Sentenza n. 3454/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 3345/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 12 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a erogare la Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3345/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 23 gennaio 2024. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, dell’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro. Nonostante il giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione. La ricorrente ha pertanto chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., sulla base dell’attestazione della cancelleria del 21 maggio 2024. Ha inoltre verificato che la sentenza, in copia conforme, era stata notificata all’Amministrazione il 23 gennaio 2024 e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell’adempimento da parte del Ministero, ha ordinato all’Amministrazione di erogare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza 500 euro per ciascun anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro. Ha nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il Commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Le spese di lite, pari a 800 euro oltre accessori, il contributo unificato e gli ulteriori oneri sono stati posti a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per la sua esecuzione in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni debitrici è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza deve essere prodotto in copia munita dell’attestazione di conformità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto dell’obbligo di erogazione già accertato dal giudicato del Tribunale di Milano.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che imponga a un’amministrazione il pagamento o l’erogazione di una prestazione determinata, può essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza quando l’amministrazione non dimostri di avervi dato integrale esecuzione.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’esecuzione giudiziale nei confronti di un’amministrazione debitrice, occorre che il titolo esecutivo sia notificato presso la sede dell’amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività di Commissario ad acta.
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