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Circolare

Circolare numero 217 del 5-11-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, che sospende temporaneamente il riconoscimento dei trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o alla cessazione dal servizio. Il blocco vale dal 3 novembre 1997 fino all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge collegata, e riguarda anche i prepensionamenti con decorrenza dal 1 dicembre 1997. Restano esclusi dalla sospensione i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia già estinto prima del 3 novembre 1997; per i dipendenti pubblici con dimissioni già accettate è prevista la revoca e la riammissione in servizio su domanda.

Blocco temporaneo dei pensionamenti di anzianità dal 3 novembre 1997

Blocco temporaneo dei trattamenti pensionistici anticipati

La circolare dà attuazione al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 1997 ed entrato in vigore lo stesso giorno. Il provvedimento introduce una sospensione temporanea del pensionamento di anzianità anticipato, con effetti immediati e con un ambito applicativo esteso a diverse gestioni previdenziali.

Ambito della sospensione

A decorrere dal 3 novembre 1997 e fino all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, viene sospesa l’efficacia di qualsiasi disposizione di legge, regolamento o contratto collettivo che riconosca il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità con decorrenza anticipata rispetto all’età pensionabile o alla cessazione dal servizio prevista dai singoli ordinamenti.

La sospensione riguarda in particolare:

  • i trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • le gestioni dei lavoratori autonomi;
  • la gestione speciale per miniere, cave e torbiere;
  • la gestione speciale istituita dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
  • i dipendenti degli enti creditizi pubblici già iscritti a forme di previdenza esclusive o esonerative dell’A.G.O.;
  • i fondi speciali di previdenza sostitutivi e integrativi dell’A.G.O.

Sono inoltre ricompresi nel blocco i trattamenti di prepensionamento previsti da normative specifiche, quando la loro decorrenza sia collocata a partire dal 1 dicembre 1997.

Esclusioni dal blocco

La circolare precisa che la sospensione non si applica ai lavoratori per i quali, prima del 3 novembre 1997, sia già intervenuta l’estinzione del rapporto di lavoro. Ne consegue che i lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto entro il 2 novembre 1997 possono conseguire la pensione di anzianità con la decorrenza prevista dalla legge, sempre che risultino soddisfatte le condizioni richieste dalla normativa vigente, anche se tale decorrenza cade dal 1 dicembre 1997 in poi.

Effetti sui dipendenti pubblici

Per i pubblici dipendenti le cui dimissioni siano state già accettate dall’amministrazione prima dell’entrata in vigore del decreto, è previsto che tali dimissioni possano essere revocate. In ogni caso, tali dipendenti sono riammessi in servizio su domanda.

Cumulo di contribuzione e gestioni autonome

L’esclusione dal blocco opera anche nei casi in cui la pensione di anzianità sia liquidata a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con cumulo di contribuzione derivante da lavoro dipendente e da pregressa contribuzione autonoma.

Sintesi operativa

In termini applicativi, la circolare chiarisce che il discrimine è rappresentato dalla data del 3 novembre 1997: chi aveva già cessato il rapporto di lavoro entro il 2 novembre 1997 resta fuori dalla sospensione e conserva il diritto alla pensione con decorrenza di legge; per tutti gli altri, il riconoscimento dei trattamenti di anzianità anticipati resta sospeso fino all’entrata in vigore delle nuove norme finanziarie richiamate dal decreto.

Punti principali

Sospensione dei pensionamenti anticipati

Dal 3 novembre 1997 e fino all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della relativa legge collegata, è sospesa l’applicazione di norme di legge, regolamento e accordi collettivi che attribuiscano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio.

Ambito di applicazione del blocco

Il blocco incide sul riconoscimento dei trattamenti di anzianità a carico dell’AGO, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale per miniere, cave e torbiere, della gestione speciale istituita dal d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, nonché dei fondi speciali sostitutivi e integrativi dell’AGO. Sono compresi anche i trattamenti di prepensionamento previsti da normative specifiche con decorrenza dal 1 dicembre 1997.

Esclusione per rapporti già cessati

La sospensione non si applica ai lavoratori per i quali, prima del 3 novembre 1997, sia già intervenuta l’estinzione del rapporto di lavoro. Pertanto, chi ha risolto il rapporto entro il 2 novembre 1997 può ottenere la pensione di anzianità con la decorrenza prevista dalla legge, se in possesso di tutti i requisiti, anche quando la decorrenza cada dal 1 dicembre 1997 in avanti.

Dipendenti pubblici con dimissioni già accettate

I pubblici dipendenti le cui dimissioni siano state accettate dall’amministrazione prima del 3 novembre 1997 possono revocarle e, in ogni caso, sono riammessi in servizio a domanda.

Cumulo contributivo e gestioni autonome

L’esclusione dal blocco opera anche quando la pensione di anzianità sia liquidata a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e da lavoro autonomo pregresso.

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