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Legge

L.R. Valle d'Aosta 37/2012

Modificazioni alla legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell’Institut Valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT)).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 37/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d'Aosta n. 37/2012 aggiorna l’organizzazione e le funzioni dell’IVAT: disciplina la commercializzazione dei prodotti dell’artigianato valdostano di tradizione, introduce la possibilità di nominare un direttore, riforma il revisore contabile e la commissione tecnica, modifica alcune regole sul personale e abroga talune disposizioni della l.r. 10/2007. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (15 gennaio 2013).

Modifiche alla disciplina dell'IVAT e della sua attività commerciale

Modifiche alla disciplina dell’IVAT

La legge regionale della Valle d’Aosta 24 dicembre 2012, n. 37 interviene sulla legge regionale 24 maggio 2007, n. 10, aggiornando l’assetto dell’Institut Valdôtain de l’artisanat de tradition (IVAT). La disciplina risultante riguarda soprattutto attività commerciale, governance, controllo contabile, commissione tecnica e regime del personale.

Attività commerciale e marchio

L’IVAT può commercializzare:

  • i prodotti dell’artigianato valdostano di tradizione riconducibili alle categorie di cui all’articolo 3 della l.r. 2/2003;
  • i prodotti dell’artigianato valdostano di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge.

I prodotti commercializzati sono contrassegnati con un marchio registrato, le cui caratteristiche grafiche e modalità d’uso sono approvate dal consiglio di amministrazione. La norma consente inoltre che il marchio sia apposto anche su prodotti di artigianato di tradizione non commercializzati direttamente dall’IVAT, secondo l’individuazione effettuata dalla commissione tecnica.

Organi di gestione e direttore

Il consiglio di amministrazione è qualificato come organo responsabile della gestione e del funzionamento complessivo dell’IVAT.

È prevista, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la possibilità per il consiglio di amministrazione di nominare, su proposta del presidente, un direttore con i requisiti di professionalità richiesti dalla normativa regionale sul personale. Il direttore:

  • ha incarico di durata quadriennale;
  • riceve la gestione e la responsabilità del funzionamento dell’IVAT;
  • può essere delegato per tutti gli adempimenti non riservati ad altri organi dell’ente, in particolare quelli connessi alle funzioni richiamate dalla disciplina sull’organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti del comparto unico.

Controllo contabile e revisione

Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’IVAT è affidato a un organo di revisione contabile costituito in forma monocratica, secondo modalità e durata stabilite dallo statuto.

Il revisore dei conti deve essere iscritto al registro dei revisori legali e non può intrattenere con l’IVAT, o con organismi collegati, rapporti di lavoro, consulenza o altri rapporti patrimoniali idonei a comprometterne l’indipendenza. Gli spetta un’indennità annuale nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale.

Commissione tecnica per i prodotti marchiabili

L’individuazione dei prodotti di artigianato di tradizione sui quali può essere apposto il marchio è affidata a una commissione tecnica designata dal consiglio di amministrazione.

La commissione è composta da:

  • il presidente dell’IVAT oppure il direttore, se nominato, che la presiede;
  • il conservatore del MAV;
  • un addetto alla rete commerciale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’IVAT. La commissione riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sull’attività svolta. L’incarico di componente non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

Personale e rapporti di lavoro

Le regole di cui all’articolo 10, commi 1 e 3, non si applicano al personale inquadrato nell’organico del MAV, né a quello incaricato della gestione della rete commerciale. Per tali soggetti i rapporti di lavoro restano disciplinati dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Abrogazioni

Sono abrogate alcune disposizioni della l.r. 10/2007, in particolare:

  • la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3;
  • i commi 3 e 7 dell’articolo 5;
  • l’articolo 7.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 15 gennaio 2013, l’efficacia decorre dal 16 gennaio 2013.

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