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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1069

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1069 della Commissione, del 1° luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili a taluni ortofrutticoli, valori che servono a determinare il prezzo di entrata nel quadro della disciplina UE dei mercati agricoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'efficacia decorre immediatamente dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, in coerenza con la natura giornaliera e variabile del calcolo di tali valori.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato mediante codice NC e, per ciascun prodotto, con riferimento a specifici paesi terzi di origine. I valori sono utilizzati per il calcolo del "prezzo di entrata" ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1069 della Commissione definisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento frequente sulla base di dati giornalieri.

Quadro normativo di riferimento

La Commissione fonda il regolamento sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, sull'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando chiariscono che il sistema dei valori forfettari all'importazione deriva dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e serve a fissare, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011, i valori rilevanti per il prezzo di entrata.

Contenuto sostanziale

L'articolo 1 rinvia all'allegato, che elenca i valori forfettari all'importazione in EUR/100 kg per specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli e per determinate origini paesi terzi. Tra i prodotti interessati figurano, ad esempio, alcune categorie identificate dai codici 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80 e varie sottovoci del codice 0809. Per ciascun prodotto sono indicati valori distinti in funzione dell'origine, con il codice "ZZ" utilizzato per indicare le "altre origini" secondo la nomenclatura richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Effetti temporali e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione del fatto che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale e dipende da dati giornalieri variabili. Come tipico degli atti di esecuzione in materia commerciale-agricola, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC del prodotto e codice del paese terzo di origine, includendo il codice "ZZ" per le "altre origini".

Entrata in vigore e applicazione immediata

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e finalità del sistema

Il preambolo richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione per gli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando spiegano che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofruttadazi doganali

Testo integrale

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