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Circolare

Circolare n. 43/E del 18/11/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la detrazione IRPEF per l’acquisto o la realizzazione di autorimesse/posti auto pertinenziali spetta anche in assenza di bonifico bancario/postale, se il pagamento è comunque tracciabile e il venditore attesta l’incasso e la corretta contabilizzazione delle somme. Viene precisato quando il vincolo pertinenziale deve risultare costituito e registrato per poter fruire del beneficio, anche in caso di acconti versati prima del rogito. Sono richiamati i limiti ordinari e quelli potenziati per il 2016, nonché gli adempimenti documentali da esibire a CAF, professionista o uffici finanziari.

Agevolazione 36% per acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario

Agevolazione per box auto pertinenziale e pagamento senza bonifico

La circolare affronta il tema della detrazione IRPEF per l’acquisto di un box auto pertinenziale, chiarendo in quali casi il beneficio spetti anche in assenza del bonifico bancario o postale normalmente richiesto dalla disciplina del recupero del patrimonio edilizio. Il documento si occupa inoltre del momento in cui deve risultare il vincolo pertinenziale e della documentazione necessaria a comprovare il diritto alla detrazione.

Caso esaminato e quesito del contribuente

Un contribuente ha acquistato da una società di costruzione un appartamento e un box auto da destinare a pertinenza della propria abitazione, corrispondendo il prezzo tramite assegni bancari. Egli chiede se possa comunque beneficiare della detrazione per le spese di costruzione del box auto, limitatamente ai costi attestati dalla società venditrice, pur in assenza del bonifico bancario.

Disciplina generale della detrazione ex art. 16-bis del TUIR

La circolare richiama l’art. 16-bis del TUIR, secondo cui dall’imposta lorda si detrae una percentuale delle spese documentate sostenute e rimaste a carico del contribuente per interventi sugli immobili. La lettera d) del comma 1 include anche la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, nonché l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, ma in tale ultimo caso la detrazione è limitata ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione del costruttore.

Per il 2016 viene richiamata la proroga dell’agevolazione nella misura del 50% e con limite di spesa elevato a 96.000 euro per unità immobiliare, in luogo del regime ordinario del 36% e del limite di 48.000 euro.

Vincolo pertinenziale e momento utile per i pagamenti

La circolare ricorda l’orientamento di prassi secondo cui la detrazione era riconosciuta solo per i pagamenti effettuati dalla data del preliminare di vendita registrato o del rogito, purché da tali atti risultasse il vincolo pertinenziale. Viene tuttavia estesa la possibilità di fruire del beneficio anche per pagamenti eseguiti prima dell’atto notarile o in assenza di preliminare registrato, a condizione che il vincolo pertinenziale sia comunque costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi con cui il contribuente utilizza la detrazione.

Questo principio viene ribadito anche con riferimento:

  • al promissario acquirente di un box pertinenziale;
  • al promissario acquirente di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato ex art. 16-bis, comma 3, del TUIR;
  • al promissario acquirente di un immobile sul quale intende effettuare lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Modalità di pagamento e funzione del bonifico

Il D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, richiamato dall’art. 16-bis, comma 9, del TUIR, stabilisce che il pagamento delle spese detraibili debba avvenire mediante bonifico bancario o postale, dal quale risultino causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In linea generale, la detrazione non è riconosciuta se il pagamento avviene con modalità diverse.

La circolare evidenzia anche la funzione strumentale del bonifico rispetto alla ritenuta d’acconto dell’8% che banche e Poste Italiane devono operare sui pagamenti relativi ai bonifici per interventi di recupero edilizio e, per le persone fisiche non imprenditori, per interventi di risparmio energetico.

Superamento del rigore formale in assenza di bonifico corretto

Richiamando la risoluzione n. 55/E del 2012, viene precisato che la mancata compilazione completa del bonifico, quando pregiudichi definitivamente l’applicazione della ritenuta, impedisce di regola il riconoscimento della detrazione, salvo la ripetizione del pagamento con bonifico corretto. Tuttavia, la circolare afferma che tale preclusione può essere superata anche quando non sia possibile rifare il pagamento, se risulta comunque soddisfatta la finalità sostanziale della norma agevolativa, cioè la corretta tassazione del reddito prodotto dall’impresa che ha eseguito i lavori o ceduto il bene agevolato.

