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Legge

L.R. Valle d'Aosta 33/2012

Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 33/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la disciplina della gestione dei rifiuti vietando, nel territorio regionale, la realizzazione e l’uso di impianti di trattamento a caldo (incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi, gassificazione) per rifiuti urbani e speciali non pericolosi. Tuttavia la disposizione è stata poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nel 2013, quindi non è più applicabile.

Divieto di impianti di trattamento a caldo dei rifiuti

Divieto di impianti di trattamento a caldo dei rifiuti

La legge regionale interviene sulla disciplina della gestione dei rifiuti nella Regione, introducendo un divieto espresso per specifiche tipologie di impianti di trattamento termico. La norma è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, con conseguente perdita di utilità applicativa.

Contenuto della modifica

La disposizione sostituisce il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 31 del 2007 e stabilisce che, in ragione delle ridotte dimensioni territoriali della Regione e dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti, e nel rispetto degli obiettivi richiamati dalla legge regionale, non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo nel ciclo integrato dei rifiuti.

Il divieto riguarda in particolare:

  • gli impianti di incenerimento;
  • gli impianti di termovalorizzazione;
  • gli impianti di pirolisi;
  • gli impianti di gassificazione.

Ambito oggettivo e soggettivo

La disciplina si riferisce al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi. La portata territoriale è limitata alla Regione indicata nell’atto, senza effetti oltre tale ambito.

Profili di finalità richiamati dalla norma

La scelta normativa viene motivata con il richiamo a:

  • tutela della salute;
  • criteri di economicità;
  • criteri di efficienza;
  • criteri di efficacia.

Obsolescenza della disposizione

La norma è da considerarsi deprecata/obsoleta ai fini applicativi, perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 285 del 2013, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. Di conseguenza, non costituisce una base normativa utile per la gestione attuale della materia.

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