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Circolare

Circolare numero 219 del 6-11-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori istruzioni, in coordinamento con il decreto-legge n. 364/1997 e con l’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2706/1997, sulla sospensione dei termini per i soggetti residenti o con sede operativa nelle Marche e in Umbria al 26 settembre 1997. Vengono chiariti gli effetti sulla contribuzione corrente, sulle azioni di recupero, sulle prestazioni pensionistiche e temporanee, nonché sulla misura, durata, domanda e contabilizzazione dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. La circolare aggiorna inoltre il piano dei conti con specifici conti per indennità, recuperi e assegni per il nucleo familiare.

Istruzioni contabili e operative sulla sospensione dei termini e sulle prestazioni per il sisma Marche-Umbria 1997

Istruzioni contabili e operative sulla sospensione dei termini e sulle prestazioni per il sisma Marche-Umbria 1997

La circolare integra e coordina le precedenti istruzioni emanate in materia di sospensione dei termini per i soggetti colpiti dal sisma del settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. Tiene conto del decreto-legge n. 364 del 27 ottobre 1997 e dell’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2706 del 31 ottobre 1997, aggiornando il quadro applicativo già delineato con la circolare n. 207 del 22 ottobre 1997.

Ambito soggettivo e sospensione generale dei termini

La disciplina si applica ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 erano residenti o avevano sede operativa nelle regioni Marche e Umbria. Per tali soggetti il decreto-legge n. 364/1997 dispone la sospensione sino al 31 dicembre 1997 di:

  • termini di prescrizione;
  • termini perentori legali o convenzionali, sostanziali o processuali, che comportino decadenza da diritti, azioni o eccezioni in scadenza tra il 26 settembre e il 31 dicembre 1997;
  • termini relativi a processi esecutivi mobiliari o immobiliari;
  • termini relativi a titoli di credito aventi forza esecutiva;
  • rate di mutui di qualsiasi genere scadenti nel medesimo periodo.

La circolare chiarisce che la sospensione non è limitata ai soli soggetti residenti nei comuni disastrati o a quelli che abbiano subito gravi danni, ma si estende a tutti i soggetti con il requisito territoriale indicato. I termini di prescrizione sospesi riprendono a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Contributi correnti e azioni di recupero

In materia contributiva, la sospensione riguarda anche la quota a carico dei lavoratori. Le aziende interessate possono quindi astenersi dall’effettuare la trattenuta. Se, tuttavia, il datore di lavoro procede comunque alla trattenuta, questa deve essere versata all’Istituto secondo le modalità già richiamate dalla prassi precedente.

Sul versante delle azioni di recupero, la sospensione interessa:

  • le rate di condono dei contributi previdenziali e assistenziali, in particolare quelle di settembre e novembre 1997;
  • i pagamenti rateali in corso relativi a dilazioni già concesse;
  • i termini delle azioni legali di esecuzione forzata;
  • i termini dei procedimenti amministrativi, compreso il contenzioso amministrativo e, più in generale, i termini di trattazione delle pratiche.

Non sono previsti rimborsi o restituzioni per somme già versate. Le sedi devono inoltre astenersi dall’avviare o proseguire, nel periodo di sospensione, procedure di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti rientranti nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge in esame.

Prestazioni pensionistiche e ritenute fiscali

Per i pensionati residenti nelle Marche e in Umbria la circolare dispone che non si proceda:

  • alla ricostituzione in diminuzione;
  • alla notifica degli indebiti connessi a ricostituzioni fondate sulle dichiarazioni reddituali rese con i modelli 335-REV e 335-INV, quando la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 1997.

Sono altresì sospesi i recuperi di prestazioni indebite mediante trattenuta diretta sulla pensione ai sensi della legge n. 662/1996.

In applicazione dell’ordinanza n. 2706/1997, il rateo di pensione in scadenza a dicembre può essere anticipato a partire dal 15 novembre 1997 per i titolari residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni interessati. La circolare segnala che sono stati presi contatti con Poste e istituti bancari per assicurare l’anticipo, rinviando a un messaggio successivo per i dettagli operativi.

Sempre in ambito pensionistico, l’ordinanza n. 2694/1997 prevede la sospensione delle ritenute alla fonte nel periodo di sospensione per i pensionati residenti nei comuni individuati. Le ritenute fiscali a titolo di acconto sulle pensioni di ottobre, novembre, dicembre e sulla 13ª mensilità 1997 saranno rimborsate agli aventi diritto attraverso elenchi trasmessi agli uffici pagatori.

