Cassazione Penale, Ordinanza n. 24634/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento impugnato non è stato annullato e resta ferma la valutazione resa in appello, compresa l'applicazione della recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 17/10/2024. L'unico motivo deduceva il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente la relativa valutazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, osservando che la sentenza impugnata aveva invece dato conto sia dei precedenti penali dell'imputato sia della maggiore pericolosità sociale desunta dalla condotta di evasione oggetto del procedimento, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità in materia.
Norme richiamate
recidiva
La Corte ribadisce che la recidiva può essere motivatamente applicata valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la maggiore pericolosità sociale desumibile dal fatto per cui si procede.
evasione ex art. 385 c.p.
Il fatto di evasione è richiamato come elemento concreto sintomatico di maggiore pericolosità sociale del ricorrente, rilevante ai fini della recidiva.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è inammissibile quando la sentenza di merito dia conto, con motivazione non apparente, dei precedenti penali dell'imputato e della maggiore pericolosità sociale emergente dal fatto contestato.
- Ai fini dell'applicazione della recidiva è sufficiente che il giudice di merito individui elementi concreti, anche nel fatto oggetto del processo, che rendano non implausibile il giudizio di maggiore pericolosità sociale.
- Il controllo di legittimità sulla recidiva non consente di sostituire una diversa valutazione di merito a quella sorretta da motivazione conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
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