L.R. Valle d'Aosta 36/2012
Modificazioni di leggi regionali in materia di aree naturali protette e di giardini botanici alpini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica le norme regionali su parchi naturali, Fondazione Gran Paradiso, Parco Mont Avic e giardini botanici alpini. Aggiorna composizione degli organi, controlli contabili e scadenze per i contributi ai giardini alpini; prevede anche nuove disposizioni finanziarie e una transitoria cessazione degli organi in carica dal 1° marzo 2013.
Modifiche alla disciplina di aree naturali protette e giardini botanici alpini in Valle d'Aosta
Modifiche alla disciplina di aree naturali protette e giardini botanici alpini
La legge interviene su più testi regionali della Valle d’Aosta in materia di aree naturali protette, fondazioni collegate e gestione dei giardini botanici alpini. La disciplina risultante aggiorna composizione degli organi, controlli, termini procedurali e regole di finanziamento.
Aree naturali protette: composizione dei consigli di amministrazione
Per i parchi naturali disciplinati dalla l.r. 30/1991, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell’Ente Parco, dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette o suo delegato, da un rappresentante dei Comuni interessati, da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco e da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d’Aosta e riconosciute con decreto ministeriale.
Nel caso di ampliamento di un singolo parco naturale verso altri comuni limitrofi, per una superficie non inferiore a 500 ettari, il rappresentante dei Comuni è scelto d’intesa tra tutti i comuni territorialmente interessati.
È inoltre prevista la partecipazione, su tematiche di specifico interesse, del direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre o di un suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo. Tale partecipazione avviene senza diritto di voto e senza oneri per l’Ente.
Giardini botanici alpini: domande e concessione dei contributi
Per la concessione dei contributi ai giardini botanici alpini, gli enti, le associazioni e le fondazioni interessati devono presentare domanda entro il 30 aprile di ogni anno alla struttura regionale competente. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
La documentazione da allegare è individuata con provvedimento del dirigente della struttura competente.
I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio e fino al 70% delle spese di gestione sostenute nell’anno precedente oppure, in caso di avvio dell’attività, delle spese previste per l’anno in corso. Sono ammissibili le spese per materiale di consumo o piccola attrezzatura, per iniziative scientifico-divulgative previamente concordate con la struttura competente e per il personale.
L’erogazione avviene dopo la verifica della regolarità e completezza della domanda e dell’ammissibilità delle spese documentate, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.
Giardini alpini Paradisia e Castel Savoia
Per il giardino alpino Paradisia la Regione eroga un contributo annuo all’Ente Parco nazionale Gran Paradiso, in misura non superiore al 70% della relativa spesa, compatibilmente con il bilancio regionale. Il contributo è subordinato alla stipula di una convenzione che assicuri anche il supporto scientifico dell’Ente per la gestione coordinata degli altri giardini alpini presenti sul territorio regionale.
Il giardino alpino Castel Savoia è gestito direttamente dalla Regione.
Fondazione Gran Paradiso: organi e revisione contabile
Nella disciplina della Fondazione Gran Paradiso viene soppressa una delle lettere relative alla composizione degli organi, mentre viene sostituita la previsione sul controllo contabile: il controllo sulla gestione amministrativa e contabile spetta a un revisore legale nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, con durata in carica di cinque anni.
Il revisore trasmette ogni anno alla Giunta regionale una relazione, allegata al rendiconto, che descrive l’attività svolta.
Per il rendiconto, il termine di presentazione alla Giunta regionale è spostato dal 30 settembre al 30 novembre.
Parco naturale Mont Avic: organi e revisione legale
Anche per l’ente gestore del Parco naturale Mont Avic la disciplina viene aggiornata, sostituendo la previsione sul controllo contabile con quella del revisore legale, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
È inoltre ridefinita la composizione del consiglio di amministrazione, che comprende il presidente, il dirigente della struttura competente o suo delegato, un rappresentante dei Comuni di Champdepraz e Champorcher scelto di comune accordo, un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco e un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d’Aosta e riconosciute con decreto ministeriale.
Anche per questo parco è prevista, senza diritto di voto e senza oneri per l’ente, la partecipazione del direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre o di un suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo.
Disposizioni finanziarie
L’onere derivante dal contributo annuo per il giardino alpino Paradisia è determinato in euro 35.000 a decorrere dal 2013. La copertura è assicurata mediante utilizzo di pari importo di risorse già iscritte in specifiche unità previsionali di base dei bilanci regionali interessati.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio e finanze, le variazioni di bilancio necessarie all’attuazione della legge.
Regime transitorio ed entrata in vigore
I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori dei conti della Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis e dell’Ente Parco naturale Mont Avic in carica alla data di entrata in vigore della legge cessano il 1° marzo 2013.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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