L.R. Valle d'Aosta 35/2012
Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1986, n. 6, 21 agosto 1995, n. 33, e 8 settembre 1999, n. 28.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d'Aosta riduce dal 1° gennaio 2013 i contributi ai gruppi consiliari, fissa nuove regole di rendicontazione e controllo dei fondi, abbassa indennità e diaria dei consiglieri, modifica l'assegno vitalizio e introduce per il 2013 una riduzione delle indennità degli amministratori locali di almeno il 5%.
Riduzione dei costi dei gruppi consiliari e del trattamento economico-previdenziale dei consiglieri regionali valdostani
Riduzione della spesa per gruppi consiliari e consiglieri regionali
La legge regionale disciplina, per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, una serie di misure di contenimento della spesa pubblica riferite ai gruppi consiliari, alle indennità dei consiglieri regionali e ad alcuni profili previdenziali. Le disposizioni operano con decorrenza generale dal 1° gennaio 2013, salvo i regimi transitori espressamente previsti.
Dotazioni e contributi ai gruppi consiliari
La legge ridefinisce l’oggetto della disciplina sui gruppi consiliari, precisando che essa riguarda le dotazioni assegnate ai gruppi costituiti secondo il regolamento interno del Consiglio e le modalità di erogazione, rendicontazione, controllo e pubblicità dei contributi.
I contributi finanziari sono destinati alle spese connesse alle funzioni politico-istituzionali e alle attività di studio, editoria, comunicazione, aggiornamento e documentazione, compresa l’acquisizione di consulenze e l’organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti. Il contributo è erogato ai capigruppo in misura fissa mensile di 432 euro per ogni consigliere componente del gruppo.
Rendicontazione annuale dei gruppi
I capigruppo devono redigere un rendiconto annuale delle spese sostenute secondo il modello definito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, articolato per categorie e voci. Alla rendicontazione va allegata la documentazione di spesa e devono essere indicate le misure adottate per garantire la tracciabilità dei pagamenti.
Il capogruppo sottoscrive il rendiconto e dichiara che le spese sono conformi alla legge e riferite esclusivamente alle attività consentite.
Il deposito avviene presso l’Ufficio di Presidenza entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui le spese si riferiscono. Per i gruppi cessati il rendiconto dell’anno di cessazione va depositato entro 30 giorni dalla cessazione. Nell’ultimo anno di legislatura, il rendiconto relativo al periodo dall’inizio dell’anno alla data delle elezioni deve essere depositato entro la convalida delle elezioni.
In caso di mancato deposito nei termini, l’Ufficio di Presidenza assegna un termine per regolarizzare e sospende provvisoriamente l’erogazione dei contributi. Se il rendiconto viene poi presentato nei termini assegnati, la sospensione cessa. Se invece manca il rendiconto di fine legislatura o quello di gruppi cessati, decorso inutilmente il termine assegnato si procede al recupero dei contributi erogati nell’ultimo anno. Gli eventuali avanzi degli esercizi precedenti risultanti dal rendiconto di fine legislatura devono essere restituiti e versati al bilancio del Consiglio regionale.
Controllo della Corte dei conti e pubblicità dei rendiconti
Il Consiglio regionale, tramite il Presidente, richiede alla sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d’Aosta di inserire nel proprio programma annuale la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari.
Entro il 31 marzo di ogni anno l’Ufficio di Presidenza trasmette alla sezione di controllo i rendiconti e la documentazione relativa. Se la sezione segnala irregolarità, l’Ufficio di Presidenza decurta il contributo per la quota irregolare; in caso di fine legislatura o cessazione del gruppo, la quota irregolare deve essere restituita e introitata nel bilancio del Consiglio regionale.
I rendiconti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Regime transitorio per i contributi dei gruppi nel 2012
Per i contributi erogati ai gruppi consiliari nel 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2012.
Indennità dei consiglieri regionali
La legge riduce il trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifica il sistema previdenziale collegato.
L’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è fissata in 5.185 euro lordi. La precedente previsione del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 33/1995 è abrogata.
Sull’indennità di carica si applicano trattenute obbligatorie pari al:
- 3,5% per il contributo destinato alla corresponsione dell’indennità di fine mandato;
- 8,80% per il contributo destinato all’assegno vitalizio.