Nel caso specifico dell’acquisto del box pertinenziale, la detrazione può spettare anche senza bonifico bancario o postale se il ricevimento delle somme da parte dell’impresa risulta attestato dall’atto notarile. In tal caso, oltre alla certificazione del costo di realizzo del box, il contribuente deve ottenere dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’avvenuta inclusione dei corrispettivi nella contabilità dell’impresa ai fini della corretta determinazione del reddito.

Documentazione da esibire

La stessa soluzione viene estesa anche all’ipotesi di bonifico bancario utilizzato per lavori di ristrutturazione o riqualificazione energetica compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste Italiane di operare correttamente la ritenuta prevista dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010. Anche in questo caso il beneficiario dell’accredito deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti di aver ricevuto le somme e di averle inserite in contabilità.

La documentazione deve essere esibita dal contribuente al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, oppure agli uffici dell’amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

Indicazioni finali

La circolare conclude con le istruzioni di vigilanza rivolte alle Direzioni regionali affinché i principi enunciati siano osservati dagli uffici dipendenti. Il nucleo interpretativo del documento è quindi favorevole al riconoscimento della detrazione in presenza di requisiti sostanziali e di idonea documentazione, anche quando il pagamento non sia stato eseguito con il bonifico formalmente previsto, purché sia salvaguardata la finalità fiscale della norma.

Punti principali

Oggetto e caso esaminato

Un contribuente ha acquistato da una società di costruzione un appartamento e un box auto da destinare a pertinenza della propria abitazione, pagando con assegni bancari. Chiede se possa detrarre ai fini IRPEF le spese per il box auto, limitatamente ai costi di costruzione certificati dal venditore, anche senza bonifico bancario.

Disciplina della detrazione per box pertinenziali

L’art. 16-bis del TUIR riconosce la detrazione per le spese documentate sostenute per interventi sul patrimonio edilizio. La lettera d) del comma 1 include la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali e, per l’acquisto, limita la detrazione ai soli costi di realizzo attestati dal costruttore. Per il 2016 la legge di stabilità ha elevato la misura dal 36% al 50% e il limite di spesa da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

Vincolo pertinenziale e momento dei pagamenti

In precedenti prassi la detrazione era stata riconosciuta solo per pagamenti effettuati dalla data del preliminare registrato o del rogito, purché dai documenti risultasse il vincolo pertinenziale. La circolare amplia l’interpretazione: il beneficio può spettare anche per pagamenti eseguiti prima dell’atto notarile o in assenza di preliminare registrato, a condizione che il vincolo pertinenziale risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si utilizza la detrazione. Tale criterio è richiamato anche per acconti versati dal promissario acquirente di box pertinenziale, di immobile ristrutturato ex art. 16-bis, comma 3, o di immobile sul quale si intendono eseguire lavori di recupero edilizio.

Pagamento tramite bonifico e sua funzione

Il D.M. n. 41 del 18 febbraio 1998 prevede che le spese detraibili siano pagate mediante bonifico bancario o postale con causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del soggetto che riceve il bonifico. In caso di pagamento con modalità diverse, la detrazione in linea generale non spetta. Il bonifico è inoltre strumentale alla ritenuta d’acconto dell’8% che banche e Poste Italiane devono applicare sui pagamenti relativi a interventi di recupero edilizio e, per le persone fisiche non imprenditori, sugli interventi di risparmio energetico.

Superamento della preclusione in caso di mancato bonifico

La circolare afferma che la mancata o incompleta compilazione del bonifico non preclude la detrazione se, non potendo ripetere il pagamento con bonifico corretto, risulta comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, ossia la corretta tassazione del reddito dell’impresa esecutrice. Nel caso di acquisto del box pertinenziale, se l’incasso delle somme da parte dell’impresa risulta attestato dall’atto notarile, il contribuente può fruire della detrazione anche senza bonifico, purché ottenga dal venditore la certificazione del costo di realizzo e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’inclusione dei corrispettivi in contabilità ai fini della corretta determinazione del reddito.

Documentazione richiesta e controlli

Per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica eseguiti con bonifici non compilati correttamente, la detrazione può spettare se il beneficiario dell’accredito dichiara, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle inserite in contabilità. La documentazione deve essere esibita al professionista abilitato o al CAF in sede di dichiarazione dei redditi, oppure agli uffici dell’amministrazione finanziaria se richiesta.

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