Ordinanza n. 263/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della ordinanza di ANAS S.p.a. n. 180/2025/MI del 4 marzo 2025 (CDG. 04-03-2025. 0193721.U), avente ad oggetto la “Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione”, relativa alla tratto di strada statale “Regina” dal km 19+700 al km 23+500, in direzione Menaggio e in direzione Como, con specifico riferimento alla parte in cui dispone che il “divieto di transito […], Direzione Como, a partire dalle ore 06:30 del 15/03/2025 fino alle ore 06:30 del 15/11/2025 e successivamente dal 15/03 fino al 15/11 di ciascun anno; interesserà gli autobus di lunghezza superiore a 11m”; - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza ANAS che vieta, in determinati periodi dell’anno, il transito sulla strada statale Regina di autobus di lunghezza superiore a 11 metri
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui ANAS ha disposto, sul tratto della strada statale Regina compreso tra il km 19+700 e il km 23+500, in direzione Como, il divieto di transito degli autobus di lunghezza superiore a 11 metri, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. Il provvedimento è fondato anche su una relazione tecnica di ANAS, secondo la quale la maggiore lunghezza dei veicoli determinerebbe una maggiore occupazione trasversale e longitudinale del sedime stradale, una maggiore complessità di manovra e più rilevanti interferenze con il traffico, tali da giustificare la limitazione ai mezzi di lunghezza massima di circa 11 metri. Le ricorrenti hanno contrapposto una relazione tecnica secondo cui la lunghezza complessiva del veicolo non sarebbe il parametro idoneo a valutare l’ingombro durante l’incrocio e nelle curve, dovendosi piuttosto considerare il passo, la sagoma e le concrete caratteristiche tecniche dei veicoli; secondo tale relazione, il limite di lunghezza non produrrebbe risultati concreti. Il TAR, rilevata la contrapposizione tra gli apporti tecnici e la necessità di completare l’istruttoria, ha ritenuto indispensabile una verificazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito la legittimità dell’ordinanza ANAS. Ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione affidata al Rettore del Politecnico di Milano, con facoltà di delega a uno o più docenti dell’Ateneo in relazione alle specifiche competenze tecniche. Il verificatore dovrà esaminare l’istruttoria di ANAS e l’ordinanza impugnata e accertare, in relazione alle curve, alle strettoie e alle altre caratteristiche del tratto stradale, se la lunghezza superiore a 11 metri incida sull’ingombro dei veicoli, determini una maggiore occupazione del sedime e renda più complesse le manovre e le interferenze con il traffico. Dovrà inoltre verificare se le problematiche siano invece riconducibili alla sagoma, alle dimensioni, al passo o ad altri profili tecnici indipendenti dalla lunghezza complessiva. Il verificatore potrà acquisire copie degli atti, richiedere documenti e informazioni alle parti, svolgere le indagini necessarie e assumere informazioni da terzi. Le parti dovranno essere informate dell’inizio delle operazioni e potranno presentare controdeduzioni anche tramite tecnici di parte. Il termine per il deposito della relazione conclusiva è fissato in 90 giorni dall’inizio delle operazioni, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. È stato liquidato un anticipo di euro 2.000,00, posto provvisoriamente e in solido a carico delle ricorrenti. L’udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 19 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è applicata per disporre una verificazione tecnica diretta a completare l’istruttoria processuale e ad acquisire elementi specialistici su fatti rilevanti per la decisione.
art. 66, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamata in relazione all’eventuale istanza del verificatore nell’ambito dello svolgimento dell’incarico.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un provvedimento amministrativo dipende dalla risoluzione di questioni tecniche controverse, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per completare l’istruttoria processuale.
- La verificazione può avere ad oggetto l’accertamento delle concrete caratteristiche fisiche e funzionali di un’opera, di un’infrastruttura o di un’attività e del loro rapporto causale con i fenomeni posti a fondamento del provvedimento impugnato.
- In presenza di contrapposte relazioni tecniche delle parti, il verificatore deve esaminare sia l’istruttoria amministrativa sia le deduzioni tecniche avversarie e può acquisire ulteriore documentazione, informazioni e dati, anche da terzi, purché funzionali ai quesiti affidati.
- Le parti devono prestare piena collaborazione alle operazioni di verificazione e possono formulare controdeduzioni, anche mediante tecnici di parte, che il verificatore deve considerare nella relazione conclusiva.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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