Indennità di funzione e diaria
Per i consiglieri che svolgono particolari funzioni spetta, oltre all’indennità di carica, una indennità mensile di funzione pari a:
- 5.730 euro lordi per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Regione;
- 4.011 euro lordi per i componenti della Giunta regionale;
- 1.719 euro lordi per i vicepresidenti del Consiglio regionale;
- 859 euro lordi per i Presidenti delle Commissioni consiliari e per i segretari dell’Ufficio di Presidenza.
Al Presidente della Regione spetta inoltre un’ulteriore indennità di 520 euro lordi per l’espletamento delle funzioni prefettizie.
La diaria mensile, quale rimborso forfetario per le spese inerenti all’esercizio del mandato spettante a tutti i consiglieri, è fissata in 2.686 euro.
La legge modifica inoltre il riferimento territoriale per la disciplina dei rimborsi di viaggio, sostituendo l’espressione “fuori sede” con “al di fuori del territorio regionale”.
Assegno vitalizio e sistema previdenziale
Per l’assegno vitalizio mensile, la legge prevede che esso spetti ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 65 anni e abbiano versato il contributo previsto per almeno cinque anni di mandato nel Consiglio regionale. L’età minima è ridotta di un anno per ogni anno di mandato oltre il quinto, fino al limite di 60 anni.
Per la disciplina dell’assegno vitalizio nella l.r. 28/1999, l’età per conseguirne il diritto è fissata a 65 anni, riducibile fino a 60 anni con il criterio del mandato ulteriore oltre il quinto. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5 della l.r. 28/1999.
È inoltre modificata la base di calcolo del contributo a carico dell’ente, portandola al 24,20% dell’indennità di carica del consigliere regionale.
Indennità di fine mandato: regime transitorio per la XIII legislatura
Per i consiglieri eletti per la prima volta nella XIII legislatura e cessati al termine di essa, l’indennità di fine mandato è pari, per ogni anno di mandato, a una mensilità dell’indennità di carica lorda percepita al 31 dicembre 2012.
Per i consiglieri eletti per la prima volta nella XIII legislatura e rieletti successivamente, l’indennità è calcolata, entro il limite massimo di 10 mensilità:
- per gli anni di mandato della XIII legislatura, sulla base della mensilità lorda al 31 dicembre 2012;
- per gli anni successivi, sulla base della mensilità lorda percepita alla cessazione dal mandato.
Per i consiglieri già in carica nella XIII legislatura e già eletti in precedenti legislature, anche se poi rieletti in legislature successive, l’indennità di fine mandato è pari, per ogni anno di mandato, a una mensilità dell’indennità lorda al 31 dicembre 2012, con limite massimo di 10 mensilità.
Per i consiglieri in carica nella XIII legislatura, già eletti nella XII ma per una durata inferiore a quest’ultima, l’indennità è calcolata, per gli anni svolti fino al termine della XIII legislatura, sulla base della mensilità lorda al 31 dicembre 2012; in caso di rielezione successiva, per gli anni ulteriori si applica la mensilità lorda alla cessazione, sempre entro il limite di 10 mensilità.
Amministratori locali: riduzione per il 2013
Per l’anno 2013, gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali sono determinati, in deroga alla disciplina regionale vigente, nella misura stabilita per il 2012 ridotta di almeno il 5%.
La riduzione può non applicarsi nei seguenti casi:
- quando gli importi per il 2012 erano pari o inferiori al 50% dell’importo massimo attribuibile;
- quando, per gli amministratori collocati in aspettativa non retribuita perché ineleggibili, gli importi 2012 erano pari o inferiori al 70% dell’importo massimo attribuibile.
La percentuale di riduzione può essere inferiore al 5% se, una volta rideterminati, gli importi scendono sotto il 50% o il 70% dei rispettivi massimali nei casi sopra indicati.
Abrogazioni
Sono abrogate la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 32, e l’articolo 9 della l.r. 33/1995.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2013. Per la sua applicazione concreta, tuttavia, alcune disposizioni sono limitate al 2012 o al solo anno 2013, oppure riguardano esclusivamente la XIII legislatura già conclusa.
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