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Sentenza

Sentenza n. 9900/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della Comunicazione dell'Automobile Club d'Italia del 22 settembre 2025, prot. n. AEKJ8R3/0004758/25, con cui l’amministrazione ha diffidato la ricorrente dal presentare pratiche di radiazione per demolizione di autovetture sottoposte a fermo amministrativo e corredate da dichiarazioni di inutilizzabilità rilasciate dalla Guardia Nazionale Ambientale; - della SCHEDA DU n. 15 vers. 6.0 "Le cessazioni dalla circolazione per demolizione", allegata al decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15 del 17 febbraio 2025, nella parte in cui esclude le Associazioni e le Organizzazioni di tutela ambientale dalla categoria delle "Autorità Pubbliche" legittimate al rilascio delle dichiarazioni di inutilizzabilità dei veicoli gravati da fermo amministrativo; - di tutti gli atti presupposti (anche non cogniti), connessi e consequenziali, ivi compresi i rigetti delle pratiche di radiazione presentate dalla ricorrente sulla base dell'interpretazione illegittima contenuta negli atti impugnati, nonché di ogni altro atto amministrativo, anche non conosciuto, che abbia contribuito alla formazione della volontà amministrativa illegittima, e per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente, da quantificarsi esclusivamente in via equitativa.

Giustizia amministrativa202515231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione ACI di diffida dal reiterare richieste di accesso e scheda DU n. 15 vers. 6.0, allegata al decreto direttoriale MIT n. 15 del 17 febbraio 2025, sulle dichiarazioni di inutilizzabilità dei veicoli gravati da fermo amministrativo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, deducendo di operare nell'intermediazione delle pratiche di radiazione e demolizione dei veicoli, ha impugnato la diffida ACI e la scheda operativa MIT nella parte in cui prevedono che, per radiare senza previa cancellazione il fermo amministrativo, sia necessaria una dichiarazione di inutilizzabilità rilasciata da una pubblica autorità, escludendo le associazioni e organizzazioni di tutela ambientale. Ha dedotto cinque motivi, prospettando violazione degli artt. 357 e 358 c.p., difetto di competenza, violazione del principio di legalità e della gerarchia delle fonti, lesione dell'affidamento, illogicità manifesta e violazione dei doveri di buona fede e correttezza. La ricorrente sosteneva che la scheda DU, pur qualificata come direttiva interna, producesse effetti esterni immediatamente lesivi, impedendole concretamente di presentare pratiche fondate sulle attestazioni della Guardia Nazionale Ambientale. L'ACI ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, rilevando la non immediata lesività degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire. Quanto alla comunicazione ACI, ha ritenuto che la diffida avesse natura meramente informativa e sollecitatoria: essa rendeva noto l'orientamento dell'amministrazione, richiamava istruzioni già pubblicate e invitava la società ad uniformarsi, preannunciando soltanto che, in caso contrario, le pratiche sarebbero state eventualmente rigettate. La lesione sarebbe derivata esclusivamente dai futuri provvedimenti di rigetto delle singole domande di radiazione, non ancora adottati e autonomamente impugnabili. Quanto alla scheda DU allegata al decreto MIT, il Collegio l'ha qualificata come circolare contenente istruzioni prive di autonoma capacità lesiva e riepilogative della precedente nota MEF del 7 ottobre 2009, non impugnata. La scheda non impediva alla società di continuare a gestire le pratiche, sebbene secondo modalità diverse da quelle precedentemente seguite. Il TAR ha inoltre osservato che le censure sembravano tutelare soprattutto la posizione della Guardia Nazionale Ambientale, soggetto non evocato in giudizio, e ha ritenuto ragionevole la necessità di una dichiarazione proveniente da una pubblica autorità, considerando il fermo amministrativo quale garanzia patrimoniale del credito erariale. La normativa sopravvenuta, legge n. 14 del 2026, confermerebbe che la non opponibilità del fermo non elimina la necessità dell'attestazione di inutilizzabilità ai fini della qualificazione del veicolo come fuori uso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.000 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 357 e 358 c.p.

    Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente per sostenere la qualificabilità della Guardia Nazionale Ambientale come autorità pubblica, ma il ricorso è stato definito in rito senza esame favorevole di tale censura.

  • art. 5, comma 10, d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209

    È richiamato quale fondamento del registro unico telematico dei veicoli fuori uso cui si riferiscono le istruzioni operative impugnate.

  • art. 5, commi 8-bis e 8-ter, d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, come inseriti dall'art. 1 legge 26 gennaio 2026, n. 14

    Alla richiesta di cancellazione ... del veicolo fuori uso per la rottamazione ... non può essere opposta l'iscrizione ... del fermo amministrativo

    La non opponibilità del fermo amministrativo non esclude, secondo il TAR, la necessità di attestare l'inutilizzabilità del veicolo ai fini della sua classificazione come veicolo fuori uso; tale potere di attestazione è attribuito ai comuni, alle province, alle città metropolitane o all'ente proprietario della strada nei casi previsti dalla norma.

  • art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato quale base del fermo amministrativo avente funzione di garanzia patrimoniale del credito erariale.

  • d.m. Finanze 7 settembre 1998, n. 503

    È richiamato dalla disciplina sopravvenuta in materia di fermo amministrativo dei veicoli.

Massime di principio

  • La diffida amministrativa che si limiti a rendere noto al destinatario un rilievo di illegittimità o carenza della sua condotta, a richiamare istruzioni già pubblicate e a preannunciare l'adozione di futuri provvedimenti, non è immediatamente lesiva e non può essere autonomamente impugnata per difetto di interesse; l'interesse sorge con l'adozione dell'atto successivo effettivamente lesivo.
  • Una circolare o scheda operativa contenente mere istruzioni interne e riepilogative di precedenti indicazioni amministrative, priva di autonoma capacità provvedimentale e lesiva, non è autonomamente impugnabile; le relative contestazioni possono essere dedotte contro il provvedimento applicativo che incida concretamente sulla posizione del destinatario.
  • La non opponibilità del fermo amministrativo alla richiesta di cancellazione di un veicolo fuori uso non elimina la necessità di una specifica attestazione della sua inutilizzabilità ai fini della qualificazione come veicolo fuori uso e della successiva radiazione.
  • Poiché il fermo amministrativo costituisce una garanzia patrimoniale a tutela del credito erariale, la radiazione e la conseguente distruzione del veicolo gravato da fermo possono essere subordinate alla presenza di una dichiarazione di inutilizzabilità rilasciata da una pubblica autorità nei casi previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereInvalidità del provvedimentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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