Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1986

Regolamento delegato (UE) 2016/1986 della Commissione, del 30 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo di aiuti europei agli indigenti

Normativa europea32016R1986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato disciplina la procedura con cui uno Stato membro può chiedere alla Commissione di confermare che un importo indebitamente versato, già incluso nei conti certificati, non debba essere rimborsato al bilancio dell’Unione perché non recuperabile. Stabilisce anche criteri indicativi per valutare se il mancato recupero sia imputabile a colpa o negligenza dello Stato membro e definisce i termini entro cui Commissione e Stato membro devono interagire. È prevista un’esenzione informativa per i casi de minimis fino a 250 EUR di contributo del Fondo, al netto degli interessi.

Condizioni e procedure per stabilire se gli importi indebitamente versati e non recuperabili nell’ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti debbano essere rimborsati dagli Stati membri al bilancio dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità di certificazione e alla Commissione nell’ambito del regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti. Riguarda gli importi indebitamente versati a beneficiari che siano stati già inclusi nei conti certificati presentati alla Commissione e che risultino non recuperabili per fini di rimborso al bilancio dell’Unione. Si applica alle richieste presentate dal 2017 al 2025 compreso, entro il 15 febbraio di ogni anno, con possibile proroga eccezionale al 1° marzo. Non si applica, per i termini procedurali specifici, alle irregolarità precedenti un fallimento o ai casi di sospetta frode; inoltre non richiede informazioni per importi non recuperati non superiori a 250 EUR di contributo del Fondo, al netto degli interessi.

Regolamento delegato (UE) 2016/1986: importi non recuperabili nel Fondo di aiuti europei agli indigenti

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 223/2014 disciplinando le condizioni e la procedura per stabilire quando un importo indebitamente versato e non recuperabile debba essere rimborsato da uno Stato membro al bilancio dell’Unione. La disciplina si inserisce nel sistema di gestione finanziaria del Fondo di aiuti europei agli indigenti e mira a garantire certezza procedurale, tracciabilità delle azioni di recupero e corretta imputazione delle perdite finanziarie.

Ambito di applicazione e finalità

Il regolamento riguarda gli importi indebitamente versati a beneficiari nell’ambito del Fondo, purché tali importi siano già stati inclusi nei conti certificati presentati alla Commissione. La procedura è attivata dall’autorità di certificazione dello Stato membro, che chiede alla Commissione di confermare che l’importo non sia recuperabile e che non debba quindi gravare sul bilancio dell’Unione. Le richieste vanno presentate per ciascuna operazione tramite il sistema elettronico di scambio dati e seguono una finestra temporale definita: dal 2017 al 2025 compresi, entro il 15 febbraio di ogni anno, con possibile proroga eccezionale al 1° marzo.

Coordinamento con il regolamento (UE) n. 223/2014 e con i conti annuali

Il regolamento precisa che le informazioni sugli importi non recuperabili devono riguardare esclusivamente somme già inserite nei conti certificati precedentemente trasmessi alla Commissione. Tale precisazione serve a distinguere gli importi realmente "non recuperabili" da eventuali detrazioni o rettifiche non ancora consolidate nei conti. Il sistema è quindi collegato alla documentazione di bilancio e di controllo prevista dal regolamento (UE) n. 223/2014, nonché ai modelli di rendicontazione richiamati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/341.

Criteri per valutare colpa o negligenza dello Stato membro

L’articolo 2 individua criteri indicativi che possono far ritenere che il mancato recupero sia dovuto a colpa o negligenza dello Stato membro. Tra questi figurano, in particolare:

  • l’assenza di una descrizione delle misure amministrative e giuridiche adottate per il recupero;
  • la mancata trasmissione degli ordini di recupero o di documentazione equivalente;
  • la mancata comunicazione dell’ultimo pagamento al beneficiario;
  • l’effettuazione di nuovi pagamenti indebiti dopo la rilevazione dell’irregolarità;
  • la mancata adozione, entro 12 mesi, di atti di riduzione/soppressione del sostegno o di ritiro del documento di sostegno;
  • il mancato avvio del recupero entro 12 mesi dalla riduzione o soppressione definitiva del sostegno;
  • il mancato esaurimento delle possibilità di recupero offerte dal quadro nazionale;
  • la mancata produzione di documenti relativi a fallimento o insolvenza, se pertinenti;
  • la mancata risposta alle richieste integrative della Commissione.

Il regolamento chiarisce però che la presenza di uno o più di questi indici non comporta automaticamente la sussistenza di colpa o negligenza: la Commissione deve sempre considerare le circostanze concrete e il contesto istituzionale e giuridico nazionale.

Procedura di valutazione e termini

La Commissione valuta i casi sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro. Entro il 31 maggio dell’anno di presentazione dei conti, essa può chiedere ulteriori informazioni sui provvedimenti adottati per il recupero oppure chiedere allo Stato membro di proseguire la procedura di recupero. Se opta per la richiesta di informazioni:

  • lo Stato membro risponde entro tre mesi;
  • in assenza di ulteriori informazioni, la Commissione prosegue comunque la valutazione sulla base degli elementi disponibili;
  • entro tre mesi dalla risposta, o dalla scadenza del termine di risposta, la Commissione comunica un’eventuale conclusione secondo cui il contributo dell’Unione debba essere rimborsato, motivandola e concedendo due mesi per osservazioni;
  • entro sei mesi dalla scadenza del termine per le osservazioni, la Commissione conclude la valutazione e, se conferma la propria conclusione, adotta una decisione.

Se la Commissione non agisce entro i termini previsti, lo Stato membro non è tenuto a rimborsare il contributo dell’Unione. I termini di cui sopra non si applicano alle irregolarità precedenti un fallimento e ai casi di sospetta frode.

Criterio di calcolo del rimborso

Quando il contributo dell’Unione deve essere rimborsato dallo Stato membro, l’importo è calcolato applicando il tasso di cofinanziamento del programma operativo, quale risulta dal piano di finanziamento vigente al momento della richiesta. Il regolamento lega quindi il rimborso alla percentuale di partecipazione dell’Unione prevista per il programma interessato.

Importi non superiori a 250 EUR

È prevista una soglia di esenzione per i casi di importo modesto: se uno Stato membro decide di non recuperare un importo indebitamente versato che, al netto degli interessi, non supera 250 EUR di contributo del Fondo, non deve trasmettere informazioni alla Commissione. Per questi importi de minimis non si attiva la procedura di conferma né l’eventuale valutazione sulla rimborsabilità.

Allegato: contenuto informativo del modulo

L’allegato definisce il contenuto del modulo da utilizzare per la richiesta, distinguendo tra il programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I) e il programma operativo per l’inclusione sociale delle persone indigenti (PO II). Le informazioni richieste comprendono, tra l’altro:

  • natura della spesa;
  • denominazione dell’operazione e numero identificativo;
  • nome del beneficiario;
  • data e prova dell’ultimo pagamento del contributo pubblico;
  • tipo di irregolarità e organismo che l’ha rilevata;
  • data di rilevamento dell’irregolarità;
  • importi delle spese dichiarate non recuperabili, della spesa pubblica corrispondente e del contributo dell’Unione non recuperabile;
  • periodo/i contabile/i interessato/i;
  • data di inizio della procedura di recupero;
  • copia degli ordini di recupero;
  • data di dichiarazione della non recuperabilità;
  • ragioni della non recuperabilità;
  • documenti relativi a eventuali procedure fallimentari;
  • indicazione se il contributo dell’Unione debba essere posto a carico del bilancio dell’Unione.

L’allegato specifica inoltre che l’importo del contributo dell’Unione è calcolato secondo il tasso di cofinanziamento del programma operativo vigente al momento della richiesta e fornisce la legenda tecnica dei campi del modulo.

Disposizioni principali

Presentazione delle informazioni sugli importi non recuperabili

L’autorità di certificazione deve chiedere alla Commissione di confermare che un importo indebitamente versato, precedentemente incluso nei conti certificati, non sia recuperabile e non debba quindi essere rimborsato al bilancio dell’Unione. La richiesta va presentata a livello di ciascuna operazione, nel modulo dell’allegato, tramite il sistema di scambio elettronico di dati previsto dall’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014. La domanda deve essere trasmessa entro il 15 febbraio di ogni anno, dal 2017 al 2025 compresi, con possibile proroga eccezionale al 1° marzo.

Criteri indicativi di colpa o negligenza

Sono elencati vari indici che possono portare a ritenere sussistente colpa o negligenza dello Stato membro, tra cui: mancata descrizione dei provvedimenti amministrativi e giuridici adottati; mancata trasmissione degli ordini di recupero o di documenti equivalenti; mancata indicazione dell’ultimo pagamento al beneficiario; nuovi pagamenti indebiti dopo la rilevazione dell’irregolarità; mancata adozione entro 12 mesi di atti di riduzione/soppressione del sostegno o di ritiro del documento di sostegno; mancato avvio del recupero entro 12 mesi dalla riduzione/soppressione definitiva; mancato esaurimento delle possibilità di recupero offerte dal diritto nazionale; mancata produzione di documenti sulle procedure di insolvenza o fallimento; mancata risposta alle richieste integrative della Commissione.

Valutazione della Commissione e procedura di decisione

La Commissione valuta ogni caso tenendo conto delle circostanze specifiche e del quadro istituzionale e giuridico nazionale; anche la presenza di uno o più criteri indicativi non comporta automaticamente l’attribuzione di colpa o negligenza. Entro il 31 maggio dell’anno di presentazione dei conti, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni oppure chiedere allo Stato membro di proseguire la procedura di recupero. Se richiede informazioni, lo Stato membro risponde entro tre mesi; in mancanza, la Commissione prosegue la valutazione sulla base degli elementi disponibili. Entro tre mesi dalla risposta, o dalla scadenza del termine di risposta, la Commissione comunica un’eventuale conclusione sfavorevole e chiede osservazioni entro due mesi. Entro sei mesi dalla scadenza per le osservazioni, la Commissione conclude la valutazione e, se conferma che il contributo dell’Unione debba essere rimborsato, adotta una decisione. In caso di inerzia della Commissione entro i termini, lo Stato membro non è tenuto a rimborsare. Per il calcolo del rimborso si applica il tasso di cofinanziamento del programma operativo vigente al momento della richiesta.

Esenzione per importi non superiori a 250 EUR

Se uno Stato membro decide di non recuperare un importo indebitamente versato, riferito a un’operazione del periodo contabile in questione, che non supera 250 EUR di contributo del Fondo, al netto degli interessi, non è necessario fornire informazioni alla Commissione ai sensi del regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefondi uegestione finanziariaaiuti agli indigentirecupero crediti pubblicicontrolli e irregolarità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.