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Legge

L.R. Valle d'Aosta 34/2012

Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 34/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna le discipline valdostane delle guide alpine, delle scuole di alpinismo e sci-alpinismo, dei maestri e delle scuole di sci, e dell’acconciatura, introducendo SCIA, nuovi controlli, sanzioni e regole su contributi e vincoli di destinazione. Contiene inoltre rifinanziamenti per il 2012 e una disposizione organizzativa sulla società della Casa da gioco di Saint-Vincent; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con una previsione transitoria al 31 maggio 2013.

Modifiche a discipline regionali su guide alpine, maestri di sci, acconciatori e altre misure finanziarie

Modificazioni a discipline regionali in materia di professioni e misure connesse

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene su più settori professionali e su alcune disposizioni finanziarie e organizzative. La disciplina risultante riguarda in particolare guide alpine, scuole di alpinismo e sci-alpinismo, maestri e scuole di sci, acconciatori, oltre a un rifinanziamento per l’anno 2012 e a una norma sulla società della Casa da gioco di Saint-Vincent.

Guide alpine e scuole di alpinismo/sci-alpinismo

Per la professione di guida alpina sono aggiornate le sanzioni amministrative e la disciplina delle scuole di alpinismo o sci-alpinismo. È prevista una sanzione da euro 1.000 a euro 6.000 per ciascuna guida alpina che operi in una scuola costituita in violazione delle regole stabilite; è inoltre aumentata la sanzione per altre violazioni già previste dalla normativa regionale.

L’UVGAM è qualificata come ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e soggetto alla vigilanza della struttura regionale competente. Le sono attribuite funzioni di valorizzazione tecnico-professionale delle guide alpine, di promozione della collaborazione tra esse, di migliore organizzazione della professione e di attività formative di avvicinamento alla professione. Al personale dipendente continua ad applicarsi il contratto di settore privatistico e l’ente deve adottare un proprio regolamento interno che disciplini organizzazione e assunzioni nel rispetto di imparzialità e pubblicità.

L’apertura di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo è subordinata alle condizioni di legge e richiede la presentazione di una SCIA alla struttura regionale competente, su modulo predisposto dalla stessa. L’attività è consentita dalla data di presentazione della SCIA. Nella segnalazione devono essere indicati denominazione, sedi e generalità del direttore; devono inoltre essere allegati la dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti, l’elenco delle guide operanti e la polizza di responsabilità civile verso terzi.

Entro 60 giorni la struttura regionale verifica i presupposti e può effettuare sopralluoghi; ogni variazione rilevante va comunicata entro 30 giorni. In mancanza di SCIA o di una delle condizioni richieste, oltre alla sanzione amministrativa, è disposta la cessazione dell’attività. Se successivamente vengono meno le condizioni che avevano legittimato l’apertura, viene assegnato un termine per il ripristino; se inutilmente decorso, segue la cessazione.

Per i contributi destinati alle società locali delle guide alpine, i beneficiari devono mantenere la destinazione dichiarata e non alienare o cedere i beni agevolati per 15 anni nei casi di adeguamento degli immobili destinati a sede, e per 5 anni negli altri casi, decorrenti dal saldo. La violazione comporta revoca, anche parziale, e restituzione delle somme con interessi.

Maestri di sci, scuole di sci e attività professionale

La disciplina delle scuole di sci è profondamente aggiornata. È ampliato a 45 giorni il termine previsto per alcuni adempimenti, e sono previste deroghe specifiche per maestri di sci con qualifiche FISI di livello alto o istruttore nazionale iscritti ad altro collegio, che possono svolgere attività di allenamento presso sci club affiliati ASIVA previa richiesta di nulla osta.

Per l’esercizio temporaneo della professione vengono precisati i requisiti per i cittadini UE non italiani e per i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno idoneo al lavoro: è richiesto il riconoscimento del titolo secondo la normativa statale. Per i maestri che vengono con i propri clienti da altri Stati UE o per alcuni stranieri non iscritti ad albi di altre regioni/province autonome, l’esercizio temporaneo è subordinato all’accertamento di una formazione professionale idonea da parte della struttura regionale, con supporto tecnico dell’AVMS. L’AVMS deve inoltre tenere e aggiornare l’elenco dei titoli validi per l’esercizio temporaneo.

È introdotta una causa di sospensione dall’albo anche per sanzioni disciplinari che comportino il divieto di esercizio per almeno 15 giorni. Sono modificati i limiti numerici per l’accompagnamento di gruppi e si disciplina l’autorizzazione del direttore della scuola o dell’ispettore a seconda della posizione del maestro; il gruppo non può comunque superare 16 persone.

La disciplina dell’apertura delle scuole di sci è semplificata e sostanzialmente sostituita dalla procedura SCIA. La SCIA consente l’attività dalla presentazione e deve contenere denominazione, sedi, direttore, eventuali responsabili tecnici e gli estremi della polizza RC. Alla SCIA vanno allegati la dichiarazione di sussistenza dei requisiti, lo statuto della scuola e l’elenco dei maestri effettivi con le relative dichiarazioni di impegno.

La Regione verifica entro 60 giorni i requisiti, anche con sopralluogo dei locali; ogni variazione va comunicata entro 30 giorni. L’apertura senza SCIA o senza le condizioni richieste determina, oltre alle sanzioni amministrative, la cessazione dell’attività. Se viene meno in seguito uno o più requisiti, si assegna un termine per il ripristino, poi si dispone la cessazione.

Sono aggiornate anche le sanzioni: per l’organizzazione collettiva della professione in violazione delle prescrizioni, la sanzione va da euro 1.000 a euro 6.000 per ciascun soggetto della struttura abusiva; per altre violazioni sono previsti importi da euro 150 a euro 1.500 o da euro 1.000 a euro 6.000 secondo i casi. Sono infine disciplinati i contributi per le scuole di sci con vincoli di destinazione e divieto di alienazione per 15 anni negli interventi sugli immobili sede e per 5 anni negli altri casi, con revoca e restituzione maggiorata di interessi in caso di inadempimento.

Regime transitorio per le scuole di sci

Le disposizioni sugli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale n. 44/1999, come vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi alle domande di autorizzazione già presentate e alle autorizzazioni già rilasciate in base alla disciplina previgente. Inoltre, la nuova previsione che consente l’attività di alcuni maestri di sci per allenamento presso sci club affiliati ASIVA si applica dal 31 maggio 2013.

Acconciatori

Nella disciplina dell’attività di acconciatore è richiesto che il soggetto sia anche iscritto al repertorio delle notizie economico-amministrative (REA). Sono inoltre abrogate alcune lettere del regime autorizzatorio e viene introdotto un obbligo, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 14/2012, di richiedere l’abilitazione prevista dalla normativa statale, tenendo conto delle esperienze professionali maturate.

Rifinanziamento per il concorso alle spese di riscaldamento domestico

Per l’anno 2012 l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale sul sostegno economico alle famiglie per il riscaldamento domestico è rideterminata in euro 18.400.000. Il maggiore onere di euro 700.000 è coperto mediante le disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A.

Società della Casa da gioco di Saint-Vincent

Con effetto dal 1° gennaio 2013, per il completamento della gestione contabile posta a carico della liquidazione di Gestione straordinaria, è soppresso il collegio dei revisori e non si svolgono più gli adempimenti di revisione contabile previsti dalla disciplina richiamata.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta. Alcune disposizioni hanno però una decorrenza specifica o un ambito transitorio distinto, come quello fissato al 31 maggio 2013 per la disciplina dei maestri di sci richiamata sopra.

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