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Circolare

Circolare numero 39 del 06-11-1997 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo della sospensione dei contributi prevista dall’ordinanza n. 2694/1997 per i soggetti colpiti dalla crisi sismica in Umbria e Marche. Indica i comuni interessati, le estensioni successive, i termini sospesi, le esclusioni, le modalità di recupero dei versamenti e gli adempimenti necessari per ottenere il beneficio. Precisa inoltre che la sospensione non è automatica, ma richiede apposita domanda con documentazione entro il 2 gennaio 1998.

Sospensione dei versamenti contributivi per il sisma Marche-Umbria del 26 settembre 1997

Sospensione dei contributi per l’emergenza sismica Marche-Umbria del 1997

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, emanata per fronteggiare l’emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. Il documento precisa i soggetti ammessi al beneficio, l’estensione temporale della sospensione, gli adempimenti richiesti e le modalità di regolarizzazione dei versamenti sospesi.

Ambito soggettivo

La sospensione riguarda anzitutto:

  • i soggetti residenti nei comuni umbro-marchigiani espressamente individuati dall’ordinanza n. 2694/1997;
  • i soggetti residenti in aree o frazioni disastrate dei territori limitrofi e contigui ai comuni indicati, che saranno individuati con successiva ordinanza sulla base delle segnalazioni dei commissari delegati;
  • i soggetti gravemente danneggiati residenti in comuni diversi da quelli elencati ma comunque compresi nel territorio danneggiato delle regioni Marche e Umbria.

Successivamente, con ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, il beneficio è stato esteso anche ai soggetti con residenza o sede altrove, ma solo per le obbligazioni di previdenza e assistenza sociale riferite in via esclusiva alle attività svolte nei comuni colpiti.

Oggetto della sospensione

La sospensione opera dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997 e riguarda i pagamenti:

  • dei contributi di previdenza e assistenza sociale;
  • della quota contributiva a carico dei dipendenti;
  • dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni.

La circolare chiarisce inoltre che il beneficio si riferisce ai termini che scadono nel periodo di sospensione e si estende:

  • ai termini connessi ai versamenti dei contributi dovuti per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1997;
  • ai debiti oggetto di rateazioni già concesse;
  • alle regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in essere;
  • ai termini per la regolarizzazione delle partite contributive collegate all’entrata in vigore del D.Lgs. 166/1997 e del D.Lgs. 182/1997, relativi rispettivamente al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti e al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

Effetti su sanzioni, azioni legali e procedimenti amministrativi

Durante il periodo di sospensione non devono essere irrogate sanzioni civili o amministrative previste dalla normativa vigente per gli inadempimenti ricompresi nel provvedimento. La sospensione vale anche per i termini relativi ad azioni legali e per quelli concernenti procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti entro il periodo interessato.

La circolare specifica che il rinvio del pagamento non elimina l’obbligo contributivo, ma ne differisce il versamento secondo le modalità previste dall’ordinanza.

Esclusioni e soggetto obbligato alla richiesta

La sospensione riguarda i contributi dovuti dalle imprese e, per effetto, anche la quota a carico dei dipendenti; perciò la richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro, quale unico soggetto tenuto al versamento.

Resta escluso dalla sospensione il versamento delle trattenute operate a carico dei lavoratori pensionati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 338/1989 e successive modifiche.

Recupero dei versamenti sospesi

Le somme non corrisposte per effetto della sospensione devono essere versate in unica soluzione entro il 2 gennaio 1998, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

La circolare precisa inoltre che non possono essere riconosciuti rimborsi o restituzioni per eventuali somme già versate all’Ente da datori di lavoro che non abbiano fruito della sospensione.

Denunce mensili e trimestrali

La sospensione produce effetti anche sui termini per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali, modelli 031/R e 031/CM. In caso di mancato adempimento nel periodo coperto dalla sospensione, non devono essere applicate le sanzioni amministrative previste.

Le denunce devono comunque essere presentate improrogabilmente entro il 2 gennaio 1998, anche dalle imprese che utilizzano supporti magnetici.

Domanda di sospensione e documentazione richiesta

La sospensione non è automatica: è necessaria un’apposita domanda da presentare entro il 2 gennaio 1998 presso la Sede Compartimentale di Roma.