Prestazioni temporanee e integrazione salariale

La sospensione dei termini opera anche in materia di prestazioni temporanee, in particolare per:

  • domande di indennità e trattamenti speciali di disoccupazione;
  • domande di mobilità;
  • richieste di ammissione o autorizzazione alle integrazioni salariali;
  • istanze di rimborso degli importi di cassa integrazione anticipati dal datore di lavoro.

Per le richieste di integrazione salariale, la circolare precisa che la sospensione può applicarsi non solo alle interruzioni o riduzioni di attività direttamente causate dal sisma, ma anche ai termini già iniziati anteriormente, il cui decorso resta sospeso nei periodi indicati. In tal caso, il termine riprende a decorrere dal 1 gennaio 1998 per la parte residua.

Inoltre, i periodi di intervento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 26 settembre 1997 e il 31 dicembre 1997 non si computano ai fini dei limiti massimi di durata previsti dalle norme vigenti. La neutralizzazione vale sia per i limiti dell’intervento ordinario previsti dalla legge n. 164/1975 e dalla legge n. 427/1975, sia per i limiti del trattamento straordinario di integrazione salariale fissati dalla legge n. 223/1991.

Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale

L’ordinanza n. 2694/1997, come modificata dall’ordinanza n. 2706/1997, introduce un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con assegni per il nucleo familiare se spettanti. I destinatari sono:

  • i lavoratori sospesi dal lavoro o ad orario ridotto per effetto del sisma, dipendenti da datori di lavoro privati, o i soci lavoratori di cooperative di lavoro operanti nei territori interessati, quando non sia applicabile la disciplina dell’integrazione salariale ordinaria;
  • i lavoratori dipendenti da qualsiasi datore di lavoro, residenti o dimoranti nelle regioni Marche e Umbria, impossibilitati a recarsi al lavoro o costretti a sospendere temporaneamente la prestazione per gravi danni all’abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto;
  • i lavoratori licenziati a seguito di provvedimenti adottati dai datori di lavoro in conseguenza della crisi sismica, i cui effetti restano sospesi fino al 31 dicembre 1997, quando ricorrano le condizioni previste.

Sono esclusi i dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese cui si applica la disciplina degli interventi ordinari di integrazione salariale e che sono tenute alla relativa contribuzione, nonché imprese di natura pubblica pur se non soggette a tale disciplina.

Domanda, termini e dichiarazioni richieste

Per le sospensioni dal lavoro intervenute fino al 30 novembre 1997, l’indennità è corrisposta dall’Istituto su domanda:

  • del datore di lavoro, oppure, in caso di impossibilità di quest’ultimo, del lavoratore interessato, nei casi di sospensioni o licenziamenti direttamente connessi al sisma;
  • del lavoratore, nei casi di impossibilità a recarsi al lavoro o di sospensione temporanea della prestazione per i motivi specificati dalla norma.

La domanda deve essere presentata sui modelli allegati. Il termine ordinario è quello dell’art. 7, comma 1, della legge n. 164/1975: entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione. Per i periodi di paga già scaduti alla data di pubblicazione dell’ordinanza n. 2694/1997, le domande devono essere presentate entro 30 giorni da tale data, cioè entro il 14 novembre 1997.

Nel caso di domanda presentata dal datore di lavoro, il richiedente deve attestare, con firma non autenticata ai sensi della legge n. 127/1997, che:

  • l’attività produttiva si svolge nell’ambito territoriale interessato;
  • la sospensione, la riduzione di orario o il licenziamento sono conseguenti agli eventi sismici.

Per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, le SAP devono richiedere nei casi dubbi all’azienda l’attestazione dell’effettiva assenza dal lavoro e del relativo periodo.

Misura, durata e limiti dell’indennità

Ai soli fini della determinazione dell’importo, l’indennità è equiparata al trattamento straordinario di integrazione salariale e si aggiungono, se spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. Si applicano quindi le regole proprie della CIG straordinaria, compresi il limite massimo mensile e le regole di incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali o con redditi da lavoro autonomo o dipendente.

L’indennità spetta per un massimo di 30 giorni per ciascun mese, in relazione ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività compresi tra la data di inizio dell’evento e quella di cessazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, il termine finale non può superare il 15 novembre 1997. In tale ipotesi, l’indennità non è cumulabile con l’eventuale prestazione di durata più ampia connessa alla sospensione o al licenziamento conseguente al sisma.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Ai fini contabili, la circolare istituisce i seguenti conti:

  • GAU 30/61, per l’indennità a favore dei lavoratori dei comuni delle Marche e dell’Umbria colpiti dal sisma del settembre 1997;
  • GAT 30/61, per gli assegni per il nucleo familiare connessi con tale indennità.

I recuperi dell’indennità e degli assegni devono essere imputati ai nuovi conti:

  • GAU 24/61, per i recuperi e reintroiti dell’indennità;
  • GAT 24/61, per i recuperi e reintroiti degli assegni per il nucleo familiare.

Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 al codice di bilancio 69. L’allegato 3 riporta le denominazioni complete e abbreviate dei conti di nuova istituzione.

Estensione al personale dipendente e rinvio a successive istruzioni

La disciplina richiamata si applica anche al personale dipendente rientrante nei commi 1 e 2 dell’art. 11 dell’ordinanza n. 2694/1997, purché ne ricorrano i requisiti. La circolare rinvia infine a un successivo messaggio per le istruzioni operative relative alla sospensione dei termini per i versamenti tributari, nonché per i contributi previdenziali e assistenziali e per quelli dovuti al Servizio sanitario nazionale.

Punti principali

Sospensione generale dei termini

Per i soggetti che alla data del 26 settembre 1997 erano residenti o avevano sede operativa nelle regioni Marche e Umbria, il decreto-legge n. 364/1997 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 1997 dei termini di prescrizione, dei termini perentori legali o convenzionali sostanziali o processuali e dei termini relativi a processi esecutivi, titoli di credito esecutivi e rate di mutui scadenti nel periodo 26 settembre-31 dicembre 1997. La sospensione è quindi estesa a tutti i soggetti con tale requisito territoriale, non solo a quelli residenti nei comuni più colpiti. I termini di prescrizione riprendono a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Sospensione del versamento dei contributi correnti

La sospensione riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori. Le aziende interessate possono quindi non effettuare la trattenuta; se tuttavia la trattenuta viene operata, essa deve essere versata all’Istituto secondo le regole già richiamate. La circolare anticipa che successivamente saranno fornite istruzioni operative per la compilazione dei modelli di versamento, sia per le aziende che sospendono integralmente il pagamento dei contributi, sia per quelle che intendono versare soltanto la quota dei lavoratori.

Sospensione delle azioni di recupero contributivo

La sospensione si applica ai pagamenti rateali connessi ai condoni dei contributi previdenziali e assistenziali, in particolare alle rate di settembre e novembre 1997, nonché alle dilazioni in corso scadute o in scadenza nel periodo di sospensione. Non sono previsti rimborsi o restituzioni di somme già versate. Sono sospesi anche i termini relativi ad azioni esecutive forzate e ai procedimenti amministrativi, compresi quelli del contenzioso amministrativo e quelli inerenti alla trattazione delle pratiche. Le sedi devono astenersi dall’iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti dei soggetti interessati durante il periodo di sospensione.

Effetti sulle prestazioni pensionistiche e sulle prestazioni temporanee

Per i pensionati residenti nelle Marche e in Umbria non si procede alla ricostituzione in diminuzione né alla notifica degli indebiti connessi a ricostituzioni fondate sulle dichiarazioni reddituali rese con i modelli 335-REV e 335-INV, qualora la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre 1997. Sono inoltre sospesi i recuperi di prestazioni indebite mediante trattenuta diretta sulla pensione. La sospensione opera anche per i termini relativi alle prestazioni temporanee, tra cui indennità e trattamenti speciali di disoccupazione, mobilità, richieste di ammissione o autorizzazione alle integrazioni salariali e istanze di rimborso di cassa integrazione anticipata dal datore di lavoro. Per le integrazioni salariali già iniziate prima dell’evento, il decorso dei termini resta sospeso nei periodi indicati e riprende dal 1 gennaio 1998 per la parte residua.

