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Circolare

Circolare numero 218 del 6-11-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la reintroduzione, per effetto dell’art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del contributo pari al 50% della contribuzione previdenziale dovuta per l’assunzione di dirigenti privi di occupazione da parte di imprese con meno di 250 dipendenti e dei consorzi tra esse, anche con contratto a termine. Vengono chiariti il criterio di calcolo dell’agevolazione, le contribuzioni escluse, la decorrenza dell’agevolazione e le modalità operative di esposizione nel modello DM10/2, sia per le assunzioni correnti sia per i conguagli relativi a periodi pregressi.

Agevolazione contributiva per imprese sotto i 250 dipendenti che assumono dirigenti privi di occupazione

Agevolazioni contributive per assunzione di dirigenti privi di occupazione

La circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha reintrodotto un’agevolazione contributiva per le imprese di minori dimensioni che assumono dirigenti disoccupati. Il documento richiama anche le precedenti istruzioni amministrative e specifica le modalità di esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’agevolazione è riconosciuta alle imprese con meno di 250 dipendenti e ai consorzi tra tali imprese. Il beneficio opera in caso di assunzione di dirigenti privi di occupazione, anche mediante contratto di lavoro a termine. La misura consiste in un contributo pari al 50% della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza, per un periodo non superiore a 12 mesi.

Criterio di determinazione del beneficio

La circolare precisa, in conformità alle indicazioni del Ministero del Lavoro, che la "contribuzione complessiva" da assumere come base di calcolo comprende sia la quota a carico del datore di lavoro sia la quota a carico del lavoratore. Restano invece escluse le contribuzioni già elencate nella circolare n. 2 dell’8 gennaio 1997, per le quali l’Istituto svolge la sola funzione di soggetto esattore.

Decorrenza della norma

La disposizione trova applicazione soltanto per le assunzioni autorizzate e effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge, coincidente con l’11 agosto 1997, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Istruzioni operative e compilazione del modello DM10/2

Sono confermate le istruzioni operative della circolare n. 2/97, integrate dalla circolare n. 159 del 17 luglio 1997. L’importo spettante a credito dell’impresa, corrispondente al 50% della contribuzione di previdenza e assistenza sociale al netto delle contribuzioni escluse, deve essere esposto nel quadro D del modello DM10/2 con il codice "R410" e la dicitura "Rid. art. 20 L. 266/97".

Recupero dei benefici per periodi pregressi

Per i benefici riferiti a periodi già trascorsi, le aziende devono effettuare il conguaglio nel quadro D del DM10/2 utilizzando il codice "R401" e la dicitura "Cong. art. 20 L. 266/97". Il recupero può avvenire tramite le denunce dei mesi di ottobre 1997, novembre 1997 o dicembre 1997, con scadenze rispettivamente fissate al 20 novembre 1997, al 20 dicembre 1997 e al 20 gennaio 1998.

Punti principali

Reintroduzione e ambito dell’agevolazione

L’art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, reintroduce un contributo pari al 50% della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza, per una durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese con meno di 250 dipendenti e dei consorzi tra esse che assumano dirigenti privi di occupazione, anche con contratto di lavoro a termine.

Criterio di calcolo del contributo

Sulla base delle indicazioni del Ministero del Lavoro, la contribuzione agevolabile va determinata considerando la contribuzione complessiva dovuta sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore. Rimane esclusa la contribuzione già individuata nella circolare n. 2 dell’8 gennaio 1997, relativa a somme per le quali l’Istituto svolge soltanto funzione di esattore.

Decorrenza dell’applicazione

La norma si applica alle assunzioni autorizzate e avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dall’11 agosto 1997, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore della legge stessa.

Istruzioni operative per le denunce correnti

Restano ferme le istruzioni operative della circolare n. 2/1997, integrate da quelle della circolare n. 159 del 17 luglio 1997. L’importo da portare a credito dell’impresa, pari al 50% della contribuzione di previdenza e assistenza sociale al netto delle contribuzioni escluse, va indicato nel quadro D del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione "R410" e la dicitura "Rid. art. 20 L. 266/97".

Conguagli per periodi pregressi

Per recuperare i benefici relativi a periodi già decorsi, le aziende devono indicare nel quadro D del DM10/2 l’importo da conguagliare con il codice "R401" e la dicitura "Cong. art. 20 L. 266/97". Per tali conguagli possono essere utilizzate le denunce relative ai mesi di ottobre 1997, novembre 1997 o dicembre 1997, con le rispettive scadenze del 20 novembre 1997, 20 dicembre 1997 e 20 gennaio 1998.

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