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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3546/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GUP che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere; il ricorrente deduceva: vizio di motivazione e illegittima sostituzione del GUP da parte del Tribunale (difetto di motivazione del GUP e impossibilità per il Tribunale di integrare la motivazione); sopravvenuta attenuazione del quadro indiziario per errate trascrizioni e interpretazioni delle intercettazioni (in particolare conversazioni del 30.6.2021 e 9.7.2021), inattendibilità di una teste (Maria Pia Galante), e rilievi sulla ricostruzione del fatto con richiesta di diversa qualificazione giuridica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame fosse legittimato a integrare e riscrivere la motivazione nell'ambito delle questioni di merito devolute e che nel caso concreto la difesa aveva devoluto anche questioni di merito oltre all'eccezione di nullità. Sul merito la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale, che, dopo aver ascoltato le intercettazioni in camera di consiglio, ha giudicato sostanzialmente affidabili le trascrizioni e confermato la persistenza di gravi indizi e delle esigenze cautelari (anche considerata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.). Perciò è stato rigettato il ricorso e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato fra le norme cui si riferiscono le censure sul procedimento cautelare; la sentenza non sviluppa una interpretazione specifica del testo ma lo menziona nel quadro delle doglianze processuali.

  • art. 310 c.p.p.

    Diritto del giudice dell'appello di integrare e riscrivere la motivazione del provvedimento impugnato quando il gravame devolve anche questioni di merito; principio confermato dalla Corte: l'art. 310 non richiama l'art. 309, comma 9, quindi il Tribunale può colmare i vuoti argomentativi.

  • art. 416bis.1 c.p.

    Riferimento all'aggravante di tipo mafioso; nel procedimento di merito il Tribunale aveva escluso tale aggravante per alcune imputazioni, mentre la questione è menzionata nell'istruttoria e nelle riqualificazioni delle accuse.

  • art. 309, comma 9 c.p.p.

    Norma eccezionale il cui richiamo limita l'applicabilità analogica; la Corte ricorda che l'art. 309, comma 9, non può impedire al giudice dell'appello di integrare la motivazione quando il merito è devoluto.

  • art. 125, comma terzo c.p.p.

    Richiamato nel contesto della nullità del provvedimento: se l'appello riguarda esclusivamente la nullità per difetto di motivazione, il giudice dell'appello deve dichiarare la nullità e rinviare gli atti al primo giudice; ma se il merito è devoluto, può integrare la motivazione.

  • art. 597, comma 1 c.p.p.

    Indica il limite della devoluzione all'appello ("punto" della decisione); la Corte ricorda che il punto decisorio, non le mere argomentazioni, delimita l'ambito della cognizione del giudice d'appello.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzione legale relativa che sostiene l'esistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha considerato questa presunzione fra gli elementi che giustificano la permanenza della misura cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 604 c.p.p.

    Menziomento giurisprudenziale: la Corte ha citato la disciplina delle ipotesi tassative che giustificano particolari effetti in appello, evidenziando che la mancanza assoluta della motivazione non rientra sempre fra tali casi salvo i limiti previsti.

  • art. 393 c.p.

    Richiamato dalla difesa come possibile diversa riclassificazione del fatto; la Corte non ha ritenuto accoglibile tale riqualificazione nell'ambito del sindacato di legittimità svolto.

Massime di principio

  • Il giudice dell'appello cautelare può integrare o riscrivere la motivazione del provvedimento impugnato quando l'appello devolve anche questioni di merito; solo se l'appello concerne esclusivamente la nullità per difetto di motivazione il giudice deve dichiarare la nullità e rinviare gli atti al primo giudice.
  • In Cassazione il sindacato sulla gravità indiziaria è limitato: il ricorso è ammissibile solo se denunzia violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un semplice rinnovato esame critico dei fatti già valutati dal giudice di merito.
  • Le contestazioni tecniche sulle trascrizioni/intercettazioni possono essere valutate dal giudice di merito anche tramite l'ascolto diretto delle registrazioni; la mera produzione di una consulenza difensiva non è sufficiente a travolgere la valutazione del riesame se il giudice ritiene le registrazioni nel complesso coerenti.
  • Un fatto sopravvenuto (es. un nuovo attentato) non determina automaticamente l'attenuazione del quadro indiziario né l'eliminazione delle esigenze cautelari: occorre che il nuovo elemento incida in modo decisivo sull'evidenza indiziaria complessiva.
  • La persistenza delle esigenze cautelari può essere sorretta dalla presunzione legale di necessità cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.), e l'onere di provare l'assenza di tali esigenze grava sulla difesa quando il quadro indiziario appare, anche complessivamente, solido.

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