meno favorevoli rispetto all'inizio del periodo in esame.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
Nonostante l'assenza di pregiudizio notevole attuale, la Commissione ritiene reale il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Il giudizio si basa sull'aumento delle importazioni cinesi durante il periodo in esame, sulla capacità inutilizzata della RPC, sulla sottoquotazione dei prezzi e sul fatto che altri mercati importanti applicano già dazi antidumping al silicio cinese.
Interesse dell'Unione
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse dell'Unione. Il beneficio per l'industria dell'Unione supera l'impatto negativo limitato o trascurabile sugli importatori e sugli utilizzatori, tenendo conto anche della disponibilità di altre fonti di approvvigionamento.
Mutamento duraturo di circostanze
Nel riesame intermedio parziale la Commissione accerta che i cambiamenti nella composizione e struttura dell'industria dell'Unione, nella domanda di silicio e nella struttura dell'approvvigionamento hanno carattere duraturo. Tale conclusione giustifica la richiesta di riesame limitato al pregiudizio.
Livello di eliminazione del pregiudizio e regola del dazio inferiore
Per il riesame intermedio parziale la Commissione determina un livello di eliminazione del pregiudizio pari al 16,8 %, calcolato sulle importazioni assoggettate a dazio e non su quelle in regime di perfezionamento attivo. Applicando la regola del dazio inferiore, il dazio definitivo è fissato al più basso tra il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Il dazio antidumping definitivo è fissato al 16,3 % per Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi, con codice addizionale TARIC A971, e al 16,8 % per tutte le altre società, con codice addizionale TARIC A999.
Estensione delle misure collegate
La Commissione conferma anche il mantenimento dell'estensione delle misure alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, indipendentemente dall'origine dichiarata, in base ai precedenti regolamenti citati nel testo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 1 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1067
- Regolamento · 1 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1068
- Regolamento · 1 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1069
- Regolamento · 30 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1063
- Regolamento · 30 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1064
- Regolamento · 30 giu 2016Regolamento (UE) 2016/1986
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →