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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9670/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il trattenimento di una missiva del 24/07/2017 inviata dall'avv. Piera Farina al detenuto Martinelli, con allegati costituiti da copie di relazioni/informative di polizia prive di "timbri di deposito". Si denunciavano violazioni dei diritti di difesa (art. 24 Cost., art. 103 cod. proc. pen.), vizi di motivazione e la mancata considerazione delle memorie che spiegavano la natura difensiva degli allegati; si sosteneva inoltre che l'assenza di timbri era conforme alla prassi delle cancellerie per copie non conformi

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna, perché renda una motivazione congrua e specifica sulle ragioni del trattenimento della missiva. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il trattenimento/non inoltro di corrispondenza difensiva può essere giustificato solo da elementi concreti che facciano ragionevole dubbio sul contenuto effettivo della missiva, e ha censurato la decisione impugnata per carenza di massime di esperienza e per insufficiente spiegazione del perché le comunicazioni dell'avvocato e gli allegati (pur privi di timbri) non fossero pertinenti al mandato difensivo

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Contestualizza il regime speciale di detenzione del ricorrente (limiti ai contatti e alle comunicazioni), giustificando l'attivazione di controlli più stringenti sulla corrispondenza

  • art. 18-ter ord. pen.

    Individua le condizioni che legittimano il controllo sulla corrispondenza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia applicato correttamente il principio richiedendo elementi concreti e motivazione adeguata per giustificare il trattenimento

  • art. 103 cod. proc. pen.

    Richiama la tutela della libertà di comunicazione del difensore con l'assistito; la Corte sottolinea che tale tutela richiede restrizioni motivate e concrete

  • art. 24 Cost.

    Garanzia costituzionale del diritto di difesa; usata per valutare il bilanciamento tra esigenza di sicurezza e tutela delle comunicazioni difensive

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocata nel ricorso come parametro di corretto esercizio dei diritti difensivi; la censura denunciava omissioni nell'accertamento e nella motivazione relative alle comunicazioni difensive

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme indicate come base del gravame in Cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione), ossia i mezzi di impugnazione utilizzati dal ricorrente

  • Sentenza n. 51187 del 17/05/2018 (Sez. 1) - giurisprudenza

    Precedente richiamato che stabilisce che il non inoltro può essere legittimo solo se fondato su elementi concreti che rendano ragionevole il dubbio sul contenuto effettivo della missiva; la Corte ne conferma l'applicabilità e richiede l'uso di congrue massime di esperienza nella motivazione

Massime di principio

  • La corrispondenza tra difensore e detenuto è tutelata e, di norma, va inoltrata: il trattenimento richiede motivazioni concrete, non affermazioni generiche
  • Per giustificare il non inoltro è necessario indicare elementi concreti che facciano ragionevole dubbio sul contenuto effettivo della missiva o degli allegati, spiegati tramite congrue massime di esperienza
  • La sola carenza di "timbri di deposito" sugli allegati non è, di per sé, prova sufficiente che la documentazione non sia inerente al mandato difensivo, soprattutto se gli allegati risultano copie estratte dal fascicolo di parte
  • In caso di trattenimento di comunicazioni difensive, il provvedimento deve valutare e motivare specificamente la pertinenza degli allegati rispetto al mandato difensivo e l'eventuale rischio per la sicurezza
  • Se il giudice di merito fornisce motivazioni generiche o omette di applicare i criteri giurisprudenziali, la decisione è annullabile e il giudice dovrà riesaminare la questione con motivazione adeguata
  • In situazioni analoghe, chi agisce dovrebbe documentare la natura difensiva della corrispondenza (memorie esplicative, riferimenti al fascicolo processuale) e il giudice deve confrontare tali elementi prima di trattenere o censurare la missiva

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