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Sentenza

Sentenza n. 356/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 154/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 137/2024 dal Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Civile – Controversie del Lavoro, pubblicata in data 17 luglio 2024, notificata il 24 luglio 2024, passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il contributo della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza irrevocabile del Tribunale di Tempio Pausania, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditarle complessivi euro 2.000,00, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione, nonché alle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali della precedente causa, realizzando un'ottemperanza soltanto parziale, ma non ha eseguito la parte del giudicato relativa al pagamento del capitale riconosciuto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che il Ministero aveva eseguito soltanto la parte relativa alle spese legali, lasciando ineseguito l'obbligo principale di accredito del contributo di euro 2.000,00, oltre agli accessori stabiliti dal giudicato. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell'ufficio, assegnandogli sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per provvedere all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Richiamata quale disciplina normativa del contributo destinato alla formazione e all'aggiornamento dei docenti, secondo le modalità indicate nel giudicato da eseguire.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti; la sentenza del giudice del lavoro aveva disposto l'accredito del contributo secondo tale disciplina.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione soltanto parziale del giudicato non impedisce l'accoglimento del ricorso per la parte ancora ineseguita e consente al giudice di ordinare l'adempimento degli obblighi residui.
  • Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente l'obbligo principale stabilito da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva, fissando un termine per provvedere.
  • La liquidazione delle spese del giudizio definito con la sentenza da eseguire non equivale all'integrale ottemperanza quando resta ineseguito il capo relativo alla prestazione principale riconosciuta dal giudicato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, per l'attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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