Alla domanda devono essere allegati, a seconda dei casi:

  • una dichiarazione sostitutiva attestante la residenza in uno dei comuni interessati al sisma;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, un certificato della Camera di commercio o del Tribunale competente che provi la sede nei comuni interessati;
  • per i soggetti residenti o con sede legale altrove, una dichiarazione sostitutiva che attesti l’esercizio dell’attività nelle zone colpite e che le obbligazioni contributive da differire riguardano esclusivamente tali attività;
  • per i soggetti residenti in comuni diversi da quelli individuati dall’ordinanza n. 2694 ma compresi nel territorio delle regioni Marche e Umbria, una dichiarazione di aver subito gravi danni, da accertare e documentare dal sindaco del comune di residenza.

La domanda può essere compilata anche sul retro delle dichiarazioni o certificazioni richieste.

Modalità di compilazione dei modelli 031/R

Per evitare l’automatico aggravio delle sanzioni civili sulle somme versate tardivamente, le imprese interessate devono indicare nel quadro B del modello 031/R il codice "A06" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi dei contributi sospesi, il codice causale 025 in sostituzione del codice ordinario 020.

Chiarimento conclusivo

Il documento ha quindi finalità eminentemente operativa: chiarisce chi può beneficiare della sospensione, quali contributi e termini ne sono coinvolti, quali esclusioni sussistono e quali adempimenti formali devono essere rispettati per fruire correttamente del differimento contributivo connesso all’emergenza sismica del 1997.

Punti principali

Soggetti beneficiari

Sono interessati i residenti nei comuni umbro-marchigiani espressamente elencati nell’ordinanza n. 2694/1997, nonché i soggetti residenti nelle aree o frazioni disastrate dei territori limitrofi e contigui, che saranno individuati con successiva ordinanza su segnalazione dei commissari delegati. Il beneficio riguarda anche i soggetti gravemente danneggiati residenti in comuni diversi da quelli indicati ma comunque compresi nel territorio danneggiato delle regioni Marche e Umbria. Con l’ordinanza n. 2706/1997 la sospensione è stata estesa anche ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni contributive riferite in via esclusiva alle attività svolte nei comuni colpiti.

Ambito della sospensione

La sospensione opera dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997 e riguarda i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi per il servizio sanitario nazionale. Sono sospesi anche i termini relativi ad azioni legali e procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro il periodo indicato. La sospensione comprende i contributi riferiti ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1997 e si applica anche ai debiti oggetto di rateazioni già concesse o di regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in corso.

Esclusioni e soggetto legittimato

La sospensione non si applica alle trattenute operate a carico dei lavoratori pensionati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come modificato. La circolare precisa che il soggetto legittimato a richiedere il beneficio è il datore di lavoro, in quanto unico obbligato al versamento dei contributi, anche per la quota a carico dei dipendenti.

Sanzioni e termini di versamento

Durante il periodo di sospensione non devono essere irrogate sanzioni civili o amministrative per gli inadempimenti ricompresi nel provvedimento. Le somme sospese devono essere versate in unica soluzione entro il 2 gennaio 1998, senza sanzioni, interessi o altri oneri. Non sono previsti rimborsi o restituzioni per eventuali somme già versate da datori di lavoro che non abbiano fruito della sospensione.

Denunce mensili e trimestrali

La sospensione si estende ai termini per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM). In caso di mancata presentazione nel periodo coperto dalla sospensione, non vanno applicate le sanzioni amministrative previste. Le denunce devono comunque essere presentate entro il 2 gennaio 1998, anche per le imprese che utilizzano supporti magnetici.

Domanda e documentazione

Il beneficio non opera automaticamente ma richiede domanda espressa da presentare entro il 2 gennaio 1998 presso la Sede Compartimentale di Roma. Alla domanda va allegata documentazione idonea a provare la residenza o la sede nei comuni interessati, ovvero l’esercizio dell’attività nelle zone colpite e il nesso esclusivo tra attività svolta e obbligazioni contributive da differire. Per i soggetti residenti in altri comuni delle regioni Marche e Umbria, ma danneggiati dal sisma, è richiesta una dichiarazione di grave danno, da accertare e documentare dal sindaco del comune di residenza. La domanda può essere redatta anche sul retro delle dichiarazioni o certificazioni richieste.

Compilazione dei modelli contributivi

Per la compilazione dei modd. 031/R le imprese devono indicare nel quadro B il codice "A06" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi dei contributi sospesi, il codice causale 025 in luogo del normale codice 020. Questa indicazione serve a evitare l’automatico aggravio delle sanzioni civili sulle somme versate tardivamente.

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