Pagamento anticipato della pensione di dicembre e sospensione delle ritenute fiscali

Per i titolari di pensione residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni indicati dall’ordinanza, il rateo in scadenza a dicembre può essere anticipato a partire dal 15 novembre 1997. La circolare segnala che sono stati presi contatti con Poste e istituti bancari per assicurare l’anticipo del pagamento. Inoltre, in forza dell’ordinanza n. 2694/1997, i sostituti d’imposta non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione per i pensionati residenti nei comuni individuati; le ritenute fiscali a titolo di acconto sulle pensioni di ottobre, novembre, dicembre e sulla 13ª mensilità 1997 saranno rimborsate agli aventi diritto mediante elenchi inviati agli uffici pagatori.

Neutralizzazione dei periodi ai fini dell’integrazione salariale

I periodi di intervento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 26 settembre 1997 e il 31 dicembre 1997 non sono computati ai fini dei limiti massimi di durata previsti dalle norme vigenti. La neutralizzazione vale sia per i limiti dell’intervento ordinario previsti dalla legge n. 164/1975 e dalla legge n. 427/1975, sia per i limiti del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui alla legge n. 223/1991.

Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale: beneficiari

L’ordinanza n. 2694/1997, come modificata dall’ordinanza n. 2706/1997, prevede un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con assegni per il nucleo familiare se spettanti, in favore di tre categorie: lavoratori sospesi o con orario ridotto per effetto del sisma dipendenti da datori di lavoro privati o soci lavoratori di cooperative nei territori interessati, purché non soggetti alla disciplina dell’integrazione salariale ordinaria; lavoratori dipendenti da qualsiasi datore di lavoro, residenti o dimoranti nelle Marche e in Umbria, impossibilitati a recarsi al lavoro o costretti a sospendere temporaneamente la prestazione per gravi danni all’abitazione, necessità di assistenza urgente alla famiglia o impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto; lavoratori licenziati per provvedimenti adottati dai datori di lavoro in conseguenza del sisma, con effetti sospesi fino al 31 dicembre 1997, che si trovino nelle condizioni previste.

Domanda, termini e documentazione per l’indennità

Per le sospensioni dal lavoro intervenute fino al 30 novembre 1997, l’indennità è corrisposta su domanda del datore di lavoro o, se questi non può provvedere, del lavoratore interessato nelle ipotesi di sospensione o licenziamento direttamente connessi al sisma; per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, la domanda è presentata dal lavoratore. La domanda va compilata sui modelli allegati e presentata entro il termine dell’art. 7, comma 1, della legge n. 164/1975, cioè entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione. Per i periodi di paga già scaduti alla data di pubblicazione dell’ordinanza n. 2694/1997, le domande vanno presentate entro 30 giorni da tale data, cioè entro il 14 novembre 1997. Il richiedente deve attestare, con firma non autenticata, che l’attività si svolge nell’area interessata e che sospensione, riduzione di orario o licenziamento derivano dagli eventi sismici; nei casi dubbi relativi ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, le SAP richiederanno alle aziende l’attestazione dell’effettiva assenza e del relativo periodo.

Misura e durata dell’indennità

L’indennità è equiparata, ai soli fini della determinazione dell’importo, al trattamento straordinario di integrazione salariale e si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. Si applicano quindi le regole sulla misura del trattamento straordinario, compresi il limite massimo mensile e le cause di incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali o con redditi da lavoro autonomo o dipendente. L’indennità spetta fino a un massimo di 30 giorni per ciascun mese, entro il periodo compreso tra l’inizio della sospensione/riduzione e la cessazione dell’evento, comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro il termine finale non può superare il 15 novembre 1997; in tale ipotesi l’indennità non è cumulabile con l’eventuale prestazione di durata più ampia connessa alla sospensione o al licenziamento conseguente al sisma.

Istruzioni contabili e conti del piano dei conti

Per la rilevazione contabile dell’indennità e degli assegni per il nucleo familiare sono istituiti i conti GAU 30/61 e GAT 30/61. Gli eventuali recuperi dell’indennità e degli assegni sono imputati ai conti GAU 24/61 e GAT 24/61. Le somme non riscosse devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 al codice di bilancio 69. L’allegato 3 elenca i nuovi conti introdotti.

Estensione al personale dipendente

Il quadro normativo si applica anche al personale dipendente rientrante nei commi 1 e 2 dell’art. 11 dell’ordinanza n. 2694/1997, purché ne ricorrano i requisiti. La circolare rinvia a un successivo messaggio per i criteri attuativi e le istruzioni operative relative alla sospensione dei termini per i versamenti di natura tributaria, dei contributi previdenziali e assistenziali e di quelli per il Servizio sanitario nazionale.

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