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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31364/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia aveva recuperato a tassazione €35.000,00 relativi all'omessa autoliquidazione del conguaglio divisionale pari a €327.043,40. Il ricorso per cassazione si basava su quattro motivi: (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 52 del d.P.R. n.131/1986 (si contestava che l'avviso richiamasse solo l'art.34 e non l'art.52 e che non fosse chiaro se il conguaglio superasse la soglia del 5%); (ii) omessa, insufficiente o errata motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso nonché mancato rispetto dei requisiti formali richiamati (D.M. Finanze n.321/1999, d.lgs. n.46/1999); (iii) violazione dell'art.112 c.p.c. per mancata fissazione di pubblica udienza richiesta dalle parti; (iv) motivo misto di omessa motivazione, violazione dell'art.112 c.p.c. e falsa applicazione dell'art.52 d.P.R. 131/1986.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di merito: l'art.34 d.P.R. 131/1986 è norma presuntiva che qualifica la divisione con assegnazione eccedente come vendita per la parte eccedente, e la CTR ha correttamente valutato che il conguaglio superava la soglia del 5% e quindi era assoggettato all'imposta di registro. La censura sulla carenza di allegazione degli atti è stata ritenuta non fondata, poiché l'atto divisorio richiamato era nella disponibilità della contribuente e l'onere di allegazione è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti; la doglianza sui requisiti formali relativi a cartelle esattoriali è stata considerata generica e non pertinente trattandosi di un avviso di liquidazione. I motivi di nullità per violazione dell'art.112 c.p.c. sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e di specificità. La Corte ha infine condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €3.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito) e ha dato atto dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - art. 34

    1. «La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. 2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza. 3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.»

    La Corte l'ha interpretata come norma presuntiva che qualifica sempre come 'vendita' la parte eccedente in una divisione e stabilisce che conguagli superiori al 5% della quota vanno assoggettati all'imposta; pertanto la tassazione può essere applicata indipendentemente dalla forma in cui il conguaglio si realizzi tra i condividenti.

  • d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - art. 52

    Richiamato come criterio di determinazione/quantificazione del valore delle poste assegnate e quindi per la quantificazione del conguaglio; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso dell'art.52 ai fini della quantificazione senza costituire ciò un vizio quando l'avviso di liquidazione richiamava l'art.34.

  • Codice di procedura civile - art. 360, primo comma (motivi di cassazione)

    I motivi invocati ai sensi dell'art.360 (n.3, n.4, n.5) sono stati valutati: le questioni di fatto sollevate dalla ricorrente (sul superamento del 5%) non sono riesaminabili in Cassazione; le doglianze di omessa o insufficiente motivazione devono essere specifiche e non generiche per essere fondate.

  • Codice di procedura civile - art. 112

    La violazione dell'art.112 c.p.c. relativa alla mancata fissazione di udienza di pubblica discussione è stata ritenuta inammissibile in cassazione per difetto di autosufficienza e di specificazione della fase in cui la richiesta sarebbe stata avanzata.

  • Codice di procedura civile - art. 370, primo comma

    Richiamato per spiegare la partecipazione dell'Amministrazione finanziaria alla discussione tramite memoria; la norma consente il deposito di memorie per partecipare alla discussione.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 - art. 7 (statuto del contribuente)

    Rilevata la giurisprudenza secondo cui l'onere di allegazione di documenti da parte dell'amministrazione è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente; quindi la mancanza di allegazione non comporta automaticamente nullità se il documento è disponibile.

  • D.M. Finanze n. 321/1999 (artt. 1 e 6) e d.lgs. n. 46/1999 (artt. 4 e 10)

    Le norme richiamate attengono a contenuti/formalità della cartella esattoriale e procedure di accertamento; la Corte ha ritenuto la censura generica e non pertinente, trattandosi di un avviso di liquidazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 13, comma 1-quater e 1-bis

    Richiamato con riferimento agli obblighi contributivi processuali: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • La divisione che assegna a un condividente beni di valore eccedente la sua quota è considerata, quanto alla parte eccedente, come una vendita ai fini dell'imposta di registro; se il conguaglio supera il 5% della quota, scatta la tassazione.
  • Per quantificare il conguaglio si applicano i criteri di valutazione dell'art.52 d.P.R. 131/1986; il richiamo a tale articolo per la quantificazione non è di per sé vizioso se l'atto invoca l'art.34 come titolo impositivo.
  • In cassazione non è consentita una mera revisione di merito sui fatti o sulle valutazioni di apprezzamento (es. se il conguaglio superi o meno la soglia del 5%): tali questioni di fatto restano in sede di merito salvo rilevanti profili di diritto.
  • L'onere di allegazione dei documenti da parte dell'amministrazione è limitato ai documenti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente; se il documento è nella disponibilità del contribuente la mancata allegazione non configura automaticamente un vizio.
  • Le censure processuali in cassazione devono essere autosufficienti e specifiche (indicazione precisa della fase e dell'atto impugnato): motivi generici o confusi sono dichiarati inammissibili.
  • Vi è distinzione tra i requisiti formali richiesti per una cartella esattoriale e quelli per un avviso di liquidazione; contestazioni formali devono essere pertinenti allo specifico tipo di atto impugnato.
  • Le richieste di fissazione dell'udienza pubblica e le doglianze sull'art.112 c.p.c. devono risultare con chiarezza negli atti di merito per essere valutate in cassazione; altrimenti il motivo è inammissibile.

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