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Sentenza

Sentenza n. 3188/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione sesta, n. 594 del 2024.

Giustizia amministrativa202404712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale del 29 marzo 2021 che ha dichiarato improcedibile l'istanza di permesso di costruire per la realizzazione di due pergole lineari in legno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza edilizia. Con il primo motivo hanno dedotto difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del d.P.R. n. 380/2001, del Piano territoriale paesistico dei Campi Flegrei e della l. n. 241/1990, nonché irragionevolezza ed eccesso di potere, sostenendo che l'amministrazione e il TAR avessero erroneamente qualificato l'intervento come struttura chiusa, stabile e produttiva di volumetria, mentre dagli elaborati progettuali sarebbe risultata la realizzazione di due pergole lineari in legno aperte. Con il secondo motivo hanno censurato l'esclusione del silenzio-assenso, sostenendo la piena coincidenza tra l'intervento oggetto dell'istanza edilizia e quello già autorizzato sotto il profilo paesaggistico nel 2019. Con il terzo motivo hanno contestato il mancato avvio della conferenza di servizi prevista dall'art. 14, comma 2, l. n. 241/1990, ritenendo che, in caso di dubbio sulla corrispondenza tra le opere, il Comune avrebbe dovuto acquisire gli ulteriori pareri e atti di assenso mediante tale conferenza. In subordine, hanno sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto rilasciare un permesso di costruire condizionato alle prescrizioni paesaggistiche, anziché dichiarare improcedibile l'istanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado. Sono stati ritenuti fondati il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. L'autorizzazione paesaggistica del 27 settembre 2019 riguardava due pergole lineari in legno, aperte su ogni lato, mentre la relazione tecnica allegata all'istanza edilizia indicava pergole in legno lamellare, con vetrate apribili e rifacimento della tettoia. Il Collegio ha ricordato che il pergolato richiede il permesso di costruire quando presenta una copertura, anche parziale, non facilmente amovibile, con significativo impatto edilizio e stabile ancoraggio al suolo; pertanto era corretta la presentazione dell'istanza edilizia. Tuttavia, il Comune ha dichiarato improcedibile l'istanza ritenendo superflua l'acquisizione dell'autorità paesaggistica, senza considerare adeguatamente l'autorizzazione paesaggistica già rilasciata per la medesima opera. Qualora l'amministrazione avesse dubitato della corrispondenza tra le opere autorizzate e quelle oggetto dell'istanza, avrebbe dovuto indire la conferenza di servizi ex art. 14, comma 2, l. n. 241/1990, definita dal Collegio come sempre necessaria per acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso. Il Comune conserva il potere di vigilanza nella fase attuativa e dovrà adottare i provvedimenti sanzionatori eventualmente necessari se l'opera realizzata non sarà conforme all'autorizzazione paesaggistica. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, l. n. 241/1990

    “sempre indetta” al fine di acquisire “pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso”

    Quando l'amministrazione nutra dubbi sulla corrispondenza dell'intervento edilizio rispetto agli atti di assenso già acquisiti, deve indire la conferenza di servizi per acquisire gli ulteriori pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari.

  • art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001

    La questione del silenzio-assenso è stata dedotta dagli appellanti e valutata dal TAR, ma il Consiglio di Stato ha definito la controversia sulla base dell'illegittimità della mancata attivazione della conferenza di servizi, senza decidere espressamente la formazione del silenzio-assenso.

  • art. 13 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico dei Campi Flegrei

    Il TAR aveva ritenuto applicabile il divieto di interventi comportanti incremento dei volumi esistenti nella zona R.U.A.; il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza per il difetto di istruttoria e per la mancata attivazione della conferenza di servizi, senza sviluppare un'autonoma interpretazione della disposizione.

  • d.P.R. n. 380/2001

    La disciplina edilizia è stata richiamata in relazione alla necessità del permesso di costruire per pergolati dotati di copertura non facilmente amovibile e stabilmente ancorati al suolo.

Massime di principio

  • Un pergolato è soggetto a permesso di costruire quando sia coperto superiormente, anche solo in parte, da una struttura non facilmente amovibile, presenti un considerevole impatto edilizio, si estenda su una superficie rilevante e sia stabilmente ancorato al suolo.
  • Quando un'amministrazione ritenga dubbia la corrispondenza tra l'intervento edilizio sottoposto al suo esame e un'opera già assistita da autorizzazione paesaggistica, non può dichiarare senz'altro improcedibile l'istanza né considerare superflua l'acquisizione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo: deve attivare la conferenza di servizi prevista dall'art. 14, comma 2, l. n. 241/1990 per acquisire gli atti di assenso necessari.
  • L'accoglimento dell'istanza edilizia in presenza di una precedente autorizzazione paesaggistica non esclude il potere di vigilanza del Comune nella fase esecutiva; qualora l'opera realizzata non sia conforme all'intervento paesaggisticamente autorizzato, l'amministrazione deve adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaConferenza di servizi